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I requisiti dell’atto di precetto a pena di nullità

L’atto di precetto è soggetto come tutti gli atti di parte alle disposi- zioni generali dettate dall’art. 125 c.p.c.

Il secondo comma dell’art. 480 c.p.c. indica alcuni contenuti del precetto previsti a pena di nullità.

Il precetto deve indicare, prima di tutto, l’ufficio giudiziario competente per l’esecuzione, atteso che con riferimento all’espropriazione davanti al giudice indicato nell’art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.

Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell’inizio dell’esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di  esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell’esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.

Art. 17 c.p.c. – Cause relative all’esecuzione forzata – Il valore delle cause di opposizione all’esecuzione forzata si determina dal credito per cui si procede: quello delle cause relative alle opposizioni proposte da terzi a norma dell’art. 619, dal valore dei beni contro- versi, quello delle cause relative a controversie sorte in sede di distribuzione, dal valore del maggiore dei crediti contestati.

Giurisprudenza correlata

Cass., 5 maggio 2009, n. 10294

Ai sensi dell’art. 654, comma 2, c.p.c. il creditore che promuove l’esecuzione forzata av- valendosi di un decreto ingiuntivo, munito di esecutività, può limitarsi alla sola menzione nell’atto di precetto del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà del decreto e dell’av- venuta apposizione della formula esecutiva: peraltro, anche in mancanza di tali indicazioni, non si determina l’inesistenza giuridica ma semplicemente la nullità del precetto medesimo, che deve essere dedotta mediante opposizione agli atti esecutivi nel termine previsto dall’art. 617 c.p.c.

Cass., 25 maggio 2007, n. 12230

Il precetto deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione degli elementi che permettano l’esatta identificazione del titolo esecutivo, in quanto requisito formale indispensabile per- ché il precetto stesso possa raggiungere lo scopo, che è quello di assegnare al debitore un termine per adempiere l’obbligo risultante dal titolo dispositivo e di preannunciare, per il caso di mancato adempimento, l’esercizio dell’azione esecutiva. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza che aveva accolto l’opposizione agli atti esecutivi, perché non era indicata la data di notificazione del titolo e non era possibile comprendere, a causa dell’inserimento di voci non previste in sentenza, a quale titolo l’intimante avesse fatto riferimento).

La giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione ha affer- mato che l’omessa indicazione del titolo esecutivo azionato non determina la nullità del precetto ex art. 480, secondo comma, c.p.c. nel caso in cui l’individuazione del titolo risulti comunque soddisfatta attraverso altri elementi contenuti nel precetto stesso.

La sospensione del termine di efficacia del precetto

L’art. 481, secondo comma, c.p.c. prevede che “se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell’art. 627” (81),ossia, in pratica, una volta cessata la sospensione del termine, lo stesso riprende a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza di appello che rigetta l’opposizione.

Art.627 c.p.c. – Il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione e, in ogni caso, non più tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d’appello che rigetta l’opposizione.

Se, invece, per opposizione a precetto si intende la sola opposizione relativa alla regolarità formale di tale atto, come si ricava dalle parole “contro il precetto”, poiché il relativo giudizio viene deciso in unico grado di giurisdizione con sentenza inappellabile, in base a quanto disposto dal secondo comma dell’art. 618 c.p.c., in analogia a quanto previsto per ogni altro giudizio afferente alla regolarità formale degli atti del processo esecutivo, bisogna sottolineare che non solo il termine di efficacia del precetto riprende a decorrere dalla comunicazione della sentenza che rigetta l’opposizione, ma anche che l’art. 481, comma 2, c.p.c., inutilmente dispone l’osservanza di un diverso momento a quo.

Lo stesso discorso vale nel caso in cui per esecuzione contro il precetto si intende sia l’opposizione all’esecuzione sia l’opposizione alla regolarità formale del precetto stesso.

Non bisogna confondere la sospensione del termine di efficacia del precetto con la sospensione dell’esecuzione forzata o del processo esecutivo prevista dall’art. 627 del codice di procedura civile; infatti la prima è solo una sospensione legale che opera sul decorso del termine e che favorisce il creditore procedente, che dispone della facoltà di iniziare l’esecuzione forzata entro i novanta giorni dalla notificazione del precetto, con la conseguenza che, in difetto, il precetto non perde la sua efficacia.

La sospensione dell’esecuzione forzata o del processo esecutivo, invece, può essere tanto legale che giudiziale, ed ha un effetto interruttivo sui termini che eventualmente sono in corso, ed opera a favore del debitore.

Le regole applicabili al giudizio di opposizione

Il giudizio di opposizione preventiva all’esecuzione, non si sottrae alle normali regole sul processo di cognizione. In virtù di tanto è necessario che il convenuto si costituisca in giudizio ex art. 166 c.p.c. mediante comparsa di costituzione e risposta.

Naturalmente, la costituzione dello stesso dovrà essere tempestiva per evitare di incorrere nelle decadenze previste dall’art. 167 c.p.c. (domande riconvenzionali ed eccezioni di merito e di rito che non siano rilevabili d’ufficio). Si applicherà, invece, il rito del lavoro nei casi previsti dall’art. 618 bis c.p.c., ovvero quando il giudizio di opposizione abbia ad oggetto un precetto relativo a controversie di lavoro, assistenza e previdenza, rilascio conseguente a locazione, comodato o affitto d’azienda.

Se l’opposizione investe uno dei rapporti di cui all’art. 1 d.lgs. n. 5 del 2003 la stessa si propone con atto di citazione di fronte al giudice competente ai sensi del primo comma dell’art. 615 c.p.c., ma il procedimento si svolge secondo il rito speciale previsto per le controversie commerciali, finanziarie o bancarie.

Nel caso in cui l’opposizione venga proposta nelle forme del procedimento sommario non cautelare, verrà regolata dagli artt. 702 bis e seguenti c.p.c.

Se il convenuto non si costituisce neppure all’udienza fissata a norma del comma precedente, il giudice provvede a norma dell’articolo 171, ultimo comma.

Se l’ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell’articolo 307, comma terzo.

 

I presenti contributi sono tratti da

 

 

 

 

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