E’ di questi giorni la novità della proposta di legge sulla modifica riguardante il procedimento per l’ottenimento del Decreto ingiuntivo.
Tenendo in considerazione che si tratta di una proposta che rimane soggetta al vaglio del parlamento prima di mutarsi in provvedimento normativo, ad oggi si prospettano delle criticità che fanno da contraltare alle sicure prospettive positive di semplificazione e sgravio del carico dei ruoli dei Tribunali Italiani.
Com’è noto il procedimento di cui agli artt. 633 e ss cpc prevede la possibilità di richiedere al Giudice, inaudita altera parte, l’emanazione di un provvedimento che obblighi il debitore a corrispondere il quantum preteso dal ricorrente. Il credito vantato deve essere certo liquido ed esigibile e la pretesa portata all’attenzione del Giudice della fase monitoria (appunto quella che si svolge non nel contraddittorio delle parti) deve essere fondata su prova scritta (ad esempio la copia autenticata dal Notaio dell’estratto delle scritture contabili). A fronte di tale richiesta il Giudice, previa eventuale richiesta di integrazione documentale, emette il decreto ingiuntivo, con cui ordina al debitore di pagare entro i termini di legge (40 giorni dalla ricezione della notifica) ovvero di proporre l’opposizione nei medesimi termini. Trascorso nell’inerzia del debitore il tempo concesso dalla normativa in materia, il creditore può procedere con l’avvio della procedura per il recupero delle somme (precetto, pignoramento, etc). Potrà, invece, iniziare con la procedura di recupero qualora, ricorrendone i requisiti di legge, sia stata concessa dal Giudice la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo.
In caso di opposizione si incardina il relativo procedimento in contraddittorio.
La proposta di legge in commento prevede l’eliminazione del primo passaggio costituito dalla proposizione del ricorso al Giudice. Sarà quindi, nella prospettazione attuale, il legale del creditore ad emettere il decreto ingiuntivo sulla base delle prove previste dalla normativa sul punto. Dunque nessun vaglio da parte del Giudice neanche in fase monitoria (che sostanzialmente scompare) ma un atto formatosi al di fuori di ogni procedura giudiziale. Rimane ferma per il debitore la possibilità di opporsi al decreto instaurando così il giudizio in contraddittorio che seguirà le ordinarie regole ad oggi vigenti. Altra novità riguarda la possibilità per l’avvocato del creditore di procedere autonomamente alle ricerche sui beni del debitore già nella fase monitoria e prima della notifica del precetto.
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Decreto ingiuntivo
a cura di Natali Antonio Ivan, IPSOA, 2017
Appare di tutta evidenza che una nuova procedura impostata in tali termini comporta sicuramente un vantaggio in termini di tempistiche per l’ottenimento del Decreto Ingiuntivo, perchè non vi è la necessità di attendere il vaglio del Giudice. D’altra parte si avrebbe anche un notevole sgravio del carico dei ruoli degli uffici giudiziari venendo meno gli oneri per i Giudici in merito allo studio dei fascicoli e per le cancellerie di redazione, comunicazione, rilascio copie etc. A ciò si aggiunge anche il risparmio economico per il creditore che non dovrà affrontare le spese per contributi unificati e bolli per le anticipazioni forfettarie, notoriamente calcolati in base all’ammontare della pretesa, oltre alle spese per copie, autentiche etc.
Il progetto, così come al momento delineato, però, non rimane privo di aspetti potenzialmente problematici. A fronte di un risparmio per il creditore relativamente alle spese di avvio della procedura rischia di ottenersi uno sproporzionato aggravio della posizione del debitore, il quale, da quanto si può intendere dalle attuali prospettive del la proposta di legge, potrebbe doversi sobbarcarsi l’intero costo del contributo unificato. Infatti nella attuale situazione il contributo unificato viene corrisposto nell’ordine del 50% della somma dovuta prima dal ricorrente e poi dall’opponente. Ciò con il chiaro intento di creare una condizione di parità tra le due parti in causa. Nel caso in cui, come si presume, dovesse essere l’eventuale opponente a farsi carico delle spese di contributo unificato e bolli per intero si creerebbe una situazione di squilibrio tra le parti che potrebbe anche risultare confliggente con i principi costituzionali di uguaglianza e di diritto alla difesa e giusto processo (artt 2, 3, 24 e 111 Cost). Sarebbe auspicabile che si trovasse una soluzione che prevenisse una tale incresciosa situazione potendosi, ad esempio, prevedere la esenzione per entrambe le parti con la condanna al pagamento nei confronti dell’Erario in capo al soccombente in caso di opposizione; o ancora, in caso di opposizione prevedere il versamento di contributi unificati e bolli, sempre nella misura prevista per la situazione attuale, all’atto della costituzione delle parti in giudizio.
Altra problematica può essere individuata nella dichiarazione di esecutorietà del decreto così emanato. Dovendosi ritenere pacifico, a sommesso parere di chi scrive, che non è auspicabile dare all’avvocato di parte creditrice il potere di dichiarare il titolo dotato di immediata provvisoria esecutività (pena altrimenti il rischio di un abuso, anche in buona fede, di tale potere) risulta altrettanto pacifico che, così come avviene per i decreti ingiuntivi telematici notificati da parte dell’avvocato, ci sarà la necessità del visto di un pubblico ufficiale che attesti l’avvenuta notifica, il passaggio dei termini per l’impugnazione e che, quindi possa apporre la cd formula esecutiva. Tale compito appare naturale debba essere affidato alla cancelleria dell’ufficio giudiziario competente. Ma quale ufficio: residenza del creditore? Residenza del debitore? Foro del consumatore?
Altra questione su cui il legislatore dovrà porre la propria attenzione riguarda i risvolti processuali. Infatti attualmente il procedimento di opposizione risulta di competenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo. Ma con la nuova riforma a chi competerà? Senza l’opportuna chiarezza ed esplicita previsione sul punto si rischia di esporre l’eventuale opponente, già presumibilmente gravato dell’obbligo di sobbarcarsi per intero le spese per l’avvio del giudizio, alla possibilità di una declaratoria di incompetenza del giudice eventualmente adito.
Di rilievo anche la problematica legata ai potenziali conflitti di interesse. Se è vero che che da una parte si porrebbe rimedio all’empasse che può crearsi quando è lo stesso giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo ad essere investito della causa di opposizione (con i rischi di conflitti e incompatibilità che sono di tutta evidenza), tale beneficio rischia però di essere un prezzo troppo alto a fronte delle criticità che rimangono da valutare.
Altro problema non di poco conto riguarda il comportamento dell’avvocato del creditore che potrebbe abusare dei poteri di emissione di decreto ingiuntivo e, magari, essere di larga manica nella valutazione dei presupposti per l’azione. E, se da una parte l’avvocato può accogliere con benevolenza la possibilità di autoliquidare le proprie spettanze, dall’altra quale sarebbe la tutela per l’opponente che, ad esempio, sarebbe anche sobbarcato dell’onere di provare l’eventuale sproporzione di tale voce.
In conclusione appare pacifico che non può sicuramente essere portata avanti una riforma procedendo a comparti stagni, auspicandosi che il legislatore vorrà intendere il suo intervento in un’ottica sistematica, perchè, come diceva il compianto Prof Luigi Arcidiacono alla prima lezione del corso di Diritto Costituzionale che teneva presso l’Università di Catania “Nulla vi è di assoluto in Diritto”. Insomma, la possibilità di accellerare talune procedure potrebbe risultare il classico buco nell’acqua: qualora non venissero previste le opportune cautele a fronte della diminuzione dei ricorsi per decreto ingiuntivo si potrebbero invece moltiplicare all’inverosimile i procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo che, in quanto non monitori ma in pieno contraddittorio tra le parti, comporterebbero uno sforzo ed un dispendio di energie sicuramente molto maggiore per il sistema Giustizia già oberato.
(Altalex, 18 dicembre 2018. Articolo di Francesco Avveduto)
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