Mi sono accorto di non aver messo in detrazione, nel 730, alcune spese: si può presentare una dichiarazione correttiva?
Sono appena scaduti i termini per presentare il 730 2015 ( ovvero la dichiarazione dei redditi per pensionati, dipendenti ed assimilati): quest’anno, difatti, la presentazione del modello è stata prorogata addirittura al 23 luglio, anche per andare incontro a chi si è cimentato col nuovo 730 precompilato.
Che cosa fare, però, se ci accorgiamo che nel 730 presentato ci sono errori o dimenticanze?
Ad esempio, se scopriamo in ritardo che un figlio o un familiare non poteva essere considerato a carico, oppure che ci siamo dimenticati di inserire dei redditi; al contrario, potremmo anche accorgerci di aver diritto a dei crediti che non avevamo messo in detrazione, o di non aver scomputato ritenute o acconti.
Come si può, allora, regolarizzare la dichiarazione?
Innanzitutto, le modalità cambiano in base all’errore, ovvero se lo sbaglio ha determinato un maggior credito o un minor debito, da una parte, oppure un minor credito o un maggior debito, dall’altra; cambiano anche in base alla data di presentazione della correzione, se anteriore o posteriore al 30 settembre. Ma procediamo per ordine.
Se l’errore nella dichiarazione ha comportato un maggior debito o un minor credito, potremo correggere lo sbaglio presentando una dichiarazione a nostro favore, il 730 rettificativo: abbiamo tempo per presentarla sino al 25 ottobre 2015. Non è possibile procedere autonomamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate, come per il precompilato, ma dovremo portarla ad un Caf o a un professionista abilitato, che trasmetterà il risultato della liquidazione al sostituto d’imposta (il datore di lavoro) entro il 10 novembre: gli importi saranno poi rimborsati con la busta paga del mese di dicembre.
Quando lo sbaglio non comporta alcuna differenza, a debito o a credito, possiamo comunque presentare il 730 integrativo: è il caso, ad esempio, dell’indicazione di un
sostituto d’imposta sbagliato. In questa ipotesi, parliamo di 730 rettificativo.
Se, invece, la dichiarazione ha comportato un minor debito o un maggior credito, non potremo presentare un nuovo 730, ma necessariamente un Modello Unico, entro il 30 settembre 2015: si tratta della dichiarazione correttiva nei termini.
Il problema maggiore risiede nel fatto che il sostituto d’imposta ha già effettuato il conguaglio da 730, o lo sta facendo in più rate.
Nel Modello Unico, oltre a correggere lo sbaglio, dovremo allora indicare l’ Irpef e le addizionali che risultano dal prospetto di liquidazione delle imposte originario (il 730/3, ai righi 91, 92 e 93).
Nel dettaglio:
– l’Irpef a credito o a debito, che si trova nel rigo 91 del 730, andrà riportata nel rigo RN40 dell’Unico, indicando separatamente quanto trattenuto o rimborsato dal sostituto, oppure l’eventuale importo del credito compensato con F24;
– le addizionali regionali (rigo 92) e comunali (rigo 93), andranno riportate, rispettivamente, nei righi RV6 ed RV14
dell’Unico, indicando separatamente quanto trattenuto o rimborsato dal sostituto, oppure l’eventuale importo del credito compensato con F24.
Bisogna evidenziare che gli importi del prospetto di liquidazione 730/3 vadano riportati nel modello Unico senza variazioni, anche se sono sbagliati, dato che il sostituto d’imposta ha già effettuato il conguaglio.
Una volta compilata la dichiarazione, le imposte saranno ricalcolate, e gli importi a debito dovranno essere versati tramite F24 con ravvedimento operoso (versando, cioè, oltre all’imposta, una sanzione ridotta e gli interessi legali; ricordiamo che il tasso d’interesse legale nel 2015 è lo 0,50%).
Che cosa fare, infine, se ci si accorge che la dichiarazione è errata dopo il 30 settembre?
Si dovrà, in questi casi, presentare un Modello Unico Integrativo, e procedere come già illustrato.
L’Unico integrativo potrà essere presentato anche in caso di nuova dichiarazione a favore, se ci si accorge dello sbaglio dopo il 25 ottobre: in questo caso, dovrà essere compilato il quadro RX, domandando il credito derivante dalla dichiarazione a rimborso, oppure mettendolo in compensazione o in detrazione.
Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.
Diventa sostenitore clicca qui
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui