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Il giorno 16 dicembre 2016 era il termine e la scadenza fissata per saldare e provvedere al pagamento della seconda rata IMU TASI 2016, ma vi è sempre qualche ritardatario o contribuente non troppo preciso nell’adempimento puntuale delle scadenze fissate dal calendario fiscale, così sorge la domanda, assolutamente lecita: “Come fare se non si è pagato entro il 16 dicembre o si è effettuato il pagamento in ritardo?” Si può rimediare a questo inconveniente? Assolutamente sì, è possibile sanare la violazione del ritardato o omesso pagamento del tanto odiato e temuto tributo locale che da anni “terrorizza” le tasche degli italiani. E’ assolutamente possibile rimediare vedendosi irrogata una sanzione ridotta in percentuale variabile a seconda dei giorni di ritardo e computando gli interessi di mora al saggio per ogni giorno di omesso pagamento; è quello che nel linguaggio tecnico è chiamato ravvedimento operoso.

IMU TASI 2016: scadenze

Come abbiamo più volte sottolineato e ricordato la data 16 dicembre 2016 era il termine ultimo per pagare e versare la seconda rata dell’IMU TASI 2016 per tutti i contribuenti italiani: se fino all’anno 2015 il termine del pagamento per la tassa servizi indivisibili fissato dal Comune, era diversificato a causa del ritardo degli enti locali nel deliberare il regolamento comunale delle aliquote IUC-TASI, per il 2016 sebbene il problema delibera fosse rimasto per la maggior parte dei Comuni italiani, si è fissato uniformemente il saldo seconda rata al 16 dicembre.

Per l’anno 2016 l’IMU e TASI hanno seguito le medesime scadenze:

  • Pagamento due rate: prima rata pagamento entro il 16 giugno 2016, con l’acconto al 50% dell’imposta dovuta sulla base delle aliquote anno precedente se il Comune non ha provveduto a deliberare il nuovo regolamento comunale, o sulle nuove aliquote 2016 se il Comune ha  pubblicato le nuove aliquote. Seconda rata versamento entro la scadenza del 16 dicembre, con il saldo rimanente (50%);
  • Pagamento in un’unica soluzione: entro il 16 giugno è stata pagata l’imposta dovuta per l’intero anno sulla base delle aliquote 2014 se il Comune non ha deliberato le nuove aliquote oppure su quelle del 2016 se il Comune ha deliberato il  nuovo regolamento comunale. Nel primo caso, il contribuente ha la possibilità di espletare il conguaglio sulla base delle nuove aliquote deliberate in sede del saldo di dicembre.

Istituto del ravvedimento operoso: mancato o ritardo nell’adempimento del saldo IMU TASI 2016

L’istituto giuridico del ‘ravvedimento Operoso’ risulta disciplinato giuridicamente dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e consiste nella possibilità di “regolarizzare le violazioni ed omissioni tributarie, prima che le stesse siano constatate o siano iniziate ispezioni o verifiche od altre attività amministrative di cui l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, in via del tutto spontanea, con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento ed al tipo di violazioni commesse“.
Il ravvedimento operoso rappresenta un evidente strumento teso a deflazionare il contenzioso di natura tributaria, al fine di regolarizzare l’omesso o il ritardato pagamento dei tributi, eseguendo spontaneamente il pagamento dell’importo dovuto, degli interessi moratori (computati al saggio legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere fatto a quello in cui viene effettivamente e concretamente eseguito) e dell’applicazione della sanzione in misura ridotta.

I principali tributi oggetto di ravvedimento operoso che possono essere regolarizzati sic et simpliciter sono ascrivibili ai seguenti:
– le imposte dovute a titolo di acconto o di saldo in base alla dichiarazione dei redditi (IRPEF, IRES, IRAP, Addizionali …);
– i tributi locali IMU, TASI, TARI;
– l’imposta sul valore aggiunto (IVA);
– l’imposta di registro (nelle locazioni quella dovuta per le annualità successive alla prima).

IMU TASI 2016: sanzioni

Per rimediare alla violazione di mancato o ritardato pagamento IMU TASI 2016 in sede di saldo (fissato al 16 dicembre 2016), il contribuente deve ricorrere in modo autonomo e spontaneo al versamento pagando oltre all’importo dovuto, una sanzione ridotta in diversa percentuale in base ai giorni di ritardo e al calcolo degli interessi di mora calcolati sul saggio ufficiale 2016 pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardato versamento.

Ai fini del Ravvedimento operoso IMU, TASI e TARI, il DLgs 158/2015 prevede all’articolo 15, comma 1  l’applicazione della sanzione per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30% con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza:

“1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorche’ non effettuati, e’ soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo e’ ridotta alla meta’. Salva l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo e’ ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.”

Le sanzioni da calcolare per rimediare ad errori od omissioni dell’imposta municipale propria e della tassa sui costi indivisibili del Comune, sono quelle previste dal nuovo ravvedimento 2016, sono:

  • Sanzione 0,1% per ogni giorno di ritardo se il versamento è eseguito entro 14 giorni dalla scadenza.
  • Sanzione 1,50% da calcolare sul tributo dovuto se il pagamento avviene dal 15° giorno ma entro 30 giorni dalla scadenza.
  • Sanzione 1,67% se il versamento avviene entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore;
  • Sanzione 3,75% se il pagamento acconto IMU TASI o del saldo avviene dopo 90 giorni ma entro l’anno 2015.

 

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