Prestiti personali immediati

Mutui e prestiti aziendali

Utilizza la funzionalità di ricerca interna #finsubito.

Agevolazioni - Finanziamenti - Ricerca immobili

Puoi trovare una risposta alle tue domande.

 

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito
#finsubito news video
#finsubitoagevolazioni
Agevolazioni
Post dalla rete
Vendita Immobili
Zes agevolazioni
   


Business Signing a Contract Buy – sell house, insurance agent analyzing about home investment loan Real Estate concept.

Onere della prova dell’avvenuto pagamento del prezzo; giudizio instaurato da un coerede per la declaratoria della simulazione della compravendita conclusa dal de cuius.

Simulazione di compravendita immobiliare

In tema di prova della

simulazione di una compravendita immobiliare, la mancanza della controdichiarazione osta all’ammissibilità dell’interrogatorio formale, ove rivolto a dimostrare la simulazione relativa, giacché la confessione, in cui si risolve la risposta positiva ai quesiti posti, non può supplire al difetto dell’atto scritto, necessario per il contratto diverso da quello apparentemente voluto; viceversa, ove sia diretto a dimostrare la simulazione assoluta del contratto, l’interrogatorio formale è ammissibile, anche tra i contraenti, perché, in tal caso, oggetto del mezzo di prova è l’inesistenza stessa della compravendita.

Cassazione civile sez. II, 05/04/2022, n.10933

Prova della simulazione della vendita

Per principio generale la simulazione può essere provata senza limiti (dunque anche per testimoni e per presunzioni) se ad agire siano i creditori o i terzi, mentre le parti stipulanti possono provare la natura simulata dell’atto dalle stesse concluso soltanto mediante la produzione della contro dichiarazione attestante la simulazione assoluta o la simulazione relativa.

Nella specifica ipotesi di una simulazione di compravendita posta in essere dal de cuius per dissimulare una donazione, l’erede legittimario può ritenersi terzo, rispetto agli atti impugnati, con conseguente ammissibilità senza limiti della prova della simulazione solo se contestualmente all’azione di simulazione proponga anche una domanda di riduzione della donazione dissimulata, facendo valere la sua qualità di erede legittimario.

Tribunale Lanusei sez. I, 14/06/2021, n.131

Simulazione compravendita e onere della prova

In tema di azione diretta a far valere la simulazione di una compravendita che sia proposta dal creditore di una delle parti del contratto stesso, la dichiarazione relativa al versamento del prezzo, contenuta in un rogito notarile di una vendita immobiliare, non possa rivestire valore vincolante nei confronti del creditore.

Tribunale Bologna sez. II, 05/11/2019, n.2369

Giudizio di simulazione

Il giudice innanzi al quale sia stata proposta un’azione di simulazione di una compravendita in quanto dissimulante una donazione, azione finalizzata alla successiva trascrizione dell’atto di opposizione, ai sensi dell’art. 563, comma 4, c.c., deve rilevare d’ufficio l’esistenza di una diversa causa di

nullità della donazione e, ove sia già pendente il giudizio di appello e sia, perciò, ormai inammissibile un’espressa domanda di accertamento in tal senso della parte interessata, deve rigettare l’originaria pretesa, previo accertamento della nullità, nella motivazione, con efficacia, peraltro, di giudicato in assenza di sua impugnazione.

Cassazione civile sez. II, 09/09/2019, n.22457

Simulazione di compravendita

In tema di azione diretta a far valere la simulazione di una compravendita, che sia proposta dal creditore di una delle parti del contratto stesso, la dichiarazione relativa al versamento del prezzo, contenuta in un rogito notarile di una compravendita immobiliare, non può rivestire valore vincolante nei confronti del creditore, che è terzo rispetto ai soggetti che hanno posto in essere il contratto (art. 1417 c. c.) cosicché, in tal caso, non possono trovare applicazione i divieti stabiliti in materia di prova testimoniale dagli artt. 2722 c.c., e ss., per cui colui che invoca la simulazione del contratto deve, ai sensi dell’art. 2697 c.c., offrire la prova dei fatti costitutivi del diritto azionato, cioè il carattere apparente e non voluto del negozio.

Corte appello Bari sez. I, 07/02/2019, n.311

Simulazione della compravendita immobiliare: l’onere della prova

In tema di dimostrazione di simulazione della compravendita immobiliare, la corretta attribuzione dell’onere della prova sull’effettività del pagamento colora di consistenza gli indizi offerti a riscontro della simulazione ed impone di considerare con maggior rigore gli elementi nella specie proposti dall’acquirente ponendo a suo carico l’onere di provare il relativo pagamento.

Tribunale Arezzo, 30/10/2017, n.1224

La dichiarazione relativa al versamento del prezzo

Nell’azione diretta a far valere la simulazione di una compravendita che sia proposta dal creditore di una delle parti del contratto stesso, alla dichiarazione relativa al versamento del prezzo, pur contenuta in un rogito notarile, non può attribuirsi valore vincolante nei confronti del creditore atteso che questi è terzo rispetto ai soggetti che hanno posto in essere il contratto e che possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il compratore, su cui grava l’onere di provare il pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa dimostrazione.

Tribunale Napoli sez. II, 24/03/2016, n.3832

Simulazione compravendita: l’azione proposta dal creditore

Nell’azione diretta a far valere la simulazione di una compravendita che sia proposta dal creditore di una delle parti del contratto stesso, alla dichiarazione relativa al versamento del prezzo, pur contenuta in un rogito notarile di compravendita immobiliare, non può attribuirsi valore vincolante nei confronti del creditore, atteso che questi è terzo rispetto ai soggetti che hanno posto in essere il contratto, e che possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il compratore, su cui grava l’onere di provare il pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa dimostrazione.

(Nella fattispecie, la Cassazione ha accolto il ricorso e richiesto il riesame dell’appello, stabilendo che a fronte di indizi proposti dalla parte che denuncia la simulazione di una compravendita è l’acquirente a dover dimostrare l’effettività del pagamento del prezzo e non il contrario).

Cassazione civile sez. II, 09/06/2014, n.12955

Simulazione compravendita: entità del prezzo

Nel giudizio di simulazione della compravendita, relativa all’entità del prezzo, è litisconsorte necessario ogni acquirente (nella specie, di nuda proprietà), se è dedotto l’inadempimento dell’obbligazione di pagamento.

Cassazione civile sez. II, 05/05/2014, n.9618

Donazione dissimulata da una compravendita

Qualora un erede legittimo ritenga di essere stato leso da una simulazione di compravendita di bene dissimulante una donazione, e la impugni allegando la qualità di erede (anche legittimario) del defunto genitore, ma non prospettando che l’atto impugnato aveva anche concretato una violazione dei propri diritti ereditari, la domanda di simulazione relativa non può essere accolta.

Egli, così agendo, ha mirato semplicemente a far rientrare nella massa ereditaria un bene a suo giudizio solo apparentemente uscito dal patrimonio del “de cuius”, non lamentando, contestualmente, alcuna lesione dei diritti successori a lui personalmente riconosciuti dall’ordinamento nella sua qualità anche di legittimario.

Subentrando “mortis causa”, e nei limiti della quota riconosciutagli dal testamento olografo del proprio genitore nei rapporti già facenti capo al “de cuius”, ha inteso far valere un diritto ricompreso nel patrimonio di quest’ultimo, onde, venendosi a trovare nella medesima posizione del “de cuius” medesimo, rispetto al rapporto controverso incontra, tutte le limitazioni probatorie alle quali anche quegli sarebbe stato soggetto.

Pertanto non può qualificarsi terzo ai fini della prova, ex art. 1417 c.c., della simulazione degli atti posti in essere dal “de cuius”, e di conseguenza dimostrare l’asserita simulazione della compravendita intervenuta, tra il proprio defunto genitore e l’odierna convenuta avvalendosi della prova testimoniale o per presunzioni, avrebbe invece dovuto produrre, ai sensi dell’art. 2725 c.c., un atto scritto, contenente la controdichiarazione sottoscritta dalle parti, e comunque dalla parte contro la quale essa doveva farsi valere in giudizio non essendo stata fornita nei modi suddetti tale dimostrazione, né essendo stata minimamente allegata una perdita incolpevole della necessaria prova documentale, la sua domanda di declaratoria di simulazione (relativa) dell’indicato rogito va respinta.

Tribunale Napoli sez. XI, 17/04/2007

Prova della simulazione

La simulazione di compravendita di immobile deve essere provata con documenti che, in quanto trattandosi di atto scritto, trova applicazione fra le parti la regola generale della limitazione di ammissibilità della prova testimoniale, di conseguenza la prova della simulazione può essere data solo mediante controdichiarazione.

Tribunale Savona, 09/10/2006

Testimoni o presunzioni

Qualora si agisca in giudizio per far valere l’illiceità della fattispecie negoziale unitaria costituita dal collegamento tra un contratto di mutuo e una vendita con patto di riscatto con un soggetto diverso dal mutuante la quale dissimuli un patto commissorio, la prova della simulazione della compravendita può essere data anche per testimoni o per presunzioni a norma dell’art. 1417 c.c.

(Nella specie l’attore aveva dedotto la divergenza tra il reale intento dei contraenti – di costituire con la compravendita una garanzia al mutuante in ordine alla restituzione della somma mutuata al venditore – e il negozio posto in essere per ottenere tale risultato con la consapevole adesione dell’acquirente, e la S.C. ha annullato la decisione di merito che, sul presupposto che la

compravendita immobiliare configurasse una interposizione fittizia, aveva ritenuto necessaria la controdichiarazione scritta).

Cassazione civile sez. II, 20/07/1999, n.7740

Pronuncia sulla simulazione

Con riguardo al giudizio instaurato da un coerede per la declaratoria della simulazione della compravendita conclusa dal de cuius, al fine di fare rientrare il bene ceduto nella massa ereditaria, l’intervento di altro coerede che, quale che sia la sua posizione, ne è litisconsorte necessario, in quanto diretto ad integrare il contraddittorio, avendo lo stesso interesse alla pronuncia sulla simulazione da cui deriva la maggiore consistenza del patrimonio relitto, è ammissibile anche in appello con la conseguenza che, confermata la sentenza dichiarativa della simulazione stessa, il detto coerede interveniente ha diritto nei confronti dell’appellante al rimborso delle spese del procedimento di gravame sostenute.

Cassazione civile sez. II, 08/09/1986, n.5461

La domanda di accertamento della simulazione di compravendita

È giuridicamente infondata la domanda tendente al mero accertamento di pretesa simulazione di compravendita intervenuta tra futuro eventuale dante causa dell’attore e altro futuro erede giacché il futuro legittimario è titolare di una aspettativa di mero fatto e non di un diritto o, quanto meno, di un interesse concreto ed attuale.

Tribunale Roma, 18/05/1982

Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.
Diventa sostenitore clicca qui

 

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Informativa sui diritti di autore

La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni:  la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.

Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?

Clicca qui

 

 

 

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui

La rete #dessonews è un aggregatore di news e replica gli articoli senza fini di lucro ma con finalità di critica, discussione od insegnamento,

come previsto dall’art. 70 legge sul diritto d’autore e art. 41 della costituzione Italiana. Al termine di ciascun articolo è indicata la provenienza dell’articolo.

Il presente sito contiene link ad altri siti Internet, che non sono sotto il controllo di #adessonews; la pubblicazione dei suddetti link sul presente sito non comporta l’approvazione o l’avallo da parte di #adessonews dei relativi siti e dei loro contenuti; né implica alcuna forma di garanzia da parte di quest’ultima.

L’utente, quindi, riconosce che #adessonews non è responsabile, a titolo meramente esemplificativo, della veridicità, correttezza, completezza, del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, della legalità e/o di alcun altro aspetto dei suddetti siti Internet, né risponde della loro eventuale contrarietà all’ordine pubblico, al buon costume e/o comunque alla morale. #adessonews, pertanto, non si assume alcuna responsabilità per i link ad altri siti Internet e/o per i contenuti presenti sul sito e/o nei suddetti siti.

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui