Per giurisprudenza consolidata “il divieto di pignorabilità della pensione viene meno quando, una volta corrisposta, essa si confonde col patrimonio del percettore” (Trib. Roma, 24 marzo 2000) o, più precisamente per il caso che ci tocca, l’impignorabilità della parte di pensione idonea ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita del pensionato non sopravvive al momento in cui “le somme provenienti da trattamento pensionistico, (…) una volta percepite dal debitore, nella specie, affluite su conto corrente del medesimo, perdono la loro specifica connotazione, rientrando nel patrimonio dell’obbligato” (Trib. Bari, sez. II, n. 2946 del 4 ottobre 2010), che diviene pertanto liberamente aggredibile dai creditori.
In questo alveo si inserisce, non certo pedissequamente (da cui l’opportunità della presente nota), una recente ordinanza del Tribunale di Savona (2 gennaio 2014) che, valorizzando una pronuncia di poco precedente (ordinanza Trib. Sulmona del 20 marzo 2013), fa proprio un orientamento definito minoritario che afferma la permanenza della natura privilegiata del rateo pensionistico anche quando la relativa somma venga accreditata su un conto corrente o libretto di deposito, a condizione che:
a) la natura del credito sia immediatamente riconoscibile per natura ed importo;
b) non sussistano all’attivo voci diverse dall’accredito della pensione ovvero non siano stati effettuati prelievi subito dopo il deposito della somma.
“In tal caso (…) sarebbe possibile – per il giudice abruzzese – il pignoramento solo entro il quinto della somma percepita a titolo di pensione.”
Il Tribunale di Savona accoglie nella fattispecie ad esso rimessa questo orientamento, atteso che il conto non è alimentato da fonti diverse (e perciò “non si vede come il mero accredito possa mutare la natura assistenziale della somma versata”) ed altresì in forza dell’art. 12, comma 2, del D.L. 201/2011, poi convertito nella L. 214/2011, che ha imposto, tra gli altri, ai pensionati di ricevere la pensione – ove superiore a mille euro – su un conto corrente o libretto di deposito: non vi sono dubbi, infatti, in tal caso circa la possibilità di identificare esattamente la provenienza delle somme depositate.
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eBook Checklist – La nuova espropriazione presso terzi, di Paolo Marini, Altalex Editore, 2013. -
eBook Checklist – L’espropriazione mobiliare presso il debitore, di Paolo Marini, Altalex Editore, 2013: -
La difesa nel contratto di conto corrente e di mutuo, Altalex Formazione; -
Manuale dell’esecuzione forzata, di Soldi Anna Maria, Cedam, 2013.
(Altalex, 10 aprile 2014. Nota di Paolo Marini)
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