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Il 20.07.2022, il Tribunale di Taranto ha emesso una illuminante e chiara Ordinanza in tema di corresponsione degli interessi di natura diversa rispetto a quelli qualificati “legali” o “di legge” previsti dal comma 1 dell’art. 1284 c.c.

Tale norma, infatti, al comma 1, ha una portata generale rispetto alla quale le altre ipotesi di interessi previste dalla legge hanno una natura speciale.

In particolare, il Tribunale di Taranto si sofferma sugli interessi previsti dal comma 4 del citato articolo 1284 c.c. che sono interessi moratori dovuti per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali nella misura indicata del D.Lgs 231/2002, precisando che questi ultimi – seppur previsti in una norma codicistica – hanno natura speciale rispetto a quelli legali di cui al comma 1 del medesimo art. 1284 c.c.

Questa “specialità” ovviamente, comporta non solo l’applicazione degli interessi indicati al quarto comma esclusivamente in caso di accordi commerciali, ma anche che, questi debbano essere conformi alla previsione del titolo esecutivo azionato per il recupero forzoso.

Al fine di fornire una rappresentazione pratica di quanto sin qui esposto, si rende a questo punto opportuno riassumere il caso esaminato dal Tribunale di Taranto nell’ambito del reclamo proposto da un Istituto di credito avverso l’ordinanza emessa nel giudizio di opposizione a precetto con la quale il Giudice aveva rigettato l’istanza della Banca opponente per la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza azionata.

Con la predetta sentenza emessa nel 2019, la Banca opponente era stata condannata a pagare ad una propria correntista la somma di circa 32.000,00 euro, oltre “interessi come per legge”.

In virtù di tale titolo, quindi, era stato notificato un primo atto di precetto a seguito del quale, l’Istituto di credito condannato aveva versato quanto dovuto sia per sorte capitale, sia per interessi legali.

Successivamente, la correntista, in forza della medesima sentenza, aveva notificato ulteriore precetto alla Banca per chiedere anche la corresponsione degli interessi sul capitale calcolati ai sensi del comma 4 dell’art. 1284 c.c., cioè quelli previsti per ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

L’Istituto di credito aveva conseguentemente proposto opposizione ex art. 615, I comma, c.p.c., poi rigettata con l’ordinanza reclamata.

A fondamento del proprio reclamo, l’intimata aveva evidenziato come gli interessi richiesti con il secondo precetto non fossero conformi alla previsione del titolo esecutivo.

Infatti, la sentenza azionata prevede esclusivamente il riconoscimento “degli interessi come per legge”, mentre nulla dice rispetto ad interessi di altra natura.

Il Tribunale adito ha, dunque, accolto la tesi della reclamante precisando che, ove il Giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi comminati, limitandosi alla generica qualificazione degli stessi come “interessi legali”, si devono ritenere liquidati soltanto gli interessi nella misura generale codicistica ai sensi del comma 1 dell’art. 1284 c.c. rispetto alla quale le altre ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale.

Inoltre, la pronuncia specifica che al Giudice dell’opposizione all’esecuzione non è consentito integrare o correggere il titolo esecutivo in quanto l’applicazione di interessi diversi da quelli legali presuppone l’avvenuto accertamento degli elementi costitutivi della relativa fattispecie particolare che può essere contestato solo attraverso l’impugnazione della decisione di merito non modificabile in sede esecutiva.

Dunque, atteso che, nel caso in esame, la sentenza posta a fondamento del precetto ha previsto esclusivamente gli interessi “come per legge”, senza nulla specificare in merito ad interessi di altra natura, non possono pretendersi interessi moratori per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Tanto più che nella fattispecie non è assolutamente ipotizzabile un accordo tra le parti per la determinazione del saggio.

Ricorrendo, pertanto, i gravi motivi del fumus boni iuris e del periculum in mora, il Tribunale di Taranto, nell’accogliere il reclamo proposto dalla Banca, ha sospeso l’efficacia esecutiva della sentenza azionata.

 

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