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Tribunale di Reggio Emilia


Ordinanza 10 febbraio 2014


REPUBBLICA ITALIANA

il Tribunale di Reggio Emilia

in composizione collegiale


composto dai Magistrati Sigg.

Dott.ssa Rosaria Savastano, Presidente

Dott.ssa Luisa Poppi, Giudice

Dott. Gianluigi Morlini, Giudice rel. est.


a scioglimento della riserva formulata all’udienza del 6/2/2014, nella causa iscritta al n. 9293/2013 R.G.

promossa da

CMR Edile s.p.a. (avv. Gian Carlo Sutich)

contro

Magnete Securitisation s.r.l., già Non Performing Loans s.p.a. (avv. Marco Pesenti, Elda Maria Simeone, Giordana Ovi)


* * * * *


– rilevato che, è pacifico tra le parti, ed è comunque provato per tabulas, che:

• in sede di pignoramento presso terzi, il Tribunale ha assegnato al creditore Non Performing Loans s.p.a., ora Magnete Securitisation s.r.l., il quinto dello stipendio che il terzo Cooperativa Muratori Reggiolo s.c, debitor debitoris, doveva al debitore principale Roberto Ricchi, dipendente della Cooperativa, a titolo di stipendio e di TFR;

• Cooperativa Muratori Reggiolo s.c. ha successivamente affittato il ramo d’azienda a CMR Edile s.p.a.;

• il creditore Non Performing ha notificato atto di precetto sia a Cooperativa Muratori Reggiolo, sia a CMR Edile, per ottenere il pagamento delle somme dovute sulla base del provvedimento di assegnazione che aveva definito il procedimento di pignoramento presso terzi;

• avverso il precetto ha proposito opposizione CMR Edile, chiedendo la sospensione del titolo esecutivo ex art. 615 c.p.c.;

• il Giudice dell’opposizione a precetto ha rigettato l’istanza di sospensione, e tale decisione è gravata da CMR Edile con il presente reclamo al Collegio;

– ritenuto che, con riferimento al merito della questione, l’attuale reclamante argomenta che l’affittuario non può ritenersi obbligato a rispondere dei debiti dell’affittante, tanto più che di tali debiti nemmeno aveva contezza al momento della stipula del contratto di affitto e che neppure è stata effettuata la notifica del titolo esecutivo ex art. 479 comma 2 c.p.c.

Per tali motivi, chiede la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo.

Resiste parte reclamata;

– considerato che, tanto premesso, la domanda del reclamante non è accoglibile.

Va infatti in proposito osservato che, ai sensi dell’art. 2112 commi 1, 2 e 4 c.c., in caso di affitto d’azienda, l’affittuario (id est CMR Edile) diviene coobbligato solidale con l’affittante per l’adempimento degli obblighi retributivi, indipendentemente da ogni questione in ordine alla conoscenza di tali obblighi; e che, ai sensi dell’art. 2909 c.c., l’accertamento giurisdizionale fa stato anche nei confronti degli aventi causa a titolo particolare.

Ciò posto, deve ritenersi che l’affittuario CMR Edile sia tenuto tanto agli obblighi retributivi verso il Ricchi, quanto al rispetto della pronuncia giurisdizionale conclusiva del procedimento di pignoramento presso terzi resa nei confronti del suo dante causa, senza che sia necessario per il creditore munirsi di un nuovo titolo esecutivo nei confronti della stessa CMR Edile.

Infatti, così come opinato nell’ordinanza qui reclamata, sarebbe irrazionale costringere il creditore a munirsi di un nuovo titolo esecutivo ogni qual volta il debitore ceda il debito, a pena di sostanziale svuotamento del significato di titolo esecutivo stesso e della vanificazione delle esigenze di tutela delle ragioni creditorie.

Deve infatti in proposito osservarsi che un’operazione quale l’affitto d’azienda, quantomeno in linea teorica, ben può diminuire la capacità patrimoniale dell’affittante a favore di quella dell’affittuario; e che pertanto, il creditore dell’affittante, pur se munito di titolo esecutivo, ben potrebbe avere pregiudizio dalla stipula del contratto, laddove il titolo esecutivo stesso non valesse anche contro l’affittuario.

D’altronde, se è vero che il principio per il quale il successore del debitore è tenuto all’osservanza del titolo esecutivo formatosi nei confronti del suo dante causa, è espressamente sancito dall’articolo 477 c.p.c. in materia di successione universale; è altrettanto vero che, come già evidenziato nell’ordinanza qui gravata, la disposizione in parola esprime un principio generale, di talché “anche se nella norma si fa riferimento alla successione a titolo universale, si può ritenere che in essa può essere ricompresa anche la successione a titolo particolare, a condizione che si tratti di successione nel medesimo obbligo o in un obbligo dipendente da quello che esisteva verso il dante causa” (così, testualmente, Cass. n. 73/23003, richiamata anche dalla difesa di parte reclamata).

Così è, ad avviso del Collegio, nel caso che qui occupa, posto che l’affittuario CMR Edile è subentrato nell’obbligo retributivo verso il dipendente Ricchi, e cioè nel medesimo obbligo del suo dante causa a titolo particolare, id est l’originario debitore Cooperativa Muratori Reggiolo.

Consegue, in conclusione sul punto, che il titolo esecutivo ottenuto da Non Performing nei confronti di Cooperativa Muratori Reggiolo, è utilizzabile anche nei confronti di CMR Edile, successore a titolo particolare nel rapporto debitorio;

– osservato che, quanto poi al fatto che occorra o meno, da parte del creditore, notificare a CMR Edile s.p.a., non solo il precetto, ma anche il titolo, ai sensi dell’art. 479 comma 2 c.p.c., trattasi all’evidenza di questione che attiene alla materia dell’opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c., non già alla materia dell’opposizione all’esecuzione.

Pertanto, atteso che in materia di opposizione agli atti non è prevista la sospensione del titolo esecutivo, ciò che è invece oggetto del presente reclamo, il rilievo, anche laddove fosse ritenuto fondato, non è idoneo a supportare la domanda di accoglimento del reclamo;

– evidenziato che, in ragione di tali motivi, il reclamo va rigettato.

La complessità e la novità della questione, sulla quale non si rinvengono precedenti editi, integra i motivi di cui all’art. 92 comma 2 c.p.c. per procedere all’integrale compensazione delle spese di lite


P.Q.M.


visto l’art. 669 terdecies c.p.c.,

– rigetta il reclamo;

– compensa integralmente tra le parti le spese di lite.


Così deciso nella Camera di Consiglio del 10/2/2014.


Reggio Emilia, 10/2/2014


Il Presidente

Dott.ssa Rosaria Savastano

Il Giudice estensore

Dott. Gianluigi Morlini

 

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