L’INPS, con circolare n. 38/2023, pubblicata ieri, ha fornito indicazioni applicative sulla norma ex art. 21-bis del DL 115/2022 (conv. L. 142/2022), che ha innalzato l’importo del minimo vitale per i pignoramenti presso terzi su pensioni elevando il limite di impignorabilità di cui all’art. 545 comma 7 c.p.c.
La disposizione attualmente in vigore prevede che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengano conto di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare può essere pignorata nei limiti ex art. 545 commi 3, 4 e 5 c.p.c.

Il nuovo limite di impignorabilità è efficace dal 22 settembre 2022 sui procedimenti esecutivi pendenti, ossia quelli notificati ex art. 543 c.p.c. per i quali non sia ancora stata notificata all’Istituto previdenziale, in qualità di terzo esecutato, l’ordinanza di assegnazione, cioè l’atto conclusivo dell’esecuzione forzata.
Dunque, la modifica non opera nelle procedure esecutive per cui sia già pervenuta la notifica dell’ordinanza, per effetto della quale l’Ente previdenziale è obbligato, in quanto terzo debitore esecutato, a eseguire le disposizioni ivi contenute.

Per quanto riguarda i profili applicativi, le Strutture territoriali dell’INPS dovranno verificare gli importi accantonati in conformità con il nuovo importo soglia a far data dal rateo di pensione relativo alla mensilità di ottobre 2022.
Detti importi si distinguono con riferimento all’arco temporale in cui si collocano: quelli trattenuti in virtù della notifica dell’atto di pignoramento fino al rateo di pensione di settembre 2022, rimarranno accantonati in attesa della notifica dell’ordinanza di assegnazione; invece, gli importi accantonati dal rateo di pensione di ottobre 2022 saranno oggetto di rimodulazione o azzeramento, con conseguente rimborso al pensionato debitore di quanto trattenuto in precedenza.