Individuare correttamente l’obiettivo cui è volta l’azione dell’attore opponente, consente al giudice di qualificare come opposizione tempestiva, opposizione tardiva, oppure azione restitutoria o ancora di risarcimento, così da individuare le norme di legge che si applicano e comprendere se lo strumento sia utilizzabile o meno.
E’ quello che è successo nell’intricata vicenda sottoposta alla sezione III della Corte di Cassazione, che si è pronunciata con sentenza n. 13362 del 16/05/2023.
IL CASO ESAMINATO – La società Alfa aveva promosso due azioni esecutive contro la conduttrice di un bene immobile locato: una per il rilascio del bene, conclusasi con assegnazione a favore di Alfa (fondata su ordinanza di convalida di sfratto); l’altra, con pignoramento mobiliare, per il recupero del credito determinato dai canoni non pagati (fondata su decreto ingiuntivo).
Nelle more, in forza di contratto di cessione di ramo d’azienda, iscritta nel R.I. ai sensi dell’art. 2556 c.c., comma 2., i beni pignorati con azione mobiliare erano divenuti di proprietà della società Delta.
Il creditore era ben a conoscenza di questo cambio di proprietà, ciò fu accertato in sede di Cassazione.
La società Delta, dapprima, aveva chiesto il sequestro giudiziario dei beni mobili (assegnati ad Alfa), ma il tribunale di primo grado aveva rigettato tale richiesta, non avendo la società Delta proposto il rimedio tipico, ossia l’opposizione ex art. 619 c.p.c.
Successivamente, il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. proposto sempre da Delta, trovava accoglimento, concedendo il sequestro.
Seguiva, ancora, giudizio di merito, col quale Delta chiedeva dichiararsi l’illegittimità dell’assegnazione dei beni mobili di sua proprietà (pronunciata nella prima esecuzione a favore di Alfa), nonché di essere conseguentemente immessa nel possesso dei beni quale legittima proprietaria, con condanna di Alfa convenuta al risarcimento del danno.
LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE ED IL PRINCIPIO DI DIRITTO – Le questioni di diritto esaminate sono state tante, ma hanno condotto alla seguente conclusione.
Nei precedenti gradi di giudizio, l’azione di merito di Delta era stata configurata come opposizione tardiva, promossa quando la prima esecuzione era ormai conclusa e, quindi, inammissibile.
Ma, la Corte ha correttamente chiarito che “in tema di pignoramento mobiliare, il terzo che assuma di essere proprietario dei beni pignorati può proporre – prima che venga
disposta la vendita o l’assegnazione – l’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., allo scopo di paralizzare l’azione esecutiva, nonché, dopo la vendita, l’opposizione tardiva, ex art. 620 c.p.c., finalizzata alla ripetizione della somma ricavata.
Nel caso in cui sia stata però disposta l’assegnazione in favore del creditore, occorre
distinguere se questi abbia acquisito il possesso dei beni in buona o in mala fede;
- nel primo caso, ai sensi dell’art. 2926 c.c., comma 1, il terzo può solo agire per la ripetizione della somma corrispondente al credito soddisfatto con l’assegnazione, entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza;
- nel secondo caso, il terzo può proporre un’azione petitoria senza limitazioni temporali (salva l’eventuale prescrizione acquisitiva in favore dell’assegnatario), in forza del combinato disposto degli artt. 2925 e 2920 c.c.
Infine, a prescindere dalla condizione soggettiva di buona o mala fede dell’assegnatario, il terzo può anche proporre l’opposizione tardiva ex art. 620 c.p.c. dinanzi al giudice dell’esecuzione, allo scopo di far valere i propri diritti sulla somma ricavata, nella sola ipotesi in cui l’esecuzione mobiliare – dopo l’assegnazione stessa – sia ancora pendente, occorrendo procedersi alla distribuzione tra i creditori concorrenti. Resta ferma, in ogni caso, la responsabilità del creditore procedente di mala fede per i danni cagionati al terzo proprietario e per le spese che questi ha dovuto affrontare, a causa dell’esecuzione”.
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