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Alcune disposizioni sulla tematica della riscossione/accertamento contenute nell’art. 1


Definizione agevolata avvisi bonari cc. 153-161 e 163-165

Le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2019, al 31.12.2020 e al 31.12.2021, richieste a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (con le comunicazioni previste dagli artt. 36-bis Dpr 600/1973 e 54-bis Dpr 633/1972), per le quali il termine di pagamento di cui all’art. 2, c. 2 D. Lgs. 462/1997 non è ancora scaduto alla data del 1.01.2023, ovvero per le quali le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a tale data, possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive.

Sono dovute le sanzioni nella misura del 3% senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.

Il pagamento delle somme avviene secondo le modalità e i termini stabiliti dagli artt. 2 e 3-bis D. Lgs. 462/1997, ovvero entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso o della comunicazione definitiva contenente l’imposta rideterminata a seguito

dell’esperimento dei mezzi di autotutela del contribuente.

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli artt. 36-bis Dpr 600/1973 e 54-bis Dpr 633/1972, il cui pagamento rateale è ancora in corso alla data del 1.01.2023 possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3% senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo. Il pagamento rateale delle somme prosegue secondo le modalità e i termini previsti dall’art. 3-bis D. Lgs. 462/1997. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, richieste con le comunicazioni previste dagli art. 36-bis Dpr 600/1973 e 54-bis Dpr 633/1972, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento sono prorogati di un anno.

Il pagamento delle somme da versare può essere rateizzato in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo a prescindere dall’importo dovuto.

I versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e dell’Iva già sospesi da precedenti provvedimenti e con scadenza il 22.12.2022 si considerano tempestivi se effettuati in un’unica soluzione entro il 29.12.2022 ovvero in 60 rate di pari importo, con scadenza delle prime 3 rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023. In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione nella misura del 3% sulle somme complessivamente dovute, da versare per intero contestualmente alla prima rata. In caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il contribuente decade dal beneficio della rateazione. In tale caso si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Le disposizioni entrano in vigore il 29.12.2022.


Regolarizzazione irregolarità formali cc. 166-173

Le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31.10.2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.

Il pagamento della somma è eseguito in 2 rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31.03.2023 e il 31.03.2024.

La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (art. 5-quater D.L. 167/1990).

La procedura non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.

Con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31.10.2022, oggetto di un processo verbale di constatazione, i termini di prescrizione (5 anni) sono prorogati di 2 anni.

Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla data del 1.01.2023.

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sono disciplinate le modalità di attuazione.


Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti di accertamento cc. 174-178

Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi delle nuove disposizioni, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e a periodi d’imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.

Il versamento delle somme dovute può essere effettuato in 8 rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31.03.2023. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

La regolarizzazione è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della 1ª rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni derivanti dai controlli formali delle dichiarazioni di cui all’art. 36-ter Dpr 600/1973.

La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della 1ª rata entro il 31.03.2023 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione pari al 30% di ogni importo non versato, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, nella misura del 4% annuo, con decorrenza dalla data del 31.03.2023. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello di decadenza della rateazione.

La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.

Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data del 1.01.2023 e non si dà luogo a rimborso.

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate possono essere definite le modalità di attuazione.


Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti di accertamento cc. 179-185

Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, per gli accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31.03.2023, nonché relativi ad avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1.01.2023 e a quelli notificati successivamente, entro il 31.03.2023, le sanzioni si applicano nella misura di 1/18 (anziché di 1/3) del minimo previsto dalla legge.

Le disposizioni si applicano anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti a comparire per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento notificati entro il 31.03.2023.

Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1.01.2023 e quelli notificati dall’Agenzia delle Entrate successivamente, entro il 31.03.2023, sono definibili in acquiescenza con la riduzione ad 1/18 delle sanzioni irrogate. Le disposizioni si applicano anche agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1.01.2023 e a quelli notificati dall’Agenzia delle Entrate successivamente, entro il 31.03.2023, con il pagamento delle sanzioni nella misura di 1/18 delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso.

Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale. È esclusa la compensazione.

Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui D. Lgs. 218/1997 non derogate.

Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (art. 5-quater D.L.

167/1990).

Con uno o più provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione delle disposizioni.


Definizione agevolata delle controversie tributarie cc. 186-205

Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data del 1.01.2023, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi dell’art. 12, c. 2 D. Lgs. 546/1992.

In caso di ricorso pendente iscritto nel 1° grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della controversia.

In caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 1.01.2023, le controversie possono essere definite con il pagamento:

a) del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nella pronuncia di 1° grado;

b) del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nella pronuncia di 2° grado.

In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e la competente Agenzia fiscale, l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta (40% o 15%), secondo le disposizioni di cui al punto precedente, per la parte di atto annullata.

Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.

Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data del 1.01.2023, e con il pagamento del 40% negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata.

La definizione agevolata si applica alle controversie in cui il ricorso in 1° grado è stato notificato alla controparte entro la data del 1.01.2023 e per le quali alla data della presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti anche solo in parte:

a) le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea previste dall’art. 2, par. 1, lett. a) delle decisioni 2007/436/CE,

2014/335/UE e 2020/2053/UE, e l’Iva riscossa all’importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589.

La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30.06.2023; nel caso in cui gli importi dovuti superano 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell’art. 8 D. Lgs. 218/1997, in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1.04.2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30.06.2023, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno. Sulle rate successive alla 1ª sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della 1^ rata. È esclusa la compensazione.

Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della 1ª rata entro il termine previsto del 30.06.2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Entro il 30.06.2023 per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione agevolata esente dall’imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio.

La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.

Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data del 1.01.2023.

Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10.07.2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della 1ª rata.

Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito della documentazione, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

Per le controversie definibili sono sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data del 1.01.2023 e il 31.07.2023.

L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31.07.2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro 60 giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro 60 giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

Per i processi dichiarati estinti in quanto è stata presentata la documentazione attestante l’adesione alla definizione agevolata, l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di 60 giorni dalla notificazione.

La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatto salvo che la definizione non dà luogo alla restituzione di quanto già versato anche in eccesso. Con uno o più provvedimenti della competente Agenzia fiscale sono stabilite le modalità di attuazione.

Resta ferma, in alternativa a quella nuova, la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione di cui all’art. 5 L. 130/2022.

Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31.03.2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.


Conciliazione agevolata delle controversie tributarie cc. 206-212

In alternativa alla definizione agevolata delle controversie, le controversie pendenti alla data del 1.01.2023 innanzi alle corti di giustizia tributaria di 1° e di 2° grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, possono essere definite, entro il 30.06.2023, con l’accordo conciliativo fuori udienza (art. 48 D. Lgs. 546/1992).

A tale accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della 1ª rata deve essere effettuato entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo conciliativo. Si applicano le disposizioni previste dall’art. 8 D. Lgs. 218/1997, con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo da versare entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della 1ª rata. Sull’importo delle rate successive alla 1ª sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della 1ª rata. È esclusa la compensazione.

In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la 1ª, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio e il competente ufficio provvede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all’art. 13 D. Lgs. 471/1997, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

Sono escluse le controversie concernenti anche solo in parte:

a) le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea previste dall’art. 2, par. 1, lett. a) delle decisioni 2007/436/CE,

2014/335/UE e 2020/2053/UE, e l’Iva riscossa all’importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589.

Si applica, in quanto compatibile, l’art. 48 D. Lgs. 546/1992 in tema di conciliazione fuori udienza..


Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute per acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale cc. 219-221

Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, è possibile regolarizzare l’omesso o carente versamento:

a) delle rate successive alla 1ª relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione, scadute alla data del 1.01.2023 e per le quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta;

b) degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali (artt. 48 e 48-bis D. Lgs. 546/1992), scaduti alla data del 1.01.2023 e per i quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta.

La regolarizzazione si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto entro il 31.03.2023 oppure con il versamento di un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo con scadenza della 1ª rata il 31.03.2023. Sull’importo delle rate successive alla 1ª, con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della 1ª rata. È esclusa la compensazione.

In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione non si producono i relativi effetti e il competente ufficio procede all’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione per ritardati o omessi versamenti del 30%, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. In tali ipotesi la cartella deve essere notificata entro il termine di decadenza del 31.12 del 3° anno successivo a quello in cui si è verificato l’omesso versamento integrale o parziale di quanto dovuto.


Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione cc. 222-230

Sono automaticamente annullati, alla data del 31.03.2023, i debiti di importo residuo, alla data del 1.01.2023, fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni agevolate dei carichi affidati all’agente della riscossione introdotte anteriormente (rottamazione-ter delle cartelle, saldo e stralcio)

Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30.06.2023, l’elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica.

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, c. 529 L. 228/2012, che stabiliscono che ai crediti annullati non si applicano gli artt. 19 e 20 D. Lgs. 112/1999 in materia di discarico per inesigibilità e reiscrizione nei ruoli e, fatti salvi i casi di dolo non si procede a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile.

Gli enti creditori, sulla base dell’elenco trasmesso dall’agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi princìpi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall’operazione di annullamento.

Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento.

Dalla data del 1.01.2023 fino alla data dell’annullamento è sospesa la riscossione dei debiti.

Restano ferme, per i debiti ivi contemplati, le disposizioni già previste dai precedenti provvedimenti di stralcio dei debiti.

Le disposizioni non si applicano ai debiti relativi ai carichi per le somme a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali, di crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti e di multe ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, nonché alle risorse proprie tradizionali dell’Unione europea previste dall’art. 2, par. 1, lett. a) delle decisioni 2007/436/CE, 2014/335/UE e 2020/2053/UE (ossia dazi e diritti doganali e contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero) e all’Iva riscossa all’importazione.

Relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1.01.2023, fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l’annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.

Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati; l’annullamento automatico non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.

Gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali possono stabilire di non applicare le disposizioni, con provvedimento adottato da essi entro il 31.01.2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all’agente della riscossione. Entro lo stesso termine del 31.01.2023, i medesimi enti danno notizia dell’adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.

Dalla data del 1.01.2023 fino al 31.03.2023 è sospesa la riscossione dell’intero ammontare dei debiti oggetto

dell’agevolazione e non si applicano a tali debiti gli interessi di mora.


Definizione agevolata carichi affidati all’agente dal 1.01.2000 al 30.06.2022 cc. 231-252

Fermo restando l’annullamento automatico delle cartelle fino a 1.000 euro, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 30.06.2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui cediti previdenziali e le somme maturate a titolo di aggio per l’agente della riscossione, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Il pagamento delle somme è effettuato in unica soluzione, entro il 31.07.2023, ovvero nel numero massimo di 18 rate, la 1ª e la 2ª delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31.07.2023 e il 30.11.2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1.08.2023, gli interessi al tasso del 2% annuo; non si applicano le disposizioni generali sulla rateazione delle somme iscritte a ruolo di cui all’art. 19 Dpr 602/1973.

L’agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito Internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.

Il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione rendendo, entro il 30.04.2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito Internet entro 20 giorni dal 1.01.2023; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di 18 rate.

Nella dichiarazione il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Entro il 30.04.2023 il debitore può integrare la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

Ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi.

Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della 1ª o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

f) il debitore non è considerato inadempiente nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta e ai fini della verifica della morosità da ruolo per un importo superiore a 5.000 euro, all’atto del pagamento da parte delle pubbliche Amministrazioni;

g) si applica la disposizione di cui all’art. 54 D.L. 50/2017 che consente il rilascio del Durc a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata purché sussistano gli altri requisiti di regolarità previsti dalla vigente disciplina ai fini del rilascio del documento.

Entro il 30.06.2023, l’agente della riscossione comunica, ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione,

l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell’area riservata del sito Internet dell’agente della riscossione.

Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall’agente della riscossione nella comunicazione;

b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione;

c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di adesione:

a) alla data del 31.07.2023 le dilazioni sospese per effetto della presentazione della stessa dichiarazione sono automaticamente revocate;

b) il pagamento della 1ª o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero.

Possono essere compresi nella definizione agevolata anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori per l’accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore e nei procedimenti instaurati in seno alla ristrutturazione dei debiti del consumatore e del concordato minore, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Sono esclusi dalla definizione i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea previste dall’art. 2, par. 1, lett. a) delle decisioni 2007/436/CE,

2014/335/UE e 2020/2053/UE, e l’Iva riscossa all’importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589;

c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati e alle somme maturate a titolo di aggio.

Alle somme occorrenti per aderire alla definizione, che sono oggetto di procedura concorsuale nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa si applica la disciplina dei crediti prededucibili.

Possono essere estinti, secondo le disposizioni in esame, anche se con riferimento ad essi si è determinata l’inefficacia della relativa definizione, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di dichiarazioni rese nei termini di legge ai sensi delle discipline relative alla rottamazione, rottamazione-bis, rottamazione-ter, saldo e stralcio

A seguito del pagamento delle somme, l’agente della riscossione è automaticamente discaricato dell’importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31.12.2028, l’elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

Le disposizioni si applicano ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti di previdenza privati previe apposite delibere dei medesimi enti approvate e pubblicate nei rispettivi siti Internet istituzionali entro il 31.01.2023 e comunicate entro la medesima data all’agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.

 

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