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Nota a ABF, Collegio di Napoli, 15 ottobre 2020, n. 17944.

di Antonio Zurlo 

 

 

Nella fattispecie oggetto del ricorso, trattavasi di un contratto di mutuo fondiario, concesso per l’importo di euro 65.000,00, con durata trentennale e con rate mensili di uguale importo; la metodologia di rimborso pattuita era il c.d. ammortamento “alla francese”[1], in cui, come noto, le rate di importo costante risultano composte da una quota capitale crescente e, al contempo, da una quota interessi decrescente, sulla base del tasso di interesse e delle condizioni contrattualmente indicate[2].

Su siffatta metodologia di rimborso rateale e, segnatamente, con riferimento ai rischi di applicazione di una vietata capitalizzazione degli interessi, l’Arbitro Bancaria Finanziario, senza soluzione di continuità con  l’orientamento consolidatosi in seno alla giurisprudenza di merito[3], si è, a più riprese espresso, valutando la legittimità di tale regime, sotto il profilo delle regole poste a tutela del soggetto debitore e della capitalizzazione degli interessi, in ragione del fatto che la più lenta riduzione del debito residuo, collegata a tale piano di ammortamento, e, quindi, il maggior costo del finanziamento non implichino violazione dell’art. 1283 c.c. (dunque, un’applicazione di interessi composti), bensì una diversa costruzione della rata, con prioritaria imputazione dei pagamenti periodici agli interessi, secondo la regola fissata ex art. 1194 c.c. (a tenore della quale il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore)[4].

Circa il carattere composito della rata, anziché dell’interesse, è stato, altresì, evidenziato come, in tale tipologia di piani di ammortamento con rata fissa costante, “ciascuna rata ingloba interessi semplici (non composti), sempre calcolati, al tasso nominale, sul residuo capitale da restituire” e “alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso[5].

È indubbio che il meccanismo di imputazione adottato dal piano di ammortamento c.d. “alla francese” non sia determinativo di un maggior onere in termini di interessi per il debitore, laddove il finanziamento si sviluppi lungo tutto l’arco temporale originariamente pattuito. Per converso, in caso di estinzione anticipata del rapporto, il mutuatario subisce un pregiudizio in termini di maggiori interessi pagati, poiché tale piano anticipa l’esazione degli interessi, consentendo al creditore di incassare rata per rata tutti i frutti maturati, non solo quelli generati dalla quota di capitale in scadenza.

Nella fattispecie de qua si è effettivamente verificato un simile pregiudizio, dal momento che il ricorrente, in corrispondenza della quarantottesima rata (su un totale di trecentosessanta), ha pagato in un’unica soluzione anticipata il capitale residuo, con la provvista derivante da finanziamento di altro Istituto e surrogazione di quest’ultimo mutuante nel rapporto originario e nelle garanzie, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1202 c.c. e 120quater TUB. La vicenda della surrogazione, voluta dal debitore, per effetto del pagamento, ha determinato l’estinzione relativa del rapporto obbligatorio, in capo al creditore, e il correlativo passaggio del rapporto in capo al mutuante, secondo lo schema traslativo.

Pur tuttavia, ad avviso del Collegio, di siffatto pregiudizio non può ritenersi, in alcun modo, responsabile l’Intermediario convenuto. Invero, non deve sottacersi che la scelta di estinguere il mutuo sia stata pur sempre compiuta dal solo cliente, secondo i propri calcoli di convenienza; la resistente non vi ha partecipato (per contro, subendola), sicché non sarebbe corretto imputarle gli eventuali effetti negativi che da tale opzione sia discesi, in relazione a un piano di ammortamento liberamente accettato da controparte, al momento della
stipula del contratto
.

Piano che, peraltro, è satisfattivo non soltanto di un interesse della Banca, ma anche di quello ascrivibile in capo al mutuatario, consistente nella possibilità di evitare il pagamento di rate più alte, in un periodo in cui il proprio reddito sia verosimilmente più basso (e viceversa).

D’altro canto, come già rilevato, è circostanza ormai granitica quella per cui il metodo di ammortamento “alla francese” non presenti, in sé, alcun profilo di illegittimità, né con riguardo al meccanismo della prioritaria imputazione del pagamento agli interessi (ai sensi dell’art. 1194 c.c.), né, tantomeno, in relazione al calcolo tipico degli interessi, automaticamente computati rata per rata soltanto sul capitale residuo (ex art. 1283 c.c.).

quest’ultimo proposito, è premura del Collegio formulare un’ulteriore puntualizzazione: per quanto sia innegabile che il piano di ammortamento de quo possa comportare anche un’imputazione convenzionale sulla rata di interessi non ancora effettivamente maturati, per effetto del decorso del tempo, sul capitale mutuato, è del pari incontestabile che gli artt. 1282 e 1499 c.c. esplicitamente consentano una convenzione in forza della quale gli interessi maturati siano considerati esigibili in un momento anche anteriore a quello in cui diventi esigibile il capitale.

Nel caso di specie, la documentazione versata in atti attesta in modo inequivoco la sussistenza di una simile convenzione, poiché il mutuatario ha specificamente approvato l’ammortamento secondo la metodologia “alla francese”, anche mediante sottoscrizione di un piano recante indicazione rata per rata del capitale residuo, con quota capitale crescente e interesse decrescente: tale circostanza fattuale può essere senz’altro ritenuta bastevole a soddisfare i requisiti di trasparenza bancaria normativamente richiesti, in tema di mutuo fondiario.

 

 

Qui la decisione.


[1] Per un approfondimento sul tema, P. A. Cucurachi, Ammortamento alla
francese, anatocismo e trasparenza: il punto di vista dell’economia degli
intermediari finanziari
, in Rivista di Diritto del Risparmio, fasc.

n. 3/2020, Ammortamento alla francese, anatocismo e trasparenza:
il punto di vista dell’economia degli intermediari finanziari | Diritto del
risparmio
.

[2] Più nello specifico, nel piano di
ammortamento concordato, la costruzione della rata prevedeva che gli interessi
mensili, al tasso annuo concordato, per ogni singola rata fossero calcolati
sull’intero capitale residuo, comprensivo di quello in scadenza.

[3] Cfr. ex multis Trib. Roma,
13 aprile 2017, n. 7495; Trib. Catania, 11 luglio 2018, n. 2948; Trib. Bologna,
24 giugno 2017, n. 1292; Trib. Padova, 29 maggio 2016.

[4] V. ex multis ABF, Collegio
di Napoli, n. 115/2015.

[5] V. da ultimo, ABF Collegio di Bologna,
n. 697/2020. V. anche ABF, Collegio di Bologna, n. 5230/2017.

 

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