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Scheda n. 15 – Il procedimento per decreto

                                                                        OBIETTIVO DELLA RIFORMA

L’obiettivo della riforma appare essere quello, da un lato, di raccordare la disciplina dei casi di procedimento per decreto ad altre norme inevitabilmente connesse, quali quelle in materia di durata delle indagini preliminari, e di prevedere la possibilità di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 56-bis, L. n. 689 del 1981; e, dall’altro, di assicurare il pagamento della pena pecuniaria inflitta, subordinando la declaratoria di estinzione del reato anche all’avvenuto pagamento di detta pena, e di disincentivare la proposizione di opposizioni mediante la previsione della possibilità per il condannato di pagare, entro quindici giorni dalla notifica del decreto, una somma corrispondente alla pena pecuniaria inflitta ridotta di un quinto con rinuncia all’opposizione.

LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA RIFORMA

TESTO RIFORMATO  

Art. 459 c.p.p. – Casi di procedimento per decreto.

1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela se questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro un anno dalla data in cui il nome della persona alla quale il

reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena.

1-bis. Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l’ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l’imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 250 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell’imputato e del suo nucleo familiare. Alla pena

pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l’articolo 133-ter del codice penale. Entro gli stessi limiti, la pena detentiva può essere sostituita altresì con il lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, se l’indagato, prima dell’esercizio dell’azione penale, ne fa richiesta al pubblico ministero, presentando il programma di trattamento elaborato dall’ufficio di esecuzione penale esterna con la relativa disponibilità dell’ente.

1-ter. Quando è stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, senza formulare l’atto di opposizione. Con l’istanza l’imputato può chiedere un termine di sessanta giorni per depositare la disponibilità dell’ente o dell’associazione di cui all’articolo 56-bis primo comma e il programma dell’ufficio di esecuzione penale esterna. Trascorso detto termine, il giudice che ha emesso il decreto di condanna può operare la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. In difetto dei presupposti, il giudice respinge la richiesta ed emette decreto di giudizio immediato.

(Omissis)

Il comma 1 della citata disposizione è rimasto sostanzialmente inalterato, ad eccezione della previsione del termine entro il quale il pubblico ministero, nei casi previsti dalla medesima norma, può formulare richiesta di applicazione di decreto penale di condanna, termine di un anno e non più di sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato.

Si tratta di una modifica chiaramente preordinata a consentire un raccordo tra detto termine ed il termine, parimenti annuale, di durata delle indagini preliminari per i reati diversi dalle contravvenzioni (per i quali varrà il termine più breve semestrale) e dai delitti di cui all’art. 407, comma 2 c.p.p. (per i quali varrà il termine di un anno e sei mesi).

Il comma 1-bis contiene una modifica dei criteri di ragguaglio della pena detentiva alla pena pecuniaria, attuata mediante la previsione che il valore giornaliero, al quale può essere assoggettato l’imputato e che deve essere moltiplicato per i giorni di pena detentiva, non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 250 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell’imputato e del suo nucleo familiare.

La disciplina antecedente prevedeva che detto valore giornaliero non potesse essere inferiore alla somma di 75 euro di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non potesse superare di tre volte tale ammontare

Il legislatore, con la riforma, ha pertanto notevolmente abbassato il limite minimo (da 75 euro a 5 euro) ed ha di poco innalzato il limite massimo (da 225 euro a 250 euro).

La determinazione del limite minimo appare coerente con le previsioni contenute nell’art 56-quater L. n. 689/1981 in materia di pena pecuniaria sostitutiva, cui viene fatto espresso rinvio.

È stato poi mantenuto il richiamo alla rateizzazione della pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva, ai sensi dell’articolo 133-ter c.p..

Nell’ultima parte del comma 1-bis, è prevista la possibilità di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, se l’indagato, prima dell’esercizio dell’azione penale, ne fa richiesta al pubblico ministero, presentando il programma di trattamento elaborato dall’ufficio di esecuzione penale esterna con la relativa disponibilità dell’ente.

Il problema che si pone, in siffatta ipotesi, è quello di coordinare le peculiarità della procedura semplificata a contraddittorio eventuale e differito con le esigenze della pena sostitutiva ed in particolare con la verificata non opposizione e la necessità di strutturare un programma di lavoro presso un ente accreditato e disponibile.

Sembra quindi che l’ultimo periodo del comma 1-bis dell’art. 459 c.p.p. riguardi il caso in cui l’indagato sia a conoscenza del procedimento a suo carico e abbia interesse ad attivarsi presso il pubblico ministero per ottenere l’emissione di un decreto penale di condanna al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, fornendo egli stesso all’Ufficio di Procura gli elementi e la documentazione necessaria; ovvero il caso di un pubblico ministero o di una polizia giudiziaria specializzata che, con la stessa finalità, prendano iniziative simili presso l’indagato ed il suo difensore.

Al comma 1-ter dell’art. 459 c.p.p., il legislatore ha deciso di ampliare le possibilità di accesso al lavoro di pubblica utilità sostitutivo anche dopo l’emissione del decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva, prevedendo che, quando è stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, senza formulare l’atto di opposizione. Con l’istanza l’imputato può chiedere un termine di sessanta giorni per depositare la disponibilità dell’ente o dell’associazione di cui all’articolo 56-bis primo comma e il programma dell’ufficio di esecuzione penale esterna. Trascorso detto termine, il giudice che ha emesso il decreto di condanna può operare la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. In difetto dei presupposti, il giudice respinge la richiesta ed emette decreto di giudizio immediato.

Dunque, presupposto per l’operatività del disposto di cui al comma 1-ter dell’art. 459 c.p.p. è l’avvenuta emissione di un decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva e la sua conoscenza da parte dell’imputato, a seguito di rituale notificazione.

Nello stesso termine contemplato per la proposizione dell’opposizione e, cioè, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto penale di condanna, l’imputato personalmente o a mezzo di procuratore speciale e, quindi, con modalità in deroga rispetto alle condizioni di proposizione dell’opposizione ed in coerenza con quanto disposto nell’articolo 545-bis c.p.p. in occasione della condanna a pena sostituibile, può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, senza formulare l’atto di opposizione.

Si tratta di una procedura mutuata dal meccanismo contemplato dall’art. 186, comma 9-bis, C.d.S. – ed utilizzato in materia di decreto penale di condanna a pena pecuniaria per reati stradali che possono essere puniti anche con il lavoro di pubblica utilità – avallata dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. IV 13 gennaio 2021 n. 6879, Parolin, a mente della quale “in caso di avvenuta emissione di decreto penale di condanna, il giudice per le indagini preliminari, può, su istanza dell’imputato presentata nel termine di quindici giorni dalla notifica del provvedimento, ed in assenza di presentazione, da parte di questi, di atto di opposizione, sostituire la pena pecuniaria di cui al decreto penale con quella del lavoro di pubblica utilità prevista dall’art. 186, comma 9- bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.”).

Con la stessa istanza di sostituzione della pena della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, l’imputato può chiedere un termine di sessanta giorni per depositare la disponibilità dell’ente o dell’associazione di cui all’articolo 56-bis primo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689 e il programma dell’ufficio di esecuzione penale esterna.

Da ciò discende che il condannato con decreto penale, senza proporre formale opposizione, deve depositare istanza di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità nel termine perentorio di quindici giorni e – su richiesta contestuale – ha diritto a un termine fino a sessanta giorni per presentare il programma e la disponibilità dell’ente.

Allo spirare di detto termine ed in caso di esito favorevole, il giudice che ha emesso il decreto di condanna può operare la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità ovvero, in difetto dei presupposti, può respingere la richiesta ed emettere decreto di giudizio immediato

TESTO RIFORMATO  

Art. 460 c.p.p. – Requisiti del decreto di condanna.

Il decreto di condanna contiene:

a) le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo nonché, quando occorre, quelle della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;

b) l’enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni di legge violate;

c) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, comprese le ragioni dell’eventuale diminuzione della pena al di sotto del minimo edittale;

d) il dispositivo, con l’indicazione specifica della riduzione di un quinto della pena pecuniaria nel caso previsto dalla lettera h-ter);

e) l’avviso che l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono proporre opposizione entro quindici giorni dalla notificazione del decreto e che l’imputato può chiedere mediante l’opposizione il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena a norma dell’articolo 444;

f) l’avvertimento all’imputato e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria che, in caso di mancata opposizione, il decreto diviene esecutivo;

g) l’avviso che l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria hanno la facoltà di nominare un difensore;

h) la data e la sottoscrizione del giudice e dell’ausiliario che lo assiste;

h-bis) l’avviso all’imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa;

h-ter) l’avviso che può essere effettuato il pagamento della pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, con rinuncia all’opposizione.

(Omissis)

5. Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né l’applicazione di pene accessorie. Nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto il condannato può effettuare il pagamento della sanzione nella misura ridotta di un quinto, con rinuncia all’opposizione. Il decreto, anche se divenuto esecutivo, non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato è estinto se il condannato ha pagato la pena pecuniaria e, nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l’imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.

L’art. 460 c.p.p., avente ad oggetto la previsione dei requisiti che deve avere il decreto penale di condanna, al comma 5, prevede espressamente che, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto, il condannato può effettuare il pagamento della sanzione nella misura ridotta di un quinto, con rinuncia all’opposizione.

Sono direttamente consequenziali rispetto a detta disposizione le lettere d) ed h-ter) del comma 1 della citata norma, laddove è stabilito che il decreto penale di condanna deve contenere, in aggiunta rispetto agli altri requisiti già previsti, il dispositivo, con l’indicazione specifica della riduzione di un quinto della pena pecuniaria, nel caso previsto dalla lett. h-ter), e l’avviso concernente la possibilità di effettuare il pagamento della pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, con rinuncia all’opposizione.

Inoltre, il comma 1 lett. h-bis) prevede che il decreto penale di condanna deve altresì contenere l’avviso all’imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

Il comma 5 dell’art. 460 c.p.p. prevede infine che l’estinzione del reato è subordinata non solo, secondo quanto già stabilito dalla normativa antecedente, alla mancata commissione, da parte del condannato, nel termine di cinque anni, in caso di delitto, e di due anni, in caso di contravvenzione, di un delitto, ovvero di una contravvenzione della stessa indole, ma anche all’effettivo pagamento della pena pecuniaria.

TESTO RIFORMATO  

Art. 461 c.p.p. – Opposizione.

1. Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, possono proporre opposizione con le forme previste dall’articolo 582 nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l’opponente.

(Omissis)

TESTO RIFORMATO  

Art. 462 c.p.p. – Restituzione nel termine per proporre opposizione.

1. L’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono restituiti nel termine per proporre opposizione a norma dell’articolo 175 degli articoli 175 e 175-bis.

Per quel che attiene agli artt. 461 e 462 c.p.p., che disciplinano, rispettivamente, il giudizio di opposizione e la restituzione nel termine per proporre opposizione, il legislatore è intervenuto esclusivamente sotto due profili e, cioè, da un lato, prevedendo (art. 460, comma 1, c.p.p.) che la presentazione dell’atto di opposizione da parte dell’imputato o del difensore nominato debba avvenire con le forme previste dall’art. 582 c.p.p. (norma, quest’ultima, che nella formulazione ultima, prevede che l’atto di impugnazione deve essere presentato con le modalità previste dall’art. 111-bis c.p.p., ossia mediante deposito telematico) nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto, ovvero nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l’opponente; e, dall’altro prevedendo (art. 462 c.p.p.) che l’imputato e la persona civilmente obbligati per la pena pecuniaria sono restituiti nel termine per proporre opposizione non solo a norma dell’art. 175 c.p.p., così come modificato, ma anche a norma dell’art. 175-bis c.p.p., di nuova introduzione, ossia nel caso di malfunzionamento dei sistemi informatici.

DISCIPLINA TRANSITORIA

Quanto al momento di effettiva entrata in vigore e applicazione di questa parte della riforma, l’art. 6 del D.L. n. 162 del 31/10/2022, ha introdotto, dopo l’articolo 99 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, l’art. 99 bis, ai sensi del quale il sopraindicato decreto entrerà in vigore il 30/12/2022.

Da ciò discende che, mentre prima di detto decreto-legge, non essendovi disposizioni specifiche e/o derogatorie, per il generale principio del tempus regit actum, sarebbe stato corretto ancorare la data di entrata in vigore delle disposizioni in precedenza esaminate al 1° novembre 2022 (15° giorno dalla pubblicazione del D.L.vo n. 150/2022), a seguito dell’introduzione della specifica disciplina sopra riportata, la data di entrata in vigore delle disposizioni in oggetto dovrà essere individuata nel 30/12/2022.

 

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