Con un’ordinanza del 14 luglio, il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Arezzo – nell’ambito del giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. – ha affrontato diverse problematiche relative al superamento del limite di finanziabilità previsto dall’art. 38, comma 2, TUB (in relazione al mutuo fondiario) tra le quali quella relativa alla mancata notifica del titolo unitamente al precetto.
In particolare, il Giudice (aderendo all’orientamento della terza sezione della Corte di Cassazione, confermato per ultimo con ordinanza n. 7509/2022) ha osservato, in primo luogo, che nel caso di superamento di detto limite il contratto di mutuo fondiario – che costituisce una species del mutuo ordinario, e non un diverso contratto – debba essere riqualificato come mutuo ipotecario.
Le conseguenze di detta qualificazione consistono nella disapplicazione delle speciali norme di favore previste per il creditore fondiario, ma anche nella conservazione del mutuo e della relativa garanzia ipotecaria. Essendo stato scritto il contratto – nel caso di specie – per atto di notaio, infatti, questo continuerebbe a costituire un valido titolo esecutivo (ai sensi dell’art. 474, comma 2, n. 3, c.p.c.).
Chiarita la natura giuridica del contratto di mutuo, il Giudice si è soffermato, in secondo luogo, sugli effetti processuali della mancata notifica dello stesso unitamente al precetto, confermando che in tal caso quest’ultimo è da ritenersi nullo, non applicandosi più la deroga dell’art. 41 TUB agli artt. 479 e 480 c.p.c.
Secondo l’organo decidente, tuttavia, detta nullità è di tipo formale – perché connessa alla forma della notificazione del precetto – e dovrebbe essere eccepita con l’opposizione agli atti esecutivi nel termine perentorio di venti giorni dal perfezionamento dell’atto nei confronti del destinatario (ai sensi dell’art. 617 c.p.c.), in mancanza della quale detta nullità è da intendersi sanata.
Individuato lo strumento processuale idoneo ad eccepire la mancata notifica del titolo unitamente all’atto di precetto, il Giudice ha altresì analizzato l’eventualità in cui l’opposizione sia correttamente proposta ai sensi dell’art 617 c.p.c., evidenziando che non può essere eccepito il vizio relativo alla mancata notifica del titolo esecutivo unitamente al precetto se l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo, sanando così detto vizio ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c.
Nel caso affrontato in ordinanza, invero, non solo il debitore si era opposto all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. anziché dell’art 617 c.p.c., ma la notifica dell’atto di precetto in assenza del titolo aveva comunque raggiunto il suo scopo.
Il debitore, infatti, eccepiva – nel proprio atto di opposizione – vizi attinenti al contratto di mutuo, dimostrando di aver esaminato detto documento.
Ne consegue che, considerata la conoscenza del contenuto del contratto da parte dell’opponente, ciò di per sé prova che sia stato raggiunto lo scopo cui la notifica del mutuo ipotecario sarebbe preposta (id est quello di dare contezza al debitore del titolo in virtù del quale si vuole procedere esecutivamente).
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