Cassazione: il giudice ordinario non può imporre la demolizione dell’impianto energia da rinnovabili: è attività di pubblico interesse anche se di iniziativa privata
Il caso discusso dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 9448/2024, rappresenta un importante precedente giuridico che pone in evidenza la complessità delle questioni legate alle energie rinnovabili e alla tutela dei diritti di proprietà. La necessità di un equilibrio tra lo sviluppo sostenibile e la salvaguardia dei diritti dei cittadini emerge come tema centrale, richiedendo un costante dialogo tra le istituzioni, le imprese e i privati per garantire un futuro energetico più verde e giusto per tutti.
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Quella torre eolica che non rispetta le distanze dal confine va demolita? Il caso tra rispetto della proprietà privata e l’urgenza di energia da fonti rinnovabili
La disputa ha avuto origine dalla costruzione di una torre eolica da parte di una società privata su un terreno confinante con altro terreno i cui proprietari contestavano la violazione delle distanze legali e l’inesistenza di una servitù. Il Tribunale e successivamente la Corte d’Appello emettevano sentenze contrastanti, portando il caso davanti alla Corte di Cassazione.
La sentenza della Corte d’Appello in merito alla demolizione e al rispetto delle distanze legali della torre eolica
La Corte d’Appello, in particolare, accoglieva le richieste dei proprietari del terreno confinante, ordinando la demolizione e l’arretramento dell’aerogeneratore e il risarcimento dei danni. Nel giudizio risultava fondamentale il riconoscimento della giurisdizione del Giudice ordinario (non riconosciuto dal precedente giudizio del Tribunale) e la considerazione dell’opera come non rientrante in un progetto di pubblica utilità, ma come iniziativa privata.
Cassazione: le attività dedite alla produzione di energia da fonti rinnovabili rientrano sempre nel pubblico interesse anche se a promuoverle sono privati
Gli ermellini premettono che, come costantemente affermato dalla stessa Corte Suprema, le controversie tra proprietari relative alla violazione delle distanze legali tra le costruzioni o rispetto ai confini, appartengono alla giurisdizione del Giudice ordinario, trattandosi di cause tra privati, anche quando la violazione denunciata riguardi una costruzione realizzata in conformità ad una concessione edilizia rilasciata in deroga agli strumenti urbanistici:
ben potendo il Giudice ordinario, cui spetta la giurisdizione vertendosi in tema di violazione di diritti soggettivi, accertare incidentalmente l’eventuale illegittimità della concessione, ai fini della disapplicazione della stessa (cfr. Cass., Sez. Un., 19/11/ 2011, n. 21578; 15/07/1987, n. 6186; Cass., Sez. II, 4/09/2020, n. 18499).
Ma nel caso in esame, secondo la Cassazione, la sentenza impugnata della Corte d’Appello non può essere condivisa nella parte in cui ha negato qualsiasi rilevanza alla natura dell’attività al cui esercizio è destinata l’opera realizzata dalla società ricorrente ed alla sopravvenienza del decreto d’imposizione della servitù coattiva:
È pur vero che, nell’affermare la spettanza al Giudice ordinario della cognizione della controversia avente ad oggetto la violazione delle distanze determinata dalla realizzazione di un aerogeneratore sul fondo confinante, queste Sezioni Unite (la Corte d’Appello) hanno escluso che il riparto di giurisdizione possa essere influenzato dall’art. 1, comma quarto, della legge n. 10 del 1991, che qualifica l’utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia come attività di pubblico interesse e di pubblica utilità ed equipara le relative opere a quelle dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell’applicazione delle leggi sulle opere pubbliche.
La Suprema Corte, in merito, puntualizza che è stato precisato che tale qualificazione preclude al giudice la possibilità di disporre la riduzione allo stato originario dei luoghi, con la conseguenza che la tutela spettante al proprietario che abbia subìto la lesione del proprio diritto resta limitata al riconoscimento dell’indennità già prevista dall’art. 46 della legge n. 2359 del 1865, ed oggi contemplata dall’art. 44 del D.P.R. 327 del 2001 (cfr. Cass., Sez. Un., 21/11/2011, n. 24410, cit.; 19/05/2021, n. 13626).
In merito a tale punto, il ricorso della società proprietaria della torre eolica è, quindi, accolto.
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