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Come funziona la tutela del consumatore nell’opposizione all’esecuzione anche se il decreto ingiuntivo non è stato opposto, secondo la giurisprudenza italiana e dell’Unione Europea.

Una recente e importantissima sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione affronta il tema del pignoramento e dell’opposizione all’esecuzione per il consumatore, anche in assenza di opposizione al decreto ingiuntivo. In buona sostanza, allineandosi alle indicazioni della giurisprudenza comunitaria, la nostra Corte ha affermato la possibilità di opporsi a un pignoramento anche se il decreto ingiuntivo non è mai stato contestato ed è perciò divenuto definitivo. Questo garantisce ai consumatori la possibilità di far valere eventuali clausole abusive e vessatorie nei contratti standard predisposti da soggetti forti come banche e finanziarie. Ma procediamo con ordine e vediamo come funziona l’opposizione al pignoramento anche se il decreto ingiuntivo è definitivo.

Cos’è il decreto ingiuntivo e quando può essere opposto?

Il decreto ingiuntivo è un provvedimento giudiziale che può essere emesso in favore di un creditore per ottenere il pagamento di un credito. Il debitore può opporsi al decreto ingiuntivo entro quaranta giorni, sollevando eventuali questioni che mettano in dubbio la validità del credito o del contratto alla base dello stesso. 

Cosa succede se il consumatore non oppone il decreto ingiuntivo?

Se il consumatore non presenta opposizione al decreto ingiuntivo entro il termine previsto, il decreto diventa definitivo e può essere utilizzato per avviare un’azione esecutiva, come il pignoramento, al fine di ottenere la soddisfazione del credito. 

In tal caso dunque il debitore non può opporsi al pignoramento contestando censure contro la legittimità del decreto ingiuntivo: egli infatti è ormai decaduto dal termine, dovendo presentare tali questioni entro i 40 giorni per l’opposizione al decreto ingiuntivo. 

Come è tutelato il consumatore in caso di clausole vessatorie e abusive?

I principi appena enunciati subiscono però una deroga nel caso in cui:

  • il debitore sia un consumatore, ossia abbia stipulato un contratto e assunto il debito per esigenze diverse dal lavoro;
  • la doglianza contro il decreto ingiuntivo – divenuto ormai definitivo – atteneva all’illegittimità del contratto stipulato con la società per contenere questo delle clausole vessatorie e quindi abusive.

In tali ipotesi infatti la recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione italiana [1], in conformità con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) [2], stabilisce che il consumatore può proporre opposizione all’esecuzione – ossia contestare il pignoramento – anche se non ha presentato opposizione al decreto ingiuntivo e quindi il relativo termine è ormai scaduto. 

Il giudice dell’esecuzione può valutare, anche per la prima volta, l’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto alla base del decreto ingiuntivo emesso, garantendo una tutela effettiva al consumatore.

Immaginiamo il caso di Tizio: se non ha opposto il decreto ingiuntivo e il professionista avvia il pignoramento, Tizio può ancora proporre opposizione all’esecuzione, sollevando questioni che avrebbe dovuto sollevare con l’opposizione al decreto ingiuntivo, relative all’abusività delle clausole contrattuali.

Qual è il ruolo del giudice nella tutela del consumatore?

La Corte di Cassazione ha affermato che il giudice del monitorio è tenuto a verificare d’ufficio l’eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali, al fine di garantire al consumatore una tutela efficace. Se tale verifica non è stata effettuata nella fase monitoria, il giudice dell’esecuzione può esaminare d’ufficio l’eventuale carattere abusivo delle clausole, anche se il decreto ingiuntivo non è stato opposto.

Quali sono le implicazioni pratiche di questa sentenza per i consumatori?

Le implicazioni pratiche di questa sentenza sono rilevanti per i consumatori, in quanto garantiscono una tutela efficace anche in caso di decreto ingiuntivo non opposto. Essi infatti possono far affidamento sulla legittimità di una opposizione tardiva, anche oltre la scadenza dei termini per contestare il decreto ingiuntivo. Infatti, anche se il debitore non ha presentato opposizione al decreto ingiuntivo, avrà comunque la possibilità di contestare l’eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali nella fase esecutiva.

In quali contratti spiega effetti la sentenza delle Sezioni Unite?

La sentenza delle Sezioni Unite sarà particolarmente utile in tutte le procedure di pignoramento immobiliare delle banche o delle finanziarie contro i propri clienti che non abbiano pagato il debito. 

note

[1] Cass. Sez. Unite, sent. n. 9479/2023.

[2] Tra le altre: le sentenze Pannon, Banco Espanol de Credito, Aziz, Profi Credit Polska;, le sentenze: 9.11.2010, in C-137/08, VB Pénzügyi Lízing; 11.3.2020, in C-511/17, Lintner; 4.6.2020, in C-495/19, Kancelaria Medius; 30.6.2022, in C-170/21, Profi Credit Bulgaria), in modo da assicurare al consumatore una tutela effettiva alla luce e in linea con i principi enunciati dai Giudici di Lussemburgo.

La Corte di Giustizia aveva fornito un’indicazione precisa, evidenziando che gli artt. 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE del 5 aprile 1993, relativi alle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, “… devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell’esecuzione non possa – per il motivo che l’autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità – successivamente controllare l’eventuale carattere abusivo di tali clausole”. 

Il principio sostenuto dai Giudici europei, gli stessi hanno evidenziato che la normativa nazionale deve fornire adeguati mezzi per far cessare l’inserimento di clausole abusive nei contratti stipulati tra professionisti e consumatori e, conseguentemente, il Giudice nazionale – proprio al fine di supplire allo squilibrio esistente tra consumatore e professionista – è tenuto a esaminare d’ufficio, e motivare, in ordine alla sussistenza o meno del carattere abusivo delle suddette clausole. Tale obbligo incombente sul Giudice nazionale sarebbe privato del suo contenuto laddove la normativa nazionale riconoscesse autorità di giudicato a una decisione emessa in assenza di una motivazione in tal senso. Ne discende, secondo il principio chiaramente espresso dalla CGUE nella sentenza del 17 maggio 2022 in cause riunite C-693/19, SPV Project 1503, e C-831/19, Banco di Desio e della Brianza, che “Ove il consumatore non abbia fatto opposizione avverso un decreto ingiuntivo non sorretto da alcuna motivazione in ordine alla vessatorietà delle clausole presenti nel contratto concluso con il professionista e posto a fondamento del credito azionato da quest’ultimo, la “valutazione” (il “controllo”) sull’eventuale carattere abusivo di dette clausole deve poter essere effettuata dal giudice dell’esecuzione dinanzi al quale si procede per la soddisfazione di quel credito”. 

 

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