Attualità
Nell’ottica della crescita che questo giornale ha avuto negli ultimi tempi e convinti di come, oltre a raccontare il territorio si debba fornire ai nostri lettori alcuni strumenti utili per la risoluzione di problematiche complesse , debutta oggi la rubrica l’avvocato risponde che sarà curata da un rinomato professionista come Giovanni Antonio Rizzo che fornirà strumenti utili per difendersi e che risponderà a specifiche problematiche che vorrete porgli scrivendo alla nostra mail redazione@primapaginacastelvetrano.it A causa della crisi economiche molte famiglie italiane si trovano oggi in situazioni di grave disagio economico causato da vari mutui o prestiti contratti per far fronte ai bisogni familiari .
spesso tali famiglie si trovano a subire pignoramenti della casa oggi e’ possibile trovare soluzioni per tutti coloro che si trovano indebitati grazie al procedimento di esdebitazione. Il nostro studio legale gia’ da alcuni anni si occupa di tali circostanze assistendo sia imprese che soggetti privati che si trovano in situazioni di sovraindebitamento per cui non riescono piu’ a far fronte ai loro debiti. ma entriamo nello specifico dal 2012 esiste in Italia una legge salva suicidi che permette proprio a coloro che si trovano sovraindebitati di uscire da questa situazione di decozione e/o sovraindebitamento .
Tale procedura si chiama procedimento di esdebitazione. Tra i vari vantaggi, tale procedura permette la sospensione automatica di tutte le procedure esecutive pendenti nei confronti del debitore e dunque anche eventuali aste immobiliari il 2° comma, lettera c) dell’art. 10 della L. 3/2012, così come modificato dal D.L. 179/2012, sancisce che il giudice, con la fissazione dell’udienza di omologazione ” dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali ne’ disposti sequestri conservativi ne’ acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato il piano del consumatore o la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili”.
Dalla disamina di tale norma si evince come il decreto del giudice, e quindi l’intera procedura, in cui viene fissata l’udienza di omologazione dell’accordo di composizione della crisi coi creditori, costituisca al contempo sia uno strumento per garantire la parità dei creditori medesimi, impedendo che alcuni possano acquisire una posizione di vantaggio rispetto ad altri, sia un’ importante opportunità per il debitore di protezione temporanea del proprio patrimonio nei confronti dei predetti, aventi titolo anteriore all’emissione del provvedimento, con esclusione dei soli soggetti che vantano crediti impignorabili.
Tale meccanismo avviene in maniera del tutto automatica, prescindendo da un’eventuale istanza fatta dal debitore. Inoltre, tale effetto, non è soggetto al potere discrezionale del giudice, il quale, è tenuto a determinare gli effetti sanciti dall’art. 10 co.2 lett. c) in base al quale, lo si ripete, per i creditori anteriori e fino alla definitiva omologa dell’accordo, sotto pena di nullità, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, non possono disposti sequestri conservativi e non possono essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.
Ovviamente, tali effetti, diventeranno definitivi con l’omologazione. Ma il procedimento di esdebitazione prevede inoltre la possibilita’ di una notevole riduzione dell’ esposizione debitoria attraverso una ristrutturazione dei debiti che passa poi attraverso l’ omologa del Tribunale territorialmente competente . gia ‘ alcuni tribunali si sono espressi in maniera favorevole abbattendo di ben oltre il 50% l esposizione debitoria di alcuni soggetti che hanno fatto ricorso alla procedura di esdebitazione.
DI SEGUITO ALCUNI PROVVEDIMENTI GIA’ EMESSI DA ALCUNI TRIBUNALI ITALIANI 1) Tribunale di Napoli decreto del 28/10/15 omologa piano del consumatore Nel caso di specie i debiti del consumatore erano i seguenti: – € 251.000 per contratto di mutuo con garanzia ipotecaria su casa di mq. 82; – € 1.990,00 prestito personale; – € 5.600,00 debito verso un avvocato; Attivo del consumatore: – appartamento mq. 82, stimato in seguito alla richiesta dell’OSSERVATORIO AGENZIA ENTRATE in € 125.000,00 (quasi le metà del mutuo); – autovettura € 1.500; – arredi casa € 1.300; – saldo c/c € 143,00; – reddito lavoro dipendente € 1.525,00 A fronte di un debito originario di € 258.000,00 il Tribunale omologa il piano per esdebitazione con una somma di € 138.000,00 con versamento di 213 rate mensili di € 650,00.
2) Tribunale di Pistoia decreto del 28/2/14 omologa piano del consumatore Nel caso di specie il consumatore aveva una esposizione debitoria di € 43.290,00 con i seguenti creditori: – € 39.950,00 contratto finanziamento; – € 2.569,00 scoperto di c/c; – € 764,00 utenze non pagate; L’attivo era costituito da un reddito da lavoro dipendente di € 1.100,00 fino al 2008, poi veniva licenziato nel 2009 e percepiva indennità di mobilità. Avv. Giovanni Antonio Rizzo
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