Sospensione feriale dal 1 al 31 agosto solo per termini “processuali” e solo per alcuni procedimenti: ecco la guida e la tabella riepilogativa.
A partire da quest’estate la sospensione feriale dei termini processuali è ridotta da 46 a 31 giorni: i termini per l’avvio e la continuazione (per esempio deposito atti) di molti tipi di cause saranno infatti sospesi dal 1 al 31 agosto. La riforma del 2014 [1] ha abbreviato la durata del periodo di sospensione (prima prevista dal 1 agosto al 15 settembre) con l’intento di accelerare i processi e smaltire il contenzioso arretrato.
Vediamo in cosa consiste la sospensione e a quali cause si applica.
La sospensione feriale dei termini processuali
Per effetto della sospensione, i giorni dal 1 al 31 agosto vengono sostanzialmente “cancellati” dal calendario dei tribunali. Ciò implica non soltanto che durante tale periodo non saranno fissate udienze ma anche e soprattutto che, nel calcolo di alcuni termini processuali (stabiliti dalla legge per esempio per instaurare una causa, impugnare un atto, depositare documenti), dovranno essere esclusi i 31 giorni di agosto.
Si badi bene però che deve trattarsi di termini riferiti ad atti processuali e non stragiudiziali: per esempio il precetto è ancora atto stragiudiziale e quindi il suo termine di efficacia non è soggetto a sospensione feriale. È invece soggetto a sospensione il termine di efficacia del pignoramento, in quanto atto processuale vero e proprio.
Stesso discorso vale per le multe per violazione del codice della strada: la sospensione si applica al termine per impugnare il verbale dinanzi al giudice ma non a quello di notifica del verbale stesso (il verbale della multa non è infatti atto processuale ma atto amministrativo).
Come si calcolano i termini soggetti a sospensione feriale
Vediamo nel dettaglio come opera la sospensione:
- – se il termine processuale inizia prima del periodo feriale si conteranno i giorni fino al 31 luglio, non si conteranno i 30 giorni feriali e si ricomincerà a contare dal 1 settembre: per esempio se in data 20 luglio il giudice fissa il termine di 30 giorni per deposito di note, detto termine non scadrà il 19 agosto bensì il 19 settembre;
- – se il termine processuale inizia nel corso del periodo feriale, tutti i giorni si conteranno a partire dal 1 settembre; per esempio se si vuole impugnare una cartella esattoriale relativa ad una multa notificata il 2 agosto, i trenta giorni entro cui presentare ricorso si calcoleranno a partire dal 1 settembre.
Procedimenti esclusi dalla sospensione feriale
La sospensione feriale non si applica però a tutti i tipi di cause e a tutti i tipi di atti; vi sono alcune materie, infatti, che per la loro importanza e necessità di trattazione immediata, non subiscono sospensione neppure ad agosto.
Vediamo i casi di esclusione per singola materia.
In materia civile non sono soggetti a sospensione feriale:
- – cause di alimenti;
- – procedimenti cautelari;
- – procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione;
- – procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
- – procedimenti di sfratto;
- – procedimenti di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi;
- – procedimenti di dichiarazione e revoca dei fallimenti;
- – cause aventi ad oggetto rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all’esercizio di una impresa; rapporti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione agraria, affitto a coltivatore diretto, rapporti derivanti da altri contratti agrari; rapporti di agenzia, rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretizzino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale anche se non a carattere subordinato;
- – cause aventi ad oggetto rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica; rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico; assicurazioni sociali; infortuni sul lavoro; malattie professionali; assegni familiari; ogni altra forma di previdenza e assistenza obbligatorie;
- – cause relative agli obblighi di assistenza e previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi.
In generale la sospensione dei termini processuali non si applica poi a tutte le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.
In questo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal Presidente del Tribunale con decreto in calce alla citazione o al ricorso, e per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio.
In materia penale non sono soggetti a sospensione feriale:
- – procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare in caso di rinuncia alla sospensione dei termini da parte dell’imputato o del suo difensore;
- – indagini preliminari in caso di reati di criminalità organizzata;
- – cause relative ad imputati detenuti o a reati che possono prescriversi, o che, comunque, presentano carattere di urgenza;
- – procedimenti per l’applicazione di una misura di prevenzione ove sia stata provvisoriamente disposta una misura personale o interdittiva o sia stato disposto il sequestro dei beni se vi è rinuncia esplicita alla sospensione feriale o dichiarazione di urgenza;
- – incidente probatorio per l’assunzione delle prove non rinviabili.
In materia amministrativa non sono soggetti a sospensione feriale:
- – procedimenti per la sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.
In materia tributaria la sospensione feriale opera a tutti gli effetti, non essendo previsti casi di esclusione. Dunque, la sospensione trova applicazione per: la proposizione del ricorso, la costituzione in giudizio e il deposito di documenti e di memorie illustrative, le impugnazioni di secondo grado e il ricorso per Cassazione.
Casi particolari
La disciplina della sospensione feriale opera dunque in questo modo: in generale tutti termini processuali sono sospesi dal 1 al 31 agosto, a parte i casi eccezionali previsti dalla legge. Tuttavia, nonostante quest’ultima sia abbastanza chiara nel prevedere le eccezioni, possono comunque venire fuori dubbi interpretativi in merito a particolari procedimenti.
In molti casi è infatti dovuta intervenire la Cassazione per chiarire se si dovesse applicare o meno la sospensione: per esempio ha confermato l’applicazione della sospensione feriale al ricorso ex Legge Pinto per l’equa riparazione in caso di irragionevole durata del processo [2].
Ha inoltre chiarito che per il procedimento di sfratto, bisogna distinguere tra fase sommaria (non soggetta a sospensione) e fase di merito (soggetta a sospensione) [3].
La Corte ha comunque ribadito in una recentissima sentenza [4] che i “procedimenti non contraddistinti da natura propriamente giurisdizionale” non sono soggetti a sospensione feriale.
Quindi, per esempio, in materia tributaria non viene sopeso il termine di 90 giorni per l’accertamento con adesione.
Tabella riepilogativa in materia civile
Tipo di procedimento |
Sospensione feriale |
Cause ordinarie | Si |
Opposizione all’esecuzione | No |
Termine di efficacia del precetto | No |
Termine di efficacia del pignoramento | Si |
Procedimenti cautelari | No |
Convalida di sfratto | No |
Sfratto, fase di merito | Si |
Procedure fallimentari | No |
Cause di lavoro | No |
Cause in materia previdenziale e assistenziale | No |
Cause in materia di locazione | Si |
Procedimenti per ingiunzione | Si |
Procedimenti di separazione e divorzio | Si |
Cause relative ad alimenti | No |
Cause relative ad ordini di protezione contro abusi familiari | No |
Procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione |
No |
Disconoscimento di paternità | Si |
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