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Sospensione feriale dal 1 al 31 agosto solo per termini “processuali” e solo per alcuni procedimenti: ecco la guida e la tabella riepilogativa.

A partire da quest’estate la sospensione feriale dei termini processuali è ridotta da 46 a 31 giorni: i termini per l’avvio e la continuazione (per esempio deposito atti) di molti tipi di cause saranno infatti sospesi dal 1 al 31 agosto. La riforma del 2014 [1] ha abbreviato la durata del periodo di sospensione (prima prevista dal 1 agosto al 15 settembre) con l’intento di accelerare i processi e smaltire il contenzioso arretrato.

Vediamo in cosa consiste la sospensione e a quali cause si applica.

La sospensione feriale dei termini processuali

Per effetto della sospensione, i giorni dal 1 al 31 agosto vengono sostanzialmente “cancellati” dal calendario dei tribunali. Ciò implica non soltanto che durante tale periodo non saranno fissate udienze ma anche e soprattutto che, nel calcolo di alcuni termini processuali (stabiliti dalla legge per esempio per instaurare una causa, impugnare un atto, depositare documenti), dovranno essere esclusi i 31 giorni di agosto.

Si badi bene però che deve trattarsi di termini riferiti ad atti processuali e non stragiudiziali: per esempio il precetto è ancora atto stragiudiziale e quindi il suo termine di efficacia non è soggetto a sospensione feriale. È invece soggetto a sospensione il termine di efficacia del pignoramento, in quanto atto processuale vero e proprio.

Stesso discorso vale per le multe per violazione del codice della strada: la sospensione si applica al termine per impugnare il verbale dinanzi al giudice ma non a quello di notifica del verbale stesso (il verbale della multa non è infatti atto processuale ma atto amministrativo).

Come si calcolano i termini soggetti a sospensione feriale

Vediamo nel dettaglio come opera la sospensione:

  • – se il termine processuale inizia prima del periodo feriale si conteranno i giorni fino al 31 luglio, non si conteranno i 30 giorni feriali e si ricomincerà a contare dal 1 settembre: per esempio se in data 20 luglio il giudice fissa il termine di 30 giorni per deposito di note, detto termine non scadrà il 19 agosto bensì il 19 settembre;
  • – se il termine processuale inizia nel corso del periodo feriale, tutti i giorni si conteranno a partire dal 1 settembre; per esempio se si vuole impugnare una cartella esattoriale relativa ad una multa notificata il 2 agosto, i trenta giorni entro cui presentare ricorso si calcoleranno a partire dal 1 settembre.

Procedimenti esclusi dalla sospensione feriale

La sospensione feriale non si applica però a tutti i tipi di cause e a tutti i tipi di atti; vi sono alcune materie, infatti, che per la loro importanza e necessità di trattazione immediata, non subiscono sospensione neppure ad agosto.

Vediamo i casi di esclusione per singola materia.

In materia civile non sono soggetti a sospensione feriale:

  • – cause di alimenti;
  • – procedimenti cautelari;
  • – procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione;
  • – procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
  • – procedimenti di sfratto;
  • – procedimenti di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi;
  • – procedimenti di dichiarazione e revoca dei fallimenti;
  • – cause aventi ad oggetto rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all’esercizio di una impresa; rapporti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione agraria, affitto a coltivatore diretto, rapporti derivanti da altri contratti agrari; rapporti di agenzia, rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretizzino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale anche se non a carattere subordinato;
  • – cause aventi ad oggetto rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica; rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico; assicurazioni sociali; infortuni sul lavoro; malattie professionali; assegni familiari; ogni altra forma di previdenza e assistenza obbligatorie;
  • – cause relative agli obblighi di assistenza e previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi.

In generale la sospensione dei termini processuali non si applica poi a tutte le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.

In questo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal Presidente del Tribunale con decreto in calce alla citazione o al ricorso, e per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio.

In materia penale non sono soggetti a sospensione feriale:

  • procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare in caso di rinuncia alla sospensione dei termini da parte dell’imputato o del suo difensore;
  • – indagini preliminari in caso di reati di criminalità organizzata;
  • – cause relative ad imputati detenuti o a reati che possono prescriversi, o che, comunque, presentano carattere di urgenza;
  • – procedimenti per l’applicazione di una misura di prevenzione ove sia stata provvisoriamente disposta una misura personale o interdittiva o sia stato disposto il sequestro dei beni se vi è rinuncia esplicita alla sospensione feriale o dichiarazione di urgenza;
  • – incidente probatorio per l’assunzione delle prove non rinviabili.

In materia amministrativa non sono soggetti a sospensione feriale:

  • – procedimenti per la sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.

In materia tributaria la sospensione feriale opera a tutti gli effetti, non essendo previsti casi di esclusione. Dunque, la sospensione trova applicazione per: la proposizione del ricorso, la costituzione in giudizio e il deposito di documenti e di memorie illustrative, le impugnazioni di secondo grado e il ricorso per Cassazione.

Casi particolari

La disciplina della sospensione feriale opera dunque in questo modo: in generale tutti termini processuali sono sospesi dal 1 al 31 agosto, a parte i casi eccezionali previsti dalla legge. Tuttavia, nonostante quest’ultima sia abbastanza chiara nel prevedere le eccezioni, possono comunque venire fuori dubbi interpretativi in merito a particolari procedimenti.

In molti casi è infatti dovuta intervenire la Cassazione per chiarire se si dovesse applicare o meno la sospensione: per esempio ha confermato l’applicazione della sospensione feriale al ricorso ex Legge Pinto per l’equa riparazione in caso di irragionevole durata del processo [2].

Ha inoltre chiarito che per il procedimento di sfratto, bisogna distinguere tra fase sommaria (non soggetta a sospensione) e fase di merito (soggetta a sospensione) [3].

La Corte ha comunque ribadito in una recentissima sentenza [4] che i “procedimenti non contraddistinti da natura propriamente giurisdizionale” non sono soggetti a sospensione feriale.

Quindi, per esempio, in materia tributaria non viene sopeso il termine di 90 giorni per l’accertamento con adesione.

Tabella riepilogativa in materia civile

Tipo di procedimento

Sospensione feriale

Cause ordinarie Si
Opposizione all’esecuzione No
Termine di efficacia del precetto No
Termine di efficacia del pignoramento Si
Procedimenti cautelari No
Convalida di sfratto No
Sfratto, fase di merito Si
Procedure fallimentari No
Cause di lavoro No
Cause in materia previdenziale e assistenziale No
Cause in materia di locazione Si
Procedimenti per ingiunzione Si
Procedimenti di separazione e divorzio Si
Cause relative ad alimenti No
Cause relative ad ordini di protezione contro abusi familiari No
Procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione
di sostegno, interdizione, inabilitazione
No
Disconoscimento di paternità Si

note

[1] L. 162/2014 che ha riformato l’art. 1 della L. 742/1969.

[2] Cass. sent. n. 22242/2010.

[3] Cass. sent. n. 2544/2010.

[4] Cass. ord. n. 11632/15.

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