Bergamo. Non supereroi, ma consulenti indipendenti, terzi e autonomi. Non c’è traccia nel nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza (CCII) del requisito dei superpoteri per i professionisti della crisi, ma è indubbio che venga richiesto loro di essere figure dal multi-potenziale: consulenti, esperti, decision maker, strateghi, talvolta persino confidenti degli imprenditori.
Sebbene sia ormai evidente l’importanza delle attività competenti, il perimetro del giusto riconoscimento economico dei professionisti della crisi sembra ancora avvolto da una nebbia di dubbi e diverse interpretazioni. In una realtà normativa non ancora consolidata, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Bergamo ha proposto due giornate di alta formazione dal titolo “Doveri e compensi dei Professionisti della crisi”, “una tematica spinosa, spesso evitata dai colleghi, che però necessita di essere affrontata con coraggio e trasparenza, attraverso la competenza di chi vive e pratica il diritto della crisi ogni giorno”, ha ribadito nei saluti conclusivi Simona Bonomelli, presidente Comitato Scientifico ODCEC Bergamo.
Il convegno, tenutosi il 21 e 22 giugno al Teatro Donizetti di Bergamo, ha visto l’intervento di 27 relatori, selezionati tra i principali esperti in materia sul panorama nazionale. Protagonisti dei quattordici tavoli di discussione sono state tutte le figure previste dal CCII: da liquidatori agli ausiliari, dai commissari fino agli advisor.
“La scelta del legislatore di individuare tante professionalità specifiche è sicuramente opportuna perché, nella complessità degli strumenti messi a disposizione viene richiesta una professionalità sempre più specifica”, il commento di Laura De Simone, presidente di sezione nel Tribunale di Milano.
Per quanto riguarda lo scenario delle procedure, Salvo Leuzzi, consigliere della Corte Suprema di Cassazione, ha evidenziato “un’escalation nazionale dei casi di crisi”, testimoniato dalla “tendenza marcata presso tutti gli uffici del ricorso alle procedure di sovraindebitamento e delle liquidazioni controllate in particolare”.
Situazione che sottolinea il ruolo sociale dei professionisti della crisi che non deve far venir meno la necessità di un compenso adeguato all’incarico e all’impegno da svolgere, spesso di difficile determinazione iniziale. “Si tratta di una tematica delicata perché non vi è stato un effettivo aggiornamento della normativa base della liquidazione del compenso: dobbiamo ancora far riferimento ai principi dettati in relazione a questa normativa nell’ambito della disciplina fallimentare”, afferma Giovanni Nardecchia, sostituto procuratore generale alla Suprema Corte di Cassazione.
Non rimane quindi che verificare se il decreto correttivo al CCII del 10 giugno scorso riesca a risolvere i quesiti ancora aperti in dottrina. “Non esiste una risposta univoca alla questione –conclude Francesco Geneletti, presidente di ODCEC Bergamo –. Il percorso che ci ha portato al presente è iniziato da una legge fallimentare che sicuramente necessitava di una rivisitazione. L’emergenza Covid, però, non ha agevolato il passaggio dal vecchio al nuovo regime: ancora prima dell’entrata in vigore del CCII sono cambiati gli scenari”.
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