Nullità della clausola di anatocismo; mancata prova del contratto; periodicità nella capitalizzazione degli interessi; illegittima applicazione di interessi anatocistici.
In quali casi la banca è condannata alla restituzione degli interessi indebitamente percepiti? Cos’è l’anatocismo? Perché l’anatocismo è vietato nei contratti bancari? Sono nulle le clausole di capitalizzazione degli interessi nei contratti bancari prima della delibera CICR del 2000.
Interessi anatocistici nei contratti bancari
In materia di contratti bancari che prevedano il pagamento di interessi anatocistici o a tasso ultralegale, la prova dell’inesistenza di una giusta causa dell’attribuzione patrimoniale, compiuta in favore del convenuto, grava sull’attore in ripetizione dell’indebito, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo.
Tribunale Lecce sez. II, 05/04/2022, n.936
Contratti bancari: anatocismo
In tema di contratti bancari, la clausola di un contratto che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, deve reputarsi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale (ex art. 1340 c.c.) e non su un uso normativo (ex artt. 1 ed 8 delle preleggi al c.c.), come esige l’art. 1283 c.c., laddove prevede che l’anatocismo (salve le ipotesi della domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza degli interessi) non possa ammettersi, in mancanza di usi contrari.
Tribunale Lecce sez. II, 07/06/2021, n.1715
Rapporti bancari di conto corrente
Nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio. Nella prima ipotesi l’accertamento del dare e avere può attuarsi con l’impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti. In mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta. Nel caso di domanda proposta dal correntista, l’accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l’utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto. Ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell’intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell’arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso. Diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato.
Cassazione civile sez. I, 19/07/2021, n.20635
Legittimazione del garante a sollevare eccezione di nullità del contratto
Nel caso di concessione di garanzia a prima richiesta il garante può sollevare eccezioni di nullità del contratto per violazione di norme imperative che consentirebbero a creditore risultati vietati, come l’eccezione di anatocismo.
Tribunale Benevento sez. II, 25/09/2020, n.1295
Mutuo: legittima l’applicazione di interessi moratori sull’importo delle rate scadute
L’applicazione degli interessi moratori sull’importo delle rate scadute, espressamente prevista dai contratti di mutuo, essendo conforme all’art. 3 della delibera CICR del 9.2.2000, legittimata dall’art. 120 TUB a disciplinare l’anatocismo nei rapporti bancari, non solo non può essere reputata illegittima, ma nemmeno può influire sulla determinazione del tasso effettivo, essendo anatocismo ed usura fenomeni distinti ed autonomamente disciplinati.
Corte appello Torino sez. I, 17/09/2020, n.905
Anatocismo bancario e prescrizione
In tema di conto corrente bancario e di somme indebitamente addebitate e riscosse, è onere della banca, la quale intenda sollevare l’eccezione di prescrizione, quello di indicare specificamente le singole rimesse solutorie.
Corte appello Napoli sez. III, 11/05/2020, n.1652
Inserimento della clausola anatocistica
In tema di contratti bancari gli “usi contrari” suscettibili di derogare al precetto dell’art. 1283 c.c. non sono gli usi negoziali di cui all’art. 1340 c.c. ma gli usi normativi di cui agli artt. 1 e 8 delle disposizioni preliminari al c.c., consistenti nella ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento accompagnato dalla convinzione che si tratta di comportamento giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell’ordinamento giuridico.
Orbene, è fatto notorio e di comune esperienza che i clienti delle banche si sono nel tempo adeguati all’inserimento della clausola anatocistica non in quanto ritenuta conforme a norme di diritto già esistenti o di auspicabile introduzione nell’ordinamento giuridico, ma in quanto comprese nei moduli predisposti dalle banche in conformità con le direttive dell’associazione di categoria, di fatto mai negoziate individualmente e la cui accettazione è indefettibile presupposto per accedere ai servizi bancari.
Tribunale Benevento sez. II, 19/04/2019, n.727
Capitalizzazione trimestrale degli interessi prevista dalle clausole contrattuali
Le clausole dei contratti bancari che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente devono considerarsi nulle per contrasto con l’art. 1283 c.c., il quale, nell’ammettere l’anatocismo solo dalla domanda giudiziale, oppure per effetto di una convenzione posteriore alla scadenza degli interessi, o ancora in presenza di usi normativi, non permette di identificare questi ultimi con le norme bancarie uniformi previste dall’Associazione B.I., alle quali può essere riconosciuto soltanto il carattere di usi negoziali.
Tribunale Cosenza sez. II, 20/04/2019, n.837
Clausola di anatocismo trimestrale e nullità parziale del contratto
In tema di contratti bancari, la nullità della clausola di anatocismo trimestrale comporta la nullità parziale del contratto ex art. 1419 c.c., ma non dell’intero contratto, talché, una volta affermata la nullità della clausola regolante la capitalizzazione, ne consegue che non vi è possibilità di inserzione automatica di clausole prevedenti capitalizzazioni di diversa periodicità in quanto l’anatocismo è permesso dalla legge soltanto a determinate condizioni e, in mancanza di valida pattuizione tra le parti, esso rimane non pattuito tra le medesime.
Nelle controversie relative ai rapporti tra la Banca ed il cliente correntista che lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati il Giudice dichiarata la nullità della predetta clausola per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c. deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione.
Corte appello Reggio Calabria, 29/01/2019, n.72
Contratti bancari e anatocismo
In tema di contratti bancari e anatocismo, non può essere estesa la portata precettiva dell’art. 6 della delibera CICR 9.2.2000 al diverso fenomeno dell’uso dell’interesse composto nella formula di matematica finanziaria in base alla quale sono redatti i piani di ammortamento alla francese.
Tribunale Lucca, 04/04/2018, n.575
La nuova regolamentazione dell’anatocismo
In tema di nuova regolamentazione dell’anatocismo, la modifica apportata all’articolo 120 T.U.B dall’articolo 1, comma 629, della L. 147/2013 comporta la non debenza degli interessi anatocistici per il periodo successivo all’01/01/2014
Tribunale Roma sez. XVI, 08/09/2017, n.16785
Contratti bancari stipulati prima dell’entrata in vigore della delibera CICR
Per i contratti bancari stipulati prima dell’entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000 deve escludersi l’esistenza di un uso normativo idoneo a derogare al precetto dell’art. 1283 c.c., con la conseguenza che è nulla – anche se oggetto di espressa pattuizione – la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, con diritto per il cliente di ripetere i pagamenti già effettuati ovvero di rifiutare legittimamente la prestazione degli interessi che, in virtù della previsione contrattuale contraria all’art. 1283 c.c., sarebbero ancora dovuti e risultano computati dalla banca.
L’art. 25, comma 3, del D.Lgs. 342/99 attribuiva al CICR la potestà di stabilire le modalità ed i temi di adeguamento delle clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi, contenute nei contratti stipulati anteriormente all’entrata in vigore della emananda delibera. Inoltre, a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 25, comma 3, del D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, è venuto meno la possibilità per la delibera del CICR del 9.02.2000 di sanare la nullità derivante dalla pattuizione anatocistica conclusasi prima del 1999.
Tribunale Bari sez. IV, 06/07/2017, n.3520
Clausole di capitalizzazione trimestrale: nullità
È nulla la clausola di applicazione dell’interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale inserita in rapporti contrattuali iniziati, svolti o conclusi prima del 1999. Ciò alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo il disposto normativo di cui all’art. 25 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n.342, in cui venivano considerate efficaci le clausole di capitalizzazione trimestrali contenute nei contratti conclusi ante riforma.
A tal proposito occorre sottolineare come costante giurisprudenza di legittimità abbia confermato la nullità dell’anatocismo anche per i periodi anteriori al mutato orientamento giurisprudenziale, poiché la precedente opinione contraria non poteva conferire, in virtù del principio iura novit curia, dignità di uso normativo alla prassi negoziale unilateralmente imposta dalle banche.
Tribunale Bari sez. IV, 06/07/2017, n.3518
Estratti conto inviati dalla banca al cliente
In tema di contratti bancari ed azione di nullità di clausole per somme indebitamente riscosse a titolo di anatocismo, l’approvazione degli estratti conto periodicamente inviati al cliente dalla banca ha natura meramente enunciativa e confessoria dei fatti storici annotati negli estratti conto, impedendo la contestazione solo sotto un profilo contabile degli interessi a debito e a credito.
Tribunale Catania sez. IV, 17/02/2017, n.790
Capitalizzazione degli interessi nei contratti bancari
In tema di rapporti bancari ed anatocismo, con riguardo al periodo ante delibera CICR, le clausole di addebito trimestrale degli interessi sono nulle. Detta pratica anatocistica è contraria alla norma di cui all’art. 1283 c.c.. Detto uso, è un uso meramente negoziale e non normativo ed in quanto tale non idoneo a derogare
Tribunale Paola, 21/07/2016
Mutuo e ammortamento alla francese
In tema di contratti bancari, mutuo e ammortamento alla francese non può essere accolta in questi casi la doglianza avente ad oggetto l’anatocismo giacché detto metodo di ammortamento non contiene alcun interesse anatocistico in quanto la formula matematica tipica di detto piano è quella dell’interesse semplice e non composto.
Tribunale Padova, 29/05/2016
Interessi debitori
In tema di contratti bancari ed interessi anatocistici, per i contratti stipulati anteriormente all’entrata in vigore della delibera del C.I.C.R. l’unica fonte normativa regolante la materia è sostanziata dall’art. 1283 c.c., disposizione che, attesa la sua natura imperativa, imprime la sanzione della nullità alle clausole, contenute nei contratti bancari, riproduttive di un mero uso negoziale, che applicano la capitalizzazione trimestrale agli interessi debitori nei rapporti di conto corrente bancario; per i contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore della predetta delibera, viceversa, la produzione di interessi sugli interessi già maturati è regolata dalla delibera CICR 9 febbraio 2000 ed è consentita purché la periodicità e la capitalizzazione periodica sia uniforme, sia per gli interessi debitori sia per gli interessi creditori, con l’indicazione del tasso di interesse, rapportato su base annua, in caso di capitalizzazione infrannuale; le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi siano specificatamente approvate per iscritto dal cliente e la chiusura definitiva del conto corrente segni il termine di operatività della capitalizzazione degli interessi.
Tribunale Massa, 05/05/2016, n.452
Contratto bancario: eccezioni di invalidità
In tema di eccezioni di invalidità, l’interpretazione corrente preferibile della Suprema Corte tende a limitarle ai casi in cui si sia configurata una forma di illegittimità del contratto, o di una sua clausola, che integri anche la violazione di norme imperative.
È proponibile l’eccezione che evoca la violazione del divieto di anatocismo o l’usurarietà del tasso debitorio, ma non anche la violazione della forma prescritta ad substantiam per gli interessi ex art. 1284, comma 3, c.c. (o altre forme di remunerazione del credito).
Tribunale Taranto, 01/02/2016
Domanda di ripetizione di somme
In tema di contratti bancari ed anatocismo, va rigettata la domanda di ripetizione di somme a titolo di interessi anatocistici quando dal contratto risulti che post delibera CICR 2000 vi sia stata pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi.
Tribunale Verona sez. III, 28/01/2016, n.160
Calcolo degli interessi: applicazione dell’anatocismo
L’applicazione dell’anatocismo nel calcolo degli interessi è in questo caso legittima. Infatti la capitalizzazione trimestrale degli interessi (cd. anatocismo) è da ritenersi pattuizione legittima per i contratti bancari, quali sono quelli oggetto di causa, stipulati in data posteriore al 22 4.2000, giorno di entrata in vigore della delibera del CICR – Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio- emanata il 9 febbraio 2000 sulla base dell’art. 25, co. 2, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, il quale ha introdotto il comma 2 dell’art. 120 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 TU bancario.
La c.m.s. per essere validamente pattuita va determinata contrattualmente o, comunque, deve essere determinabile, non solo nel suo ammontare (misura percentuale) ma anche nelle modalità di computo.
In altri termini, che contenga la puntuale indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito) e la specificazione se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo raggiunto anche in un solo giorno o piuttosto quello che si prolunga per un certo periodo di tempo, per cui in assenza di univoci criteri di determinazione del suo importo, la relativa pattuizione va ritenuta nulla, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell’effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo peso economico.
Tribunale Bari sez. IV, 18/11/2015, n.5080
Cos’è l’anatocismo?
Partendo dal dato normativo dell’art. 1283 c.c., norma imperativa ed eccezionale che consente l’anatocismo solo con il doppio limite di una domanda giudiziale o una convenzione posteriore alla scadenza, e di interessi dovuti da almeno sei mesi, è stato chiarito che gli usi contrari richiamati dalla norma e che alla stessa possono derogare, sono usi normativi e non negoziali. La conclusione è che la previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, basata su un uso negoziale e non su norma consuetudinaria, è nulla per violazione della norma imperativa dell’art. 1283 c.c.
Per gli interessi successivi a luglio 2000, il dato normativo consente la legittimità di una capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, a condizione però che detta periodicità sia riconosciuta anche per gli interessi attivi, ovvero che la banca, in sede di adeguamento alla delibera CICR del 9.2.2000, abbia poi dato comunicazione al correntista ex art. 7 della predetta delibera.
Tribunale Bari, 22/10/2015, n.4530
Divieto di anatocismo
Il divieto di anatocismo nei contratti bancari introdotto con la modifica dell’art. 120, comma 2, t.u.b. deve ritenersi immediatamente operativo anche in difetto della delibera attuativa del C.i.c.r..
Arbitro bancario finanziario sez. collegio di coordinamento, 08/10/2015, n.7854
Anatocismo nei contratti bancari
In tema di anatocismo, nei contratti bancari, il mantenimento della clausola che prevede la produzione di interessi anatocistici sui debiti del cliente è un comportamento contrario ai principi di correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali di cui alla lett. 2) dell’art. 2 del codice del consumo.
Tribunale Cuneo, 19/06/2015
Nullità della clausola di anatocismo
Nel giudizio volto all’accertamento del saldo di un conto corrente bancario, la mancata allegazione, da parte del cliente, del modulo contrattuale e degli estratti conto relativi all’intera durata del rapporto preclude l’accertamento della nullità della clausola relativa all’anatocismo e, conseguentemente, la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
Tribunale Cagliari, 20/05/2015
Interessi anatocistici
In tema di contratti bancari ed interessi anatocistici le clausole contrattuali post 01.07.2000 – data di entrata in vigore della delibera CICR – sono valide purché siano espressamente pattuite e la corresponsione degli interessi – attivi e passivi – sia concordata in modo paritetica.
E’, pertanto, necessaria una specifica approvazione per iscritto di tale clausola posto che comunque una eventuale corresponsione di interessi anatocistici ancorché stabilita in modo paritetico sarebbe comunque peggiorativa rispetto al periodo antecedente – che prevedeva la completa assenza di interessi anatocistici stante la nullità di un tal tipo di clausola. Pertanto, non rispetta il requisito previsto dalla delibera CICR la semplice comunicazione unilaterale della banca.
Tribunale Pavia sez. III, 04/05/2015
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