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Mi sono accorto che, per errore, il general contractor ha
emesso le fatture, con sconto 110%, successivamente alla data di
fine lavori, avvenuta nel mese di gennaio 2023. In particolare le
fatture in questione riguardano la fornitura di caldaie a
condensazione, trainate da un intervento di isolamento delle pareti
perimetrali.

Il problema è stato sollevato dal commercialista, il quale
ha detto che non intende apporre il visto di conformità fiscale,
con conseguente perdita dei benefici e inevitabile contenzioso con
il proprietario dell’immobile.

Mi chiedo se questa problematica può giustificare davvero la
non apposizione del visto di conformità.

L’esperto risponde: il superbonus e il sostenimento delle
spese

In base al testo del quesito risulta che gli interventi ecobonus
“trainati” (caldaie a condensazione) sono stati fatturati, con
relativo sconto in fattura, dopo la data di fine lavori.

Ciò comporta il venir meno del “traino” rappresentato
dall’intervento principale di isolamento termico e quindi viene
meno la possibilità di detrazione delle spese (al 110%) per gli
interventi trainati rappresentati dall’installazione delle nuove
caldaie.

Pertanto si ritiene che il fiscalista abbia tutte le ragioni per
rifiutarsi di apporre il visto. La prassi e la normativa fiscale
esprimono infatti posizioni concordi:

  • l’articolo 119 del D.L. n. 34/2020, al comma 2, nel definire
    gli interventi “trainati”, stabilisce che gli interventi trainati
    possono usufruire della stessa aliquota di cui al comma 1, a
    condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli
    interventi “trainanti”;
  • il decreto interministeriale
    6 agosto 2020
    , all’articolo 2, comma 5, stabilisce che ai fini
    dell’applicazione dell’articolo 119, comma 2, del decreto-legge n.
    34 del 2020, le date delle spese sostenute per gli interventi
    trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato
    dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la
    realizzazione degli interventi trainanti. In tal caso agli
    interventi trainati si applica la medesima percentuale di
    detrazione degli interventi trainanti;
  • secondo l’interrogazione del 2 maggio 2023, risposta 5-00784,
    la data di inizio e quella di fine dei lavori per la realizzazione
    degli interventi «trainanti» è, in linea di principio, comprovata
    dalle abilitazioni amministrative o dalle comunicazioni richieste
    dalla normativa urbanistica e dai regolamenti edilizi vigenti;
  • nel medesimo senso vanno le indicazioni fornite dall’Agenzia
    delle Entrate sin dalla prima circolare illustrativa della
    detrazione Superbonus, vale a dire la Circolare
    8.8.2020 n. 24/E
    , ove si legge “Con riferimento alla
    condizione richiesta dalla norma che gli interventi trainati siano
    effettuati congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al
    Superbonus si precisa che tale condizione si considera soddisfatta
    se «le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono
    ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di
    inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli
    interventi trainanti». Ciò implica che, ai fini dell’applicazione
    del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi trainanti
    devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza
    dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi trainati
    devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e
    nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine
    dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.
    Pertanto, se il contribuente ha sostenuto spese per interventi
    trainanti (ad esempio per il rifacimento del cd. “cappotto termico”
    o la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale) a
    marzo 2020 e, pertanto, non ammesse al Superbonus, non potrà
    beneficiare di tale agevolazione neanche per le spese sostenute per
    la sostituzione delle finestre o per l’installazione di impianti
    fotovoltaici (interventi trainati) ancorché i relativi pagamenti
    siano effettuati successivamente all’entrata in vigore delle
    agevolazioni in commento, ad esempio, a settembre 2020
    […].

Nell’ipotesi di sconto in fattura “integrale”, come nel caso in
esame, vale a dire con fattura “a zero” per effetto dello sconto in
fattura (ex art. 121 D.L. n. 34/2020) al 100%, non essendo dovuto
alcun pagamento, la data di sostenimento della spesa equivale alla
data di emissione della fattura.

Spettano i bonus minori per gli interventi trainati

Se la fattura viene emessa dopo la fine dei lavori, viene meno
la condizione richiesta al citato comma 2 per la validità del
“traino”.

Nel caso in esame, le caldaie a condensazione non possono perciò
essere considerate “intervento trainato” ed il committente non
potrà beneficiare del Superbonus per detti interventi. Potrà invece
ripiegare su uno dei “bonus minori”, come ad esempio l’ecobonus
ordinario.

Si ricorda a tale proposito la risposta ad
interpello n. 581 del 05/12/2022
, pag. 10-11, ove si legge
le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute
nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo
tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la
realizzazione degli interventi trainanti». Pertanto, dato che la
fattura del 2021 comprende sia delle spese riferite agli interventi
trainanti che a quelli trainati, e che la spesa relativa agli
interventi trainati sarà sostenuta dopo la chiusura dei lavori
trainanti avvenuta a giugno del 2022, gli istanti avranno diritto a
fruire del Superbonus e a cedere il relativo credito solo per gli
interventi trainanti, mentre per gli interventi trainati potranno
fruire delle detrazioni e cedere i relativi crediti sulla base
delle altre disposizioni agevolative vigenti (Cfr. articolo
16-bisdel TUIR e articolo 1, commi 344-347, della legge 27 dicembre
2006 n. 296)”.

Esempio di quantificazione del danno

Se la spesa totale per le caldaie a condensazione ammonta ad
Euro 100.000,00, al ricorrere delle relative condizioni tecniche,
sarà possibile applicare in alternativa alla detrazione 110%,
quella ordinaria in misura pari al 65% della spesa sostenuta.

La perdita di detrazioni fiscali, e quindi il danno teoricamente
contestabile dal committente, ammonta a 35.000,00 euro (=
100.000,00 x (100%-65%)).

Le responsabilità dei professionisti tecnici

Si possono ravvedere responsabilità in merito alla situazione
descritta non solo a carico del tecnico asseveratore, ma anche del
direttore dei lavori (figure che possono, o meno, coincidere), il
quale avrebbe dovuto verificare l’emissione delle fatture prima di
comunicare la fine dei lavori.

A maggior ragione considerando che i lavori sono stati conclusi
nel mese di gennaio 2023, quindi lontano da scadenze legate alle
tempistiche dei bonus fiscali.

Si ritiene infine che il tecnico asseveratore possa essere
sanzionato per violazione del comma 13-bis.1 dell’art. 119 del D.L.
n. 34/2020, per le errate dichiarazioni rese nell’asseverazione
ENEA.

A cura di Cristian Angeli
ingegnere, consulente in materia di edilizia agevolata e
contenzioso
www.cristianangeli.it

© Riproduzione riservata

 

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