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È legittimo il pagamento effettuato dal debitor debitoris in esito ad un pignoramento presso terzi trascritto prima della pubblicazione della domanda di concordato preventivo, ove l’ordinanza di assegnazione sia anch’essa precedente a detta pubblicazione, anche se il pagamento venga effettuato successivamente ad essa. Ad affermarlo è la Cassazione con la sentenza n. 3850/2021, affermando un principio di diritto nell’interesse della legge e sottolineando le differenze che intercorrono tra la disciplina del fallimento e la disciplina del concordato preventivo.

La vicenda
Il caso oggetto della decisione riguarda un contestato pagamento, effettuato nei confronti di Equitalia, di una somma dovuta per canone di locazione da parte una srl, locataria di un immobile, in favore della proprietaria dello stesso, una società immobiliare in liquidazione in concordato preventivo. Quest’ultima aveva formulato domanda di ammissione al concordato preventivo, con relativa iscrizione nel registro delle imprese, prima del pignoramento presso la srl disposto da Equitalia, sicché, a suo dire, il pagamento effettuato dalla società locataria era da ritenersi non dovuto. La società locatrice chiedeva, dunque, alla locataria il pagamento del canone e, inevitabilmente, la questione finiva dinanzi ai giudici.
Il Tribunale dava ragione alla società locatrice, ritenendo, in sostanza, che la società conduttrice «avesse pagato male». La Corte d’appello, invece, riformulava il verdetto, sottolineando la non applicabilità alla procedura di concordato preventivo dell’articolo 44 della Legge Fallimentare, nonché evidenziando che l’articolo 168 della Legge Fallimentare fa sì «divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore alla data della presentazione del ricorso per l’ammissione al concordato preventivo», ma allo stesso tempo «non priva di efficacia liberatoria il pagamento per il debito debitoris che adempia», a meno che non vi sia opposizione all’esecuzione, che però nella fattispecie, nonostante il pignoramento pressi terzi fosse stato notificato, non era stata proposta dalla società proprietaria dell’immobile.

La decisione
La questione arriva così all’attenzione della Cassazione, dove la società locatrice del bene sottolinea la mala fede dell’avvenuto pagamento ad Equitalia, oltre alla nullità dello stesso, posto che i giudici di merito non avevano preso in considerazione il fatto che la domanda di concordato preventivo era precedente rispetto al pignoramento presso terzi.
La Suprema corte ritiene però il ricorso inammissibile, in quanto la società ricorrente non ha impugnato l’apposita ratio decidendi posta a fondamento della sentenza d’appello, che reputa necessaria l’opposizione all’esecuzione per far valere la nullità del pignoramento, e quindi del pagamento effettuato dal debitor debitoris.
Ad ogni modo, il Collegio coglie i rilievi difensivi e afferma un principio nell’interesse della legge. I giudici di legittimità mettono a confronto la disciplina del fallimento con quella del concordato preventivo e analizzano tutti i precedenti orientamenti giurisprudenziali relativi all’applicazione dell’articolo 168 della Legge Fallimentare. In particolare, la Cassazione distingue le ipotesi a seconda del momento in cui avviene il pignoramento: anteriormente alla domanda di ammissione al concordato preventivo, ad esecuzione presso terzi pendente o ormai conclusa, ovvero successivamente alla domanda di ammissione al concordato.
In quest’ultimo caso, che è quello del caso di specie, si è in presenza di un «concordato domandato prima del pignoramento», in relazione al quale il pignoramento è nullo. Quando invece il pignoramento presso terzi viene trascritto prima della pubblicazione della domanda di concordato preventivo, il pagamento effettuato dal debitor debitoris deve ritenersi legittimo, anche se effettuato dopo la domanda di concordato, stante il mancato richiamo dell’articolo 168 della Legge Fallimentare all’articolo 44 della medesima legge.

 

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