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I giudici della II sez. civ.della Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 11174 del 2024, hanno posto un rinvio pregiudiziale alla CGUE per valutare l’applicabilità e la correttezza della clausola penale, considerando le disposizioni del Codice del Consumo che tutela il consumatore da clausole ritenute ingiuste o eccessive.

Corte di Cassazione- II sez. Civ.- ord. inter. n. 11174 del 26-04-2024

La questione

Due promissari acquirenti avevano stipulato un contratto preliminare di vendita immobiliare con una società, la quale agiva come promittente venditrice. Il contratto includeva una clausola penale che imponeva il trattenimento delle somme versate in acconto in caso di inadempimento degli acquirenti. Con il passare degli anni, il mancato completamento della vendita ha scatenato una serie di controversie culminate in vari ricorsi e sentenze.
La questione principale ruotava intorno alla legittimità della clausola penale attivata dalla società dopo che gli acquirenti non riuscirono a concludere il definitivo contratto di vendita.

I motivi di ricorso

Con il primo motivo, i ricorrenti avevano denunciato la violazione dell’art. 1341 c.c., in relazione all’art. 33, comma 2, lettera f, del d. lgs. n. 206/2005 , riguardante la clausola vessatoria priva di specifica doppia sottoscrizione nel contratto concluso tra professionista e consumatore. Inoltre, hanno sollevato la violazione dell’art. 36 del Codice del Consumo, in merito all’omesso rilievo d’ufficio della nullità di protezione.
Con il secondo motivo, i ricorrenti hanno contestato la violazione dell’art. 1384 c.c. in quanto la quantificazione della penale, ritenuta manifestamente eccessiva, non avrebbe tenuto conto dell’interesse del creditore all’adempimento del contratto al momento della sua stipulazione.
Con il terzo motivo, i ricorrenti hanno lamentato una motivazione anomala con violazione degli artt. 132, comma 2, numero 4, c.p.c. e 111, comma 6, Cost.

Art. 1469-bis c.c.

Sul primo motivo, i giudici ermellini hanno precisato l’applicabilità delle norme a tutela del consumatore anche nell’ipotesi di un contratto preliminare di vendita concluso da un professionista e degli acquirenti in qualità di consumatori.
I giudici hanno osservato che nei rapporti contrattuali, l’uso delle caparre e delle clausole penali che prevedono il risarcimento economico  in caso di recesso anticipato o inadempimento, non devono essere automaticamente considerate vessatorie.
Tuttavia, nei contratti stipulati tra professionisti e consumatori, l’art. 1469-bis, terzo comma, n. 6, c.c. presume la vessatorietà delle clausole che impongono al consumatore il pagamento di somme ritenute eccessive in caso di inadempimento, presunzione che si estende anche ai contratti conclusi in precedenza, come nel caso di specie.

Vessatorietà delle clausole

In particolare, i giudici hanno affrontato l’esame dell‘art. 1469 quinquies c.c. che stabilisce che l’inefficacia delle clausole vessatorie a vantaggio esclusivo del consumatore,
Ciò ha posto la questione se la nullità o l’inefficacia di una clausola penale, sollevata solo in sede di legittimità, possa costituire un giudicato implicito interno.
L’attenzione si pone, in particolare, se la decisione sulla riduzione della clausola richiesta dai promissari acquirenti nei gradi di merito presupponga la validità ed efficacia della stessa clausola, precludendo così la contestazione dell’abusività in un momento successivo, oppure, se in linea con la giurisprudenza della CGUE, l’inefficacia possa essere rilevata d’ufficio anche in sede di legittimità.
In effetti, la CGUE aveva stabilito (in più occasioni) che una normativa nazionale che preclude al giudice di esaminare d’ufficio il carattere abusivo delle clausole contrattuali in un decreto ingiuntivo non contestato viola le disposizioni sovranazionali. Pertanto, anche il giudice dell’esecuzione deve essere in grado di valutare  per la prima volta il carattere abusivo delle clausole del contratto, assicurando la tutela effettiva dei consumatori.

Argomentazioni della Corte di Cassazione

Secondo i giudici di legittimità, le sentenze della Corte di giustizia europee hanno efficacia immediata nell’ordinamento nazionale e retroattiva, fermo restando il limite dei rapporti esauriti. Inoltre, la Corte di Cassazione ha sottolineato che, in materia di nullità di protezione, le indicazioni fornite dalla CGUE in merito al rilievo delle clausole abusive nei contratti, comportano un rafforzamento del potere e dovere in capo al giudice di rilevare d’ufficio la nullità, al fine di tutelare il contraente debole.
Per quanto riguarda il giudicato implicito, i giudici hanno osservato che tra le questioni decise espressamente e quelle risolte implicitamente sussista un rapporto di dipendenza, e che la questione decisa esplicitamente non sia stata impugnata. Infine, in base al diritto processuale interno, la preclusione verso il giudice di legittimità, riguardo al rilievo d’ufficio della nullità di una clausola, si applica quando il giudizio rimosso è circoscritto all’applicazione di sanzioni e alla loro riduzione.

Richiesta di rinvio pregiudiziale

Secondo i giudici, il principio di intangibilità delle pronunce emesse dal giudice dell’ultimo grado dovrebbe costituire un ostacolo alla rilevazione della nullità o inefficacia di una clausola abusiva, al fine di preservare l’unità dell’interpretazione giurisprudenziale affidata alla Corte di legittimità, garante dell’uniformità nell’applicazione del diritto.
Pertanto, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale nazionale, i giudici di legittimità hanno ritenuto opportuno sottoporre alla CGUE il rinvio pregiudiziale, ai sensi dell’art. 267 TFUE.
In particolare la richiesta della Sezione II ha ad oggetto “Se l’art. 6, paragrafo 1, e l’art. 7, paragrafo 1, della Dir. 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e l’art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea debbano essere interpretati:

  •  “nel senso che ostino all’applicazione dei principi del procedimento giurisdizionale nazionale, in forza dei quali le questioni pregiudiziali, anche in ordine alla nullità del contratto, che non siano state dedotte o rilevate in sede di legittimità, e che siano logicamente incompatibili con la natura del dispositivo cassatorio, non possono essere esaminate nel procedimento di rinvio, né nel corso del controllo di legittimità a cui le parti sottopongono la sentenza del giudice di rinvio;
  •  anche alla luce della considerazione circa la completa passività imputabile ai consumatori, qualora non abbiano mai contestato la nullità/inefficacia delle clausole abusive, se non con il ricorso per cassazione all’esito del giudizio di rinvio;
  •  e ciò con particolare riferimento alla rilevazione della natura abusiva di una clausola penale manifestamente eccessiva, di cui sia stata disposta, in sede di legittimità, la rimodulazione della riduzione secondo criteri adeguati (quantum), anche in ragione del mancato rilievo della natura abusiva della clausola a cura dei consumatori (an), se non all’esito della pronuncia adottata in sede di rinvio.”

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Avvocato, Partner di Orsingher Ortu Avvocati Associati e responsabile della practice di diritto antitrust. Dottore di ricerca in diritto commerciale presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, ha conseguito un Postgraduate Diploma in EU Competition Law e un LL.M. in International Business Law, rispettivamente presso il King’s College London e la De Montfort University of Leicester. È Non Governmental Advisor della DG Competition della Commissione europea, nonché professore a contratto di diritto antitrust presso l’Università Mercatorum. Ha maturato particolare esperienza nei settori regolati, quali tlc, media, energy e farmaceutico, assistendo clienti nazionali e internazionali dinanzi all’AGCM, alla Commissione europea, al Giudice amministrativo e a quello ordinario, nonché alle Corti comunitarie in relazione a ogni genere di criticità antitrust o consumeristica. È presente nelle principali legal directories italiane e internazionali quale esperto di competition law ed è autore e/o curatore di numerose pubblicazioni in materia di diritto della concorrenza e dei consumatori, tra cui un’opera monografica (Le linee guida sulla quantificazione delle sanzioni antitrust, Torino, 2018) e un trattato (Diritto antitrust, Milano, 2021).

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