Gli abusi edilizi che insistono nelle aree
sottoposte a vincoli paesaggistici possono essere
suscettibili di condono solo se si tratta di
opere di minore rilevanza, e previo parere
favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del
vincolo.
Non sono mai sanabili invece le opere consistenti, come le
nuove costruzioni abusive o gli interventi di
ristrutturazione pesante, a prescindere dal fatto che sull’area
sussista un vincolo di inedificabilità assoluta o
solo relativa, e a prescindere anche dall’eventuale
rispetto delle prescrizioni degli strumenti
urbanistici.
Condono in area vincolata: quali lavori sono sanabili?
A ribadirlo è il Consiglio di Stato con la
sentenza
del 12 aprile 2024, n.
3364 con cui ha rigettato il ricorso proposto contro
il diniego dell’annullamento dell’ordine di demolizione, e di due
istanze di Terzo Condono Edilizio di cui al
D.L. n. 269/2003, convertito in Legge n.
326/2003.
Le opere oggetto di contestazione infatti sono risultate essere
due appartamenti residenziali, uno di 133,5 mq e l’altro di 111,5
mq di superficie, più un locale non residenziale di 21,84 mq,
realizzati in assenza di titoli edilizi in area sottoposta a
diversi vincoli paesaggistici statali e regionali.
Si tratta di interventi non suscettibili di sanatoria ai sensi
del decreto-legge che regolamenta il terzo condono, che all’art. 32
dispone, nelle aree sottoposte a vincoli, la possibilità di sanare
solo le opere di minore rilevanza di cui ai numeri 4, 5 e 6
dell’Allegato 1 dello stesso decreto; mentre esclude gli
interventi di elevata entità di cui ai numeri 1, 2 e
3 dello stesso Allegato, anche se il vincolo di
inedificabilità dovesse essere solo relativo, e anche se dovessero
essere conformi ai regolamenti urbanistici.
Lo stesso principio viene sancito anche dalla relativa Legge
Regionale applicabile nel caso in esame, la L.R. Lazio n.
12/2004, che all’art. 3 (Cause ostative alla
sanatoria edilizia) dispone che non siano in alcun modo
sanabili le nuove costruzioni realizzate in assenza o in difformità
dal titolo su aree soggette a vincoli paesaggistici, anche
se costruite prima dell’apposizione del vincolo.
Lo stesso articolo 3 peraltro recepisce e richiama quanto
previsto dall’art. 32 della legge sul terzo condono, citando
espressamente: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo
32, comma 27, del d.l. n. 269/2003 […] non sono comunque
suscettibili di sanatoria: le opere […] realizzate, anche prima
della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del
titolo abilitativo edilizio […] su immobili soggetti a
vincoli”.
Interventi di recupero dell’area: non applicabile agli abusi
edilizi
Per gli abusi di tale consistenza, che rientrano nella
Tipologia 1 di cui all’Allegato 1 citato, non è
condivisibile neanche la tesi secondo cui gli interventi sarebbero
da considerarsi nell’ambito del progetto di pianificazione
di recupero dell’area interessata di cui alla L.R. Lazio
n. 10/2011, che ha disposto misure straordinarie e snellimenti
delle procedure in materia edilizia.
Si fa presente infatti che la stessa norma specifica che le
disposizioni previste si applichino ai soli interventi di
ampliamento, ristrutturazione e sostituzione edilizia che, per il
31 dicembre 2013:
- siano stati legittimamente realizzati ed
ultimati, oppure, se non ultimati, abbiano ottenuto il
titolo abilitativo edilizio; - siano stati ultimati e sanati con permesso in
sanatoria, oppure oggetto di concessione edilizia accolta
per intervenuta formazione del silenzio-assenso.
Gli interventi in oggetto non rientrano nelle ipotesi citate,
non essendo stati realizzati legittimamente, né sanati
successivamente, e non risultando peraltro evocabile un presunto
silenzio-assenso, visto il carattere vincolato
dell’area. Inevitabile quindi il rigetto del ricorso.
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