Le opere abusive ‘maggiori’ non sono comunque suscettibili di sanatoria se sono state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali, siano essi assoluti o relativi
La realizzazione di una veranda con aumento di volumetria e di superficie utile non può ‘prendere’ il terzo condono edilizio in zona vincolata.
Lo ribadisce il Tar Lazio nella sentenza 7943/2024 del 22 aprile, che respinge il ricorso contro il diniego di sanatoria straordinaria per l’opera abusiva sopracitata, perché realizzata in area vincolata.
Le regole del Terzo condono edilizio in zona vincolata: no al condono per opere maggiori su immobili soggetti a vincoli (assoluti e relativi)
L’art. 32, co. 27, lett. d) della legge 326/2003 (di conversione del DL 269/2003) stabilisce che “le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora […] siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.
Ne deriva che le opere abusive insistenti su zone soggette a vincoli non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria, senza alcun preciso riferimento alla loro natura, siano essi relativi o assoluti.
Da quanto premesso deriva che non sono in alcun modo sanabili le opere abusivamente realizzate in zone soggette a vincoli paesaggistici, tanto più quando le stesse comportino un aumento di superficie o volumetria, e per questo qualificate quali opere “maggiori“.
Terzo condono edilizio col silenzio assenso: la documentazione necessaria
La formazione del silenzio assenso sulla domanda di condono presuppone che la domanda sia stata corredata dalla prescritta documentazione, non sia infedele, sia stata interamente pagata l’oblazione e l’opera sia stata ultimata entro il termine previsto dalla legge e non sia in contrasto con i vincoli di inedificabilità.
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Opere maggiori e minori: le differenze
Il TAR evidenzia che l’opera di cui i ricorrenti richiedono la sanatoria rientra tra gli abusi cd. maggiori, non risultando pertanto sanabile trattandosi di una nuova costruzione adibita ad uso residenziale da cui deriva un ampliamento in termini volumetrici.
Nel caso di specie, invero, l’intervento realizzato di cui si chiede la sanatoria non rientra tra gli interventi di rilevanza minore previsti ai numeri 4,5,6 dall’allegato 1 del DL 326/2003 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria), dovendo necessariamente essere inquadrato tra le opere maggiori, in ragione dell’aumento che comporta in termini volumetrici e di superficie.
In virtù di ciò, risulta infondata la contestazione relativa alla mancata acquisizione del parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
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