Il Decreto Salva Casa è stato finalmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e risulta in vigore dal 30 maggio 2024. Il provvedimento contiene misure di semplificazione edilizia e urbanistica, destinate a incidere in modo significativo sul Testo Unico dell’Edilizia.
Il bilanciamento tra semplificazione e rispetto delle normative urbanistiche rimane cruciale per garantire uno sviluppo edilizio sostenibile e rispettoso del patrimonio paesaggistico e architettonico nazionale.
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Le principali novità introdotte dal Decreto Salva Casa
In questa tabella cerchiamo di riepilogare le principali novità introdotte dal Decreto Salva Casa:
Manufatto | Novità Introdotte |
---|---|
Verande | È necessario il permesso di costruire. Possibile sanatoria per abusi minori con doppia conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia. L’installazione abusiva, anche con il nuovo decreto, richiede permesso di costruire se incide sui parametri urbanistici. |
Soppalchi e tramezzi | È necessario titolo abilitativo per nuove volumetrie e superfici abitative. Eventuali abusi possono essere sanati solo se classificati come parziali difformità dal permesso di costruire o dalla SCIA. Anche dopo il decreto, l’aggiunta di volumetrie richiede sempre l’autorizzazione. |
Coperture solari | Introduzione in edilizia libera delle coperture dal sole e delle opere di protezione dagli agenti atmosferici, purché realizzate riducendo al minimo l’impatto visivo e armonizzandosi con le preesistenti linee architettoniche. |
Vetrate panoramiche amovibili | Considerate opere di edilizia libera se rispettano i parametri di minimizzazione dell’impatto visivo e di armonizzazione con le linee architettoniche preesistenti. Nonostante siano amovibili, devono comunque rispettare le norme estetiche e strutturali del fabbricato. |
Abusi edilizi | Introduzione dell’articolo 36-bis del d.P.R. 380/2001 per l’accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità. Il permesso di costruire in sanatoria richiede la doppia conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione dell’istanza e alla normativa vigente al momento della realizzazione dell’opera. |
Normativa locale | L’autonoma potestà legislativa locale, regionale e comunale resta inalterata, richiedendo che le nuove norme nazionali si confrontino con le specificità locali. Le decisioni sull’edilizia devono considerare anche le regolamentazioni regionali e comunali, che possono imporre ulteriori restrizioni o adattamenti alle norme generali del decreto. |
Le ulteriori proposte di modifica allo studio
Le novità non finiscono qui, perché sono in arrivo una serie di emendamenti, che verranno presentati in corso di conversione del decreto, al fine di ampliare il Decreto Salva Casa, con l’obiettivo di aumentare il numero di immobili destinabili ad abitazione.
Queste modifiche sono state anticipate dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che ha espresso la necessità di aggiornare i requisiti igienico-sanitari vigenti. Salvini ha sottolineato l’urgenza di superare le prescrizioni del regolamento di igiene degli anni ’70, che attualmente limitano la superficie minima e l’altezza dei soffitti delle abitazioni.
Queste restrizioni, stabilite dal DM 5 luglio 1975, definiscono i requisiti architettonici minimi per la vivibilità di uno spazio: superficie abitabile, altezza minima, luce naturale, apertura delle finestre e presenza di impianti di riscaldamento. Ovviamente tali modifiche dovranno essere bilanciate con la necessità di mantenere standard igienico-sanitari adeguati.
In questa tabella riportiamo l’attuale normativa vigente, raffrontandola con le modifiche in discussione:
Vecchie Normative (DM 5 luglio 1975) | Proposte di modifica |
Superficie abitabile minima per abitante: 14 mq per i primi 4 abitanti, 10 mq per ciascuno dei successivi | Riduzione della superficie abitabile minima per abitante |
Stanze da letto: superficie minima di 9 mq (una persona) e 14 mq (due persone) | Riduzione della superficie minima delle stanze da letto |
Soggiorno: superficie minima di 14 mq | Possibile riduzione della superficie minima del soggiorno |
Monolocali: superficie minima di 28 mq | Possibile riduzione della superficie minima dei monolocali |
Altezza minima delle abitazioni: 2,70 metri | Riduzione dell’altezza minima delle abitazioni |
Altezza minima per corridoi, disimpegni, bagni e ripostigli: 2,40 metri | Riduzione dell’altezza minima per corridoi, disimpegni, bagni e ripostigli |
Il Ministro ha dichiarato che il Decreto Salva Casa rappresenta solo l’inizio di un percorso più ampio. Dopo aver affrontato il tema dell’edilizia privata, l’attenzione si sposterà verso l’edilizia pubblica, popolare e sociale, con l’intento di riformare complessivamente il settore abitativo.
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