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Detrazione spese badanti 7302024 a chi spetta e quanto e possibile scaricare dall’Irpef

Il Fisco italiano concede delle agevolazioni fiscali per determinati cittadini che si trovano in condizioni particolari. Tra le agevolazioni fiscali ci sono quelle destinate alle persone in stato di non autosufficienza o loro familiari. Si tratta della detrazione delle spese per badanti fruibile nel 730 ordinario o precompilato e nel Modello Redditi Persone Fisiche.

In termini tecnici si tratta della detrazione delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale (badanti) per le persone non autosufficienti che è fruibile nella dichiarazione dei redditi, quindi con il modello 730 o con il Modello Redditi Persone Fisiche, ex modello Unico PF.

La detrazione Irpef spetta, nella misura del 19 per cento, per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale:

  • nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
  • se il reddito complessivo non supera euro 40.000. Nel predetto limite di reddito deve essere computato il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

Ma cosa si “scarica” nel 730 per la badante?

La prima cosa da sapere è che le spese per badanti sono detraibili col 730, è possibile recuperare con una detrazione del 19% della spesa sostenuta fino a 2.100 euro circa 399 euro per ogni anno d’imposta. E tale detrazione può essere fruita nella dichiarazione dei redditi per le spese sostenute anche per familiari non a carico. La detrazione delle spese sostenute viene dichiarata nei righi da E8 a E10 del 730/2024 con il codice spesa 15.

L’altra cosa da sapere che invece le spese per badanti deducibili dal reddito complessivo sono invece le spese sostenute per i contributi previdenziali per gli addetti ai servizi domestici e familiari, che rientrano tra gli oneri deducibili dal reddito del rigo E23 del quadro E – Oneri e Spese.

Sono quindi due le agevolazioni fiscali, una è una detrazione Irpef (spese badante) e l’altra è un onere deducibile dall’Irpef (contributi Inps versati per la badante).

Approfondiamo in questo articolo, la detrazione Irpef per gli addetti all’assistenza personale.

Sommario

1

Come funziona la detrazione per gli addetti all’assistenza personale

Come funziona la detrazione per gli addetti all’assistenza personale

La prima cosa da dire che le spese per badanti detraibili o la detrazione fiscale per le spese sostenute per le persone non autosufficienti è denominata “detrazione per addetti all’assistenza personale”.

Essa riguarda le spese sostenute per la badante e non per la colf, come vedremo.

La detrazione fiscale per badanti e addetti all’assistenza fiscale spetta nella misura del 19% dell’ammontare della spesa sostenuta per avvalersi dell’assistenza personale e la detrazione va a ridurre l’imposta Irpef da pagare. Consente quindi di diminuire, fino ad azzeramento, l’Irpef.

La detrazione del 19% per le spese per addetti all’assistenza personale (es. badanti) è concessa per le persone che sono in stato di non autosufficienza nel compimento di atti della vita quotidiana.  

Per il comune contribuente è consentito dedurre dal reddito solo i contributi previdenziali e assistenziali versati per il collaboratore familiare, mentre per le persone non autosufficienti le agevolazioni fiscali riguardano anche la retribuzione pagata al collaboratore familiare.

Normativa

La detrazione è per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale ai sensi dell’Art. 15, comma 1, lett. i- septies) del TUIR: “1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

  • i-septies) le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro.

Chi può scaricare le spese per la badante?

La detrazione spetta al contribuente che sostiene la spesa. Esso può essere la persona non autosufficiente nel compimento degli atti di vita quotidiana o un suo familiare.

Limiti di detrazione e reddito del contribuente

La misura della detrazione del 19% è nel limite di spesa di 2.100 euro e spetta solo se il reddito del contribuente non superiore a 40.000 euro.

Vale a dire che è detraibile il 19% di massimo 2.100 euro, quindi la detrazione massima è di 399 euro per ogni anno d’imposta. Se il reddito del contribuente è superiore a 40.000 euro, la detrazione non spetta.

Si aggiunge, che l’importo di 2.100 euro di spesa massima detraibile è riferito al singolo contribuente e non al singolo collaboratore familiare quindi indipendentemente dal numero di addetti alla persona per sé e per i propri familiari a cui si riferisce la spesa, l’ammontare massimo detraibile è 2.100 euro. Inoltre, se più contribuenti hanno sostenuto spese per badante o altro assistente personale per un loro familiare, la misura della detrazione va ripartita tra i soggetti che hanno sostenuto la spesa.

Nel limite di reddito di euro 40.000 deve essere computato il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni, lo precisa la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 4 aprile 2017.

Nel predetto limite di reddito deve essere computato il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

Cosa significa “non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana”

La condizione per poter usufruire della detrazione del 19% è la condizione di non autosufficienza della persona nel compimento degli atti di vita quotidiana. E per non autosufficienza si intende, per esempio, l’incapacità di assumere alimenti, di espletare funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, l’incapacità di deambulare o di indossare gli indumenti.

L’Agenzia delle Entrate fornisce una definizione di persona nella condizione di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana: “Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che necessitano di sorveglianza continuativa o sono incapaci di svolgere almeno una delle seguenti attività:

  • assunzione di alimenti;
  • espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale;
  • deambulazione;
  • indossare gli indumenti.

Lo stato di non autosufficienza deve derivare da una patologia e deve risultare da certificazione medica, non può essere quindi riferito ai bambini quando la non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie. (Circolare 03.01.2005 n. 2, risposta 4).

La detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa anche se non è titolare del contratto di lavoro del personale addetto all’assistenza.

L’accertamento dello stato di non autosufficienza deve risultare quindi da certificazione medica, in quanto deve essere ricollegata all’esistenza di patologie.

La detrazione spetta anche in relazione a spese che siano state sostenute per i familiari, anche non fiscalmente a carico.

Quali spese sono detraibili

L’Agenzia delle Entrate con circolare 7/E del 2018 definisce la tipologia di spesa ammessa alla detrazione per spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale.

La detrazione spetta per le spese sostenute per gli addetti all’ assistenza personale (ad esempio per le c.d. badanti) propria o di uno o più familiari indicati nell’art. 433 del c.c., anche se non fiscalmente a carico del contribuente.

La detrazione spetta anche se le prestazioni di assistenza sono rese da:

Quando la detrazione non spetta

Sempre l’Agenzia delle Entrate definisce i casi in cui la detrazione del 19 per cento per le spese di assistenza personale non spetta.

La detrazione per spese per gli addetti all’assistenza personale (badante) non spetta per:

  • le spese sostenute per i lavoratori domestici (colf) che hanno un inquadramento contrattuale diverso dagli addetti all’assistenza personale;
  • i contributi previdenziali che sono deducibili dal reddito ai sensi dell’art. 10, comma 2, del TUIR e che vanno indicati nel rigo E23 del 730.

Per quali familiari spetta la detrazione

Come abbiamo visto la circolare precisa che “La detrazione spetta per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale (ad esempio per le c.d. badanti) propria o di uno o più familiari indicati nell’art. 433 del c.c., anche se non fiscalmente a carico del contribuente”.

Ai sensi dell’art. 433 del codice civile, si tratta dei seguenti parenti o familiari e di affidati o affiliati:

  1. il coniuge;
  2. i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
  3. i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;
  4. i generi e le nuore;
  5. il suocero e la suocera;
  6. i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

La detrazione spetta anche se il familiare non è a carico.

Ripartizione della detrazione tra familiari

La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spese pari a euro 2.100.

Se più soggetti hanno sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso familiare, il limite massimo di euro 2.100 deve essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.

Il limite deve essere sempre considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero di soggetti cui si riferisce l’assistenza.

Ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l’importo su cui calcolare la detrazione non può comunque superare euro 2.100.

La detrazione dall’imposta lorda per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, pur rientrando, in astratto, nel novero delle detrazioni che, ai sensi dell’art. 15, comma 3-bis, del TUIR, dovrebbero variare in base all’ammontare del reddito complessivo, in concreto spetta per intero, considerato che la detrazione in esame è sottoposta alla condizione per cui il reddito complessivo non deve superare euro 40.000.

Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2024 (punti da 341 a 352) con il codice 15.

Obbligo di sistemi di pagamento tracciabili

Dall’anno d’imposta 2020 le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale sono sottoposte, ai fini della detrazione, all’obbligo di effettuazione del pagamento mediante sistemi di pagamento “tracciabili”.

Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.).

Spese rimborsate dal datore di lavoro non detraibili

Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2022 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella CU 2024 (punti da 701 a 706) con il codice 15. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.

Documentazione necessaria e da conservare

Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dal soggetto che presta l’assistenza e dalla prova del pagamento tracciato.

La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l’assistenza.

Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo.

Inoltre, se le prestazioni di assistenza sono rese da:

  • una casa di cura o di riposo, la documentazione deve certificare distintamente i corrispettivi riferiti all’assistenza rispetto a quelli riferibili ad altre prestazioni fornite dall’istituto ospitante (Circolare 16.03.2005 n. 10, risposta 10.8);
  • una cooperativa di servizi, la documentazione deve specificare la natura del servizio reso;
  • un’agenzia interinale, la documentazione deve specificare la qualifica contrattuale del lavoratore.

La detrazione per badanti ed addetti all’assistenza è cumulabile con la deduzione spettante per i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici, che sono deducibili nel limite di 1.549,37 euro.

Per le cooperative di servizi e le agenzie interinali la fattura deve recare i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento, i dati identificativi della cooperativa o dell’agenzia e la specificazione della natura del servizio reso.

E’ inoltre necessario essere in possesso della Certificazione medica attestante lo stato di non autosufficienza o autocertificazione attestante il possesso della certificazione medica.

Infine, se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, autocertificazione attestante che il familiare rientra tra quelli indicati nell’art. 433 c.c.

Ecco l’elenco completo della documentazione occorrente:

  • Fattura o ricevuta rilasciata dal soggetto che ha erogato la prestazione contenente gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l’assistenza;
  • L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio;
  • In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati;
  • Per le cooperative di servizi e le agenzie interinali la fattura deve recare i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento, i dati identificativi della cooperativa o dell’agenzia e la specificazione della natura del servizio reso;
  • Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella fattura o ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo;
  • Certificazione medica attestante lo stato di non autosufficienza o autocertificazione attestante il possesso della certificazione medica;
  • Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, autocertificazione attestante che il familiare rientra tra quelli indicati nell’art. 433 c.c.

Come indicare sul 730/2024 la spesa per badante

Vediamo ora come “scaricare” i costi della badante, ossia come beneficiare della detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta nell’anno d’imposta 2023.

Per l’anno 2024, sarà possibile dichiarare la spesa e beneficiare della detrazione nella dichiarazione dei redditi del 2025.

La detrazione fiscale per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana va dichiarata nel modello 730/2024 nel quadro E – Oneri e Spese. E più precisamente va indicato nei righi da E8 a E10 con il codice spesa 15.

Le istruzioni precisano che la detrazione per le spese di assistenza non spetta, dunque, quando la non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie (come, per esempio, nel caso di assistenza ai bambini).

Inoltre ribadisce che il contribuente può fruire della detrazione, fino a un importo massimo di 2.100 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 40.000 euro. Nel limite di reddito deve essere computato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

Il limite di 2.100 euro è riferito al singolo contribuente a prescindere dal numero delle persone cui si riferisce l’assistenza. Ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l’importo da indicare in questo rigo non può superare 2.100 euro. Se più familiari hanno sostenuto spese per assistere lo stesso familiare, il limite massimo di 2.100, euro deve essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.

Il contribuente quindi nel rigo da E8 a E10 del quadro E – Oneri e spese del modello 730 del 2024 deve indicare la spesa effettivamente sostenuta e considerare che può beneficiare della detrazione fiscale del 19% fino a 2.100 euro e quindi di un effettivo risparmio sull’Irpef del 19% di 2.100 euro, quindi di 399 euro che vanno a ridurre l’imposta Irpef lorda calcolata nel 730 stesso.

L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 15.

Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2023  che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 15.

Spese per badanti nel modello 730 precompilato 2024

Le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale non sono inserite automaticamente nel 730 precompilato. Sarà cura del contribuente che le ha sostenute andarle a dichiarare nel quadro E – Oneri e spese ai righi da E8 a E10 indicando il codice 15.

Va infatti ricordato che il modello 730 precompilato può essere modificato dal contribuente qualora vi siano errori o omissioni e qualora i dati da dichiarare non facciano parte degli oneri e delle spese già considerate dall’Agenzia delle Entrate e già inserite nel 730 precompilato.



 

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