In particolare, nell’art. 2 del decreto legge, che è diviso in due parti, è prevista un’importante agevolazione contributiva che riguarda i soli territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. La seconda parte, invece, di carattere generale, consiste nella reintroduzione degli elenchi trimestrali di variazione, delle giornate dei lavoratori agricoli a tempo determinato.
Il rapporto di lavoro in agricoltura
I lavoratori agricoli subordinati sono coloro che prestano la propria attività alle dipendenze di imprenditori agricoli, ossia di quegli imprenditori che esercitano la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l’allevamento di animali e attività con queste connesse.
I lavoratori in questione soggiacciono a una normativa in parte diversa rispetto a quella prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Ciò in quanto il settore agricolo è caratterizzato dall’influenza degli agenti atmosferici e dalla stagionalità dei prodotti.
Per tali ragioni nel mercato del lavoro agricolo vi è una netta prevalenza di contratti a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato. E non solo, nel lavoro agricolo, i lavoratori assunti sono in prevalenza inquadrati come operai.
Categorie di lavoratori agricoli subordinati
Quest’ultima categoria è poi a sua volta suddivisa tra operai tempo indeterminato (OTI) e operai a tempo determinato (OTD).
Il contratto di lavoro a tempo determinato
In particolare, con riferimento alla sola categoria degli operai, l’esclusione in questione comporta:
– la mancanza dell’obbligo di indicare per iscritto le ragioni dell’apposizione di un termine al contratto, anche se superati i 12 mesi.
– l’assenza di limitazioni alla proroga del contratto a termine e degli intervalli in caso di successione di contratti. Se l’operaio agricolo a tempo determinato viene riassunto con contratto a termine immediatamente dopo la scadenza del primo contratto o viene riassunto con contratto a termine entro 10 o 20 giorni dalla scadenza, il rapporto non viene considerato a tempo indeterminato fin dalla data di stipulazione del primo contratto.
Mentre, tali esclusioni, non operano per le altre categorie: impiegati, quadri, dirigenti, per i quali dunque si applicherà la normativa vigente anche negli altri settori non agricoli.
L’assunzione con contratto a termine può avvenire:
a) per la esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario o assunti per fase lavorativa o per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto;
b) per l’esecuzione di più lavori stagionali e/o per più fasi lavorative nell’anno, ai quali l’azienda è comunque tenuta a garantire un numero di giornate di occupazione superiore a 100 annue. In tal caso nel contratto individuale devono essere indicati i periodi presumibili di impiego, per i quali l’operaio garantisce la sua disponibilità pena la perdita del posto di lavoro nelle fasi successive e della garanzia occupazionale, salvo comprovati casi di impedimento oggettivo;
c) di durata superiore a 180 giornate di effettivo lavoro, da svolgersi nell’ambito di un unico rapporto continuativo.
Somministrazione nel lavoro agricolo
Altre tipologie di contratti
Il contratto di lavoro agricolo può essere anche part time o intermittente.
Orario di lavoro
– i riposi intermedi;
– il tempo per andare e tornare dal campo o dal posto di lavoro;
– il tempo necessario per la martellatura della falce.
In ogni caso, l’orario di lavoro e il riposo degli operai agricoli sono compiutamente disciplinati dal CCNL Operai Agricoli e Florovivaisi.
Le novità del decreto Agricoltura (D.L. n. 63/2024)
Alla luce della concomitanza di congiunture avverse, come il perdurare del conflitto in Ucraina e la diffusione di fitopatie (malattie che colpiscono le piante), essendo il settore dell’agricoltura in una persistente situazione di crisi che determina gravi ripercussioni sul tessuto economico e sociale del nostro Paese, il Governo è intervenuto per ovviare a tali problematiche.
In particolare, vi sono stati:
– interventi a tutela delle imprese del settore agroalimentare e della pesca e per la trasparenza dei mercati (Capo I del D.L.);
– misure urgenti per il contrasto della diffusione della peste suina africana (psa), della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina, nonché per il contenimento del granchio blu (Capo II);
– misure urgenti per il rafforzamento dei controlli nel settore agroalimentare;
– norme in materia faunistica e venatoria nonché misure in materia di utilizzo della risorsa idrica e di rafforzamento delle politiche del mare (Capo IV).
Le specifiche misure per il lavoro
L’art. 2 del decreto legge in esame ha poi inserito due novità importanti, in tema di rapporti di lavoro:
1) agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricoli per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. Sicchè, viene formalmente esteso per tutto il 2024 l’esonero contributivo riconosciuto a favore delle imprese agricole che risiedono nelle zone agricole svantaggiate anche all’interno di alcuni selezionati comuni ubicati all’interno delle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Molise.
Conseguentemente, è possibile che un’azienda agricola con sede legale in diverso territorio possa godere del beneficio per i lavoratori occupati per la coltivazione dei terreni ubicati nelle zone alluvionate. Ma ciò sarà possibile anche per le cosiddette “imprese senza terra”. È il caso, ad esempio, dell’azienda di import-export di ortofrutta con sede legale in un’altra regione e che si occupa di raccogliere direttamente il prodotto acquistato coltivato nei territori cui l’art. 2 del decreto Agricoltura si rivolge.
2) pubblicazione degli elenchi dei lavoratori agricoli trimestralmente. A seguito del decreto legge in disamina, l’INPS deve nuovamente pubblicare online con cadenza trimestrale gli elenchi dei lavoratori agricoli subordinati, sulla base dei dati contributivi e retributivi denunciati tramite il modello DMAG.
Ma non solo. Qualora dal luglio 2020 l’INPS non avesse provveduto a notificare individualmente le variazioni di giornate, come una sorta di sanatoria, potrà pubblicare entro il 31 dicembre di quest’anno un elenco straordinario dei provvedimenti di variazione non validamente notificati individualmente agli interessati.
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