In caso di mutamento del rito nel procedimento di sfratto, il contributo unificato si paga per intero. Lo ha chiarito una nota del Ministero della Giustizia sul canale Filodiretto, in risposta alla domanda formulata dai dirigenti amministrativi dei Tribunali di Sciacca e di Trieste.
Un’interessante chiarimento in tema di contributo unificato, arriva dal canale Filodiretto del Ministero della Giustizia, il servizio di comunicazione diretta tra uffici giudiziari e ministero che aiuta a risolvere le problematiche interpretative nei casi concreti di organizzazione dei servizi amministrativi.
Il caso sottoposto a Via Arenula, riguarda il pagamento del contributo unificato nel procedimento di sfratto, a seguito di mutamento del rito in seguito ad opposizione dell’intimato (artt. 665 e 667 c.p.c.)
La questione, posta quasi contemporaneamente dai dirigenti amministrativi dei Tribunali di Sciacca e di Udine, è relativa all’importo del contributo unificato per la fase di merito dei procedimenti di sfratto, quando a seguito dell’opposizione dell’intimato, subisce il mutamento del rito trasformandosi in un processo a cognizione piena.
Per rispondere alla domanda, via Arenula ricostruisce la casistica che può presentarsi, distinguendo la fase sommaria da quella di merito.
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1. Contributo unificato per la fase sommaria
Nella fase sommaria del procedimento per convalida di licenza o sfratto per finita locazione o di sfratto per morosità, l’attore, quando si costituisce in giudizio, è tenuto a versare il contributo unificato calcolato sul valore della domanda e dimezzato in base all’art. 13 comma 3 del TUSG (d.p.R n. 115/2002).
Se l’intimato si limita a svolgere opposizione, cioè a chiedere il rigetto della convalida, non è tenuto a versare alcun contributo unificato perché l’opposizione non contiene alcuna domanda giudiziale propriamente intesa (art. 99 c.p.c.).
Se invece l’intimato si oppone alla convalida e contestualmente propone domanda riconvenzionale o formula istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, è tenuto a pagare un autonomo contributo unificato parti al valore della propria domanda (art. 14 comma 3 TUSG), dimezzato in base all’art. 13 TUSG. Lo stesso vale nel caso di intervento autonomo del terzo in questa fase sommaria.
2. Procedimento di merito in seguito ad opposizione
In caso di procedimento di intimazione di licenza o sfratto per finita locazione o di sfratto per morosità, l’opposizione determina il mutamento del rito (art. 667 c.p.c.) e apre alla fase di merito a cognizione piena. In questo caso, con il provvedimento che dispone il mutamento del rito, precisa il Ministero, si instaura un autonomo processo di cognizione ordinaria, per il quale deve essere verso un nuovo contributo unificato, stavolta per intero e senza dimezzamento.
3. Quando va pagato il contributo per la fase di merito
Presupposto per il pagamento del nuovo CU, è la costituzione in giudizio delle parti che avviene al momento del deposito delle memorie integrative nel termine assegnato ex art. 426 c.p.c.
Questo comporta, secondo Via Arenula, che ai fini del pagamento del CU per intero non si debba guardare all’iscrizione ex novo a ruolo da parte dell’ufficio, ma al deposito delle memorie integrative.
Di conseguenza se nessuna delle parti deposita la propria memoria e non viene dunque formalizzata la costituzione in giudizio, e le parti non compaiono alle due udienze successive, il procedimento viene dichiarato estinto ex art. 309 c.p.c. e non si può attivare nessuna procedura di recupero del contributo unificato.
4. Chi paga il contributo per la fase di merito
Il pagamento del CU deve invece avvenire quando l’attore già intimante si costituisce nella fase di merito depositando la propria memoria.
Il valore del Contributo è commisurato al valore della domanda e dovrà essere pagato per intero, a prescindere da quello già pagato nella fase sommaria.
Il convenuto (intimato) che a sua volta si costituisce in giudizio mediante deposito della memoria integrativa, e che svolge domanda riconvenzionale ex novo o coltivi la riconvenzionale già formulata nella fase sommaria o formuli o coltivi la chiamata di terzo dovrà pagare un nuovo ed autonomo contributo unificato, a prescindere da quello già pagato nella fase sommaria, per intero e commisurato al valore della propria domanda.
Se invece il convenuto intimato si costituisce per primo, depositando la propria memoria integrativa, sarà tenuto al pagamento del contributo per intero, calcolato sul valore della domanda avversaria svolta nell’intimazione di sfratto per finita locazione o per morosità.
Se svolge anche domande proprie, dovrà pagare il contributo sempre per intero, ma calcolato sul valore dell’intero procedimento, dato dalla somma delle domande proposte in via principale e in via riconvenzionale.
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