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La pensione è un miraggio? Molti temono di sì. Si comincia a lavorare tardi, si vive più a lungo quindi si va in pensione sempre più avanti con gli anni. E soprattutto le carriere lavorative sono discontinue e si creano spesso dei “buchi contributivi” che rischiano di compromettere la prestazione previdenziale futura e l’entità dell’assegno di quiescenza.

Il riscatto contributivo è uno strumento che si può utilizzare proprio per provare a colmare questi “buchi” e allungare l’elenco dei contributi versati nel tempo, prima del momento della pensione. La legge di Bilancio 2024 ha introdotto alcune possibilità per procedere al riscatto contributivo e in questi giorni l’Inps ha definito con propria circolare le modalità per accedere a questa possibilità.

Due le condizioni richieste per i richiedenti del riscatto contributivo:

  • Iscritti al sistema previdenziale (cioè chi ha già versato almeno un contributo obbligatorio) dopo il 31 dicembre 1995

  • Non ancora pensionati (cioè l’eventuale riscatto non può essere utilizzato per un ricalcolo della pensione).

Si possono riscattare solo i periodi non coperti da contribuzione: il mancato versamento dei contributi obbligatori da parte di un datore di lavoro, in costanza di un rapporto di lavoro, non possono essere riscattati, ma devono essere riscossi con altre procedure e intimazioni.

Il periodo non coperto da contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi. Il periodo deve collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e precedente al 1° gennaio 2024. Si tratta di cinque anni di riscatto contributivo che si possono sommare ad altri riscatti contributivi richiesti e ottenuti.

Il periodo da ammettere a riscatto non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da precedente riscatto, non solo presso il Fondo cui è presentata la domanda stessa, ma anche in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti e il regime previdenziale dell’Unione europea o i singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o dei Paesi convenzionati).

Ma quindi quali sono i periodi riscattabili?

  • Lavoro part time. Per quanto riguarda il riscatto dei periodi di lavoro part time, questo può essere effettuato soltanto se vi sono delle settimane scoperte: in pratica, se, in base al numero di ore e alla retribuzione, non sono stati versati i contributi pari al minimale Inps richiesto in un determinato periodo, le settimane contribuite risultano ridotte.

  • Formazione professionale, studio, ricerca. Questi periodi possono essere riscattati solo se portati a termine e, quindi, solo se è stato conseguito il certificato professionale o il titolo accademico. Per quanto riguarda i periodi di studio, è possibile riscattarne anche più di uno, ad esempio due lauree; sono poi riscattabili i diplomi di alta formazione artistica e musicale.

  • Lavoro all’estero. Un’altra possibilità di riscatto è quella relativa ai periodi di lavoro all’estero presso Paesi che non sono convenzionati con l’Italia, ovvero presso quei Paesi che non fanno parte dell’Unione Europea e non hanno stretto accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale.

  • Astensione facoltativa per maternità. I periodi di congedo parentale al di fuori del rapporto di lavoro, se non sono già coperti da un’altra forma di assicurazione possono essere riscattati, per un massimo di 6 mesi per ciascuna maternità.

  • Intervalli tra lavori stagionali, temporanei, part time e discontinui. Gli archi di tempo scoperti da contributi, collocati tra lavori discontinui, stagionali o temporanei possono essere riscattati, se successivi al 31 dicembre 1996. Lo stesso vale per i periodi non lavorati, in caso di impiego part time. Gli interessati devono provare, però, il permanere dello stato di disoccupazione per tutto il periodo che deve essere riscattato.

  • Servizio civile. Il servizio civile volontario, reso dal 1° gennaio 2009, può essere riscattato; il vecchio servizio civile alternativo al servizio militare di leva, invece, dà luogo all’accredito dei contributi figurativi.

Il calcolo dell’onere del riscatto deve essere verificato e calcolato ogni volta. Sarà valutato secondo il “sistema contributivo”. La base di calcolo dell’onere è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto.

Tale retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati. E’ evidente che il maggior vantaggio del riscatto, così come avviene per il riscatto della laurea, è per i lavoratori giovani che abbiano avuto ancora pochi contributi e basse retribuzioni.

 

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