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Per tutto il 2024 potresti accedere all’Ecobonus risparmio energetico al 65 % per l’acquisto di condizionatori, climatizzatori e pompe di calore. Chi può, per quali immobili, quali interventi, documentazioni e pratica Enea.

L’installazione di un condizionatore, climatizzatore o pompa di calore (spesso si tratta della medesima macchina che svolte tutte queste funzioni) è un’intervento ben visto dai governi. L’interesse per queste macchine è da ricercare nel risparmio energetico che generano. Questo interesse si traduce in agevolazioni per l’utente finale.

Basti pensare che, l’intervento è agevolabile tramite quattro differenti bonus:

    • bonus casa al 50%;
    • Superbonus, con aliquote detrattive che variano tra il 70% (2024) e il 65% (2025);
    • ecobonus al 65% (70 o 75% nel caso di condomini);
    • conto termico.

In questa guida, oltre a valutare quando utilizzare un bonus a discapito di un altro, ci focalizzeremo sul più conveniente rapporto facilità di accesso / ritorno economico, l’ecobonus al 65%.

Ecobonus, Superbonus, bonus casa o conto termico?

Come ti accennavo, la posa in opera del condizionatore potrebbe essere agevolata tramite tre differenti bonus. Ovviamente, potresti sceglierne solo uno.

Nel caso di SuperEcobonus o Ecobonus 65% si potrà beneficiare della detrazione solo qualora l’intervento consistesse in una sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale esistente.

Ne segue che, ti consigliere di sfruttare il bonus casa (anche detto bonus ristrutturazione):

      • se stessi installando un climatizzatore senza sostituire alcun generatore;
      • se il condizionatore / climatizzatore raffrescasse e non riscaldasse. Cosa rara!

In soldoni, il bonus casa conviene solo in questi casi.

Un’altra motivazione che spinge i contribuenti a propendere per il bonus casa è l’accesso al bonus mobili. Difatti, aderendo al bonus ristrutturazioni, potresti detrarre anche le spese sostenute per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici.

Ah, il bonus casa è sfruttabile solo sulle unità a destinazione residenziale!

Vediamo quando utilizzare gli altri incentivi ed in particolare il SuperEcobonus che gode delle aliquote più convenienti. Potrei liquidare la questione dicendoti che, qualora dovessi sostituire il generatore, potresti optare per il Superbonus e recuperare fino al 70% della spesa sostenuta nel 2024. Tuttavia, per ottenere questo beneficio dovresti migliorare le performance termiche complessive della tua abitazione (villetta o addirittura del condominio), garantendo il salto di due classi dell’attestato di prestazione energetica APE. Per far ciò, oltre alla sostituzione del generatore con una pompa di calore, dovresti realizzare altri interventi quali ad esempio il cappotto termico, l’installazione impianto fotovoltaico ecc. tali da garantire il passaggio di due classe dell’APE. E’ inutile sottolinearti che converrebbe aderire al Superbonus solo qualora dovessi riqualificare massivamente la tua abitazione.

Esiste inoltre, il conto termico, per cui è possibile ottenere direttamente una restituzione fino al 65% della spesa sostenuta. Tuttavia è una procedura abbastanza complessa e necessiti di un professionista.

Bene, in tutti gli altri casi, che sono parecchi, conviene aderire all’Ecobonus 65% (70% e 75% nel caso di condomini):

In cosa consiste l’Ecobonus?

Ai sensi del comma 347, articolo 1, Legge 296/2006, potresti recuperare il 65% della spesa sostenuta qualora:

sostituissi, integralmente o parzialmente, l’impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza, anche con sistemi geotermici a bassa entalpia;

Ribadisco come l’intervento debbe configurarsi come sostituzione integrale o parziale del vecchio impianto termico e non come nuova installazione (vedi FAQ n. 20 e 21bis ENEA).

 

Quindi, sostituendo ad esempio il vecchio impianto a caldaia e radiatori con un sistema a pompa di calore, potresti recuperare, tramite delle detrazioni dalle future tasse IRPEF o IRES (in caso di società), il 65% delle spese sostenute.

Chi può accedere all’Ecobonus anche senza ristrutturazione?

Possono aderire all’ecobonus tutti i contribuenti che:

sostengono le spese di riqualificazione energetica;

posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio;

I contribuenti potrebbero essere:

      • persone fisiche;
      • società di persone: società semplice SS, società in nome collettivo SNC; società in accomandita semplice SAS;
      • società di capitali: società a responsabilità limitata semplificata SRLS, società per azioni SPA, società a responsabilità limitata SRL, società in accomandita per azioni SAPA.

La convenienza dell’ecobonus sta nell’ampia platea di beneficiari, ma anche sulla vastità di immobili su cui potresti potenzialmente intervenire. Bonus ristrutturazione e Superbonus interessano per lo più persone fisiche e immobili residenziali.

Per quali edifici?

L’ecobonus viene concesso per interventi realizzati su qualsiasi tipo di immobile, di qualunque categoria catastale, a condizione che:

– alla data della richiesta di detrazione, siano “esistenti” ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso in regola con il pagamento di eventuali tributi;

– siano dotati di impianto termico.

Potresti aderire su negozi, abitazioni, laboratori, uffici, capannoni industriali, magazzini ecc.

Infine, potresti intervenire sia su beni merce, patrimoniali che strumentali (risoluzione 34/2020 del 25 giugno).

Aliquota e limite massimo detraibile

E’ possibile detrarre il 65% delle spese totali sostenute e il limite massimo di detrazione ammissibile è di 30.000 € per unità immobiliare. Ciò significa che, potresti spendere fino a 46.153,84 €, il cui 65% è, giustappunto, 30.000 €. Mentre, per i condomini sale l’aliquota al 70% o al 75% in base alle performance raggiunte e la detrazione massima è di 30.000 € moltiplicato per il numeroo di unità di cui è composto l’edificio (comprese le pertinenze anche non riscaldate).

Efficienza

Per accedere all’ecobonus, le pompe di calore oggetto di installazione devono garantire una certa efficienza dimostrabile attraverso il coefficiente di prestazione (COP/GUE) e, qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi fissati nell’allegato F del Decreto Requisiti 2020;

Qualora installassi una pompa di calore elettrica dotata di variatore di velocità (inverter), questi valori verrebbero ridotti del 5%;

Spese agevolabili:

Tra le spese rientranti nell’ecobonus abbiamo:

– smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione esistente;

– fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte dell’impianto termico esistente con un impianto a pompa di calore;

– eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di accumulo, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione;

– spese per le prestazioni professionali (geometra, architetto o ingegnere) necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria.

 

Documentazione da produrre

Al termine dei lavori, dopo aver liquidato ogni fattura tramite bonifico parlante, entro 90 giorni successivi alla fine dei lavori dovrai comunicare alcuni dati dell’intervento all’Enea.

Tutto ciò dovrai effettuarlo tramite l’apposito sito web enea. Non preoccuparti, ho realizzato un super video sulla procedura passo passo. Non potrai sbagliare.

Documentazione da richiedere e conservare.

Oltre ad inviare la comunicazione Enea che genera quale protocollo la “scheda descrittiva ENEA”, dovrai richiedere e conservare:

Documentazione di tipo tecnico:

1.  l’asseverazione redatta ai sensi dell’art. 8 del D.M. 6.08.2020, attestante la rispondenza ai pertinenti requisiti tecnici richiesti e comprendente la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi. Insieme all’asseverazione va redatto il computo metrico. Per le pompe di calore di potenza termica utile non superiore a 100 kW,l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore attestante il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra. Nei casi in cui l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore/installatore, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’allegato I al D.M. 6.08.2020. Qualora optassi per cessione del credito o sconto in fattura, la congruità dei prezzi ti sarà comunque richiesta;

2. scheda tecnica della pompa installata;

3. dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 e libretto di impianto.

Documentazione di tipo amministrativo:

fatture relative alle spese sostenute;

ricevuta del bonifico bancario o postale parlante, che rechi chiaramente come causale l’intervento, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;

– ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

Quando l’installazione della pompa di calore può ricadere in Ecobonus?

Nel caso in cui installassi una pompa di calore non in sostituzione di un generatore esistente (caldaia o vecchia pompa di calore), sicuramente potresti sfruttare il solo bonus ristrutturazione al 50%. L’ecobonus è accessibile nel solo caso di sostituzione.

Mentre, nel caso di sostituzione, quando potresti accedere all’ecobonus 65%? Dipende dalla presenza o meno della caldaia.

L’Enea, all’interno della FAQ 5D sostiene che l’installazione di un condizionatore con funzione anche di pompa di calore, in una casa già dotata di impianto di riscaldamento con caldaia a gas, non è agevolabile con ecobonus, in quanto costituisce integrazione ad un impianto di climatizzazione invernale già esistente, NON SOSTITUZIONE.

E’ ammesso l’ecobonus in presenza di caldaia, qualora quest’ultima venga destinata, successivamente alla posa della pompa di calore, alla sola produzione di acqua calda sanitaria. L’ENEA, nonstante l’Art.2 comma 1e) del “DM Requisiti” 6.08.2020, richiede lo smantellamento del vecchio generatore. Tuttavia, ritiene che il vecchio generatore possa anche non essere rimosso e assolvere unicamente alla produzione di (ACS) a condizione che siano realizzati interventi che non consentano con operazioni semplici ad eseguirsi, il ripristino del suo funzionamento per il riscaldamento. Tale condizione deve essere asseverata da un tecnico abilitato. (FAQ 7.D)

Potrebbe essere interessante anche la FAQ 8.D che prevede la sostituzione di una sola porzione di impianto di riscaldamento esistente:

Ho intenzione di riqualificare energeticamente l’impianto termico del mio appartamento, che attualmente è costituito da un’unica caldaia. Pensavo di fare in modo che la caldaia riscaldasse parte dell’immobile e che l’altra parte venisse riscaldata da un sistema di pompe di calore ad alta efficienza. Interpretando il comma 1e) dell’Art.1 del DM “Requisiti” 6.08.2020 che ammette gli interventi di sostituzione integrale o parziale di impianti termici con impianti dotati di caldaie a condensazione e/o pompe di calore ad alta efficienza, consultato il MiSE, per il quale l’obiettivo principale è il conseguimento dell’efficienza energetica, qualora l’intervento proposto assicuri un risparmio di energia primaria per la climatizzazione invernale (dimostrato da una relazione asseverata da parte di un tecnico abilitato) almeno pari a quello che si avrebbe con la sostituzione della caldaia esistente con una a condensazione e, ancora, le pompe di calore posseggano i requisiti tecnici indispensabili per usufruire delle detrazioni ai sensi del comma 347 della legge finanziaria, riteniamo l’intervento descritto agevolabile ai sensi di questo comma.

Spero che l’articolo ti sia stato utile. A presto, Vincenzo.

 

 

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