Visto di conformità, requisiti e asseverazione di congruità dei
prezzi
Ai fini dell’opzione per la cessione o lo sconto riferiti al
Superbonus prevista dall’art. 121 del decreto legge n. 34 del 2020,
è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi
alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che
danno diritto alla detrazione. Dal 12 novembre 2021, è stato esteso
l’obbligo del visto di conformità anche al caso in cui il
Superbonus sia utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei
redditi, fatta eccezione per il caso in cui la dichiarazione è
presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo
della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle
entrate ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta
l’assistenza fiscale.
Il visto di conformità è rilasciato, ai sensi dell’art. 35 del
d.lgs. n. 241 del 1997, dai soggetti incaricati della trasmissione
telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri,
periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili
dell’assistenza fiscale dei CAF che sono tenuti a verificare la
presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai
professionisti incaricati.
La verifica della congruità della spesa, ai fini della relativa
attestazione ai sensi dell’allegato A del citato decreto
ministeriale 6 agosto 2020, va effettuata al momento del
sostenimento delle spese stesse utilizzando il prezzario vigente a
tale data.
Come chiarito in alcune circolari del Fisco, per le persone
fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non
commerciali, in applicazione del criterio di cassa, le spese si
intendono sostenute alla data dell’effettivo pagamento. In caso di
sconto ”integrale” in fattura (e, dunque, in assenza di un
pagamento), occorre fare riferimento alla data di emissione della
fattura da parte del fornitore.
Per gli interventi di efficientamento energetico vanno, inoltre,
rispettati i requisiti minimi previsti dai decreti di cui all’art.
14, comma 3-ter, del decreto legge n. 63 del 2013:
- dei requisiti tecnici individuati rispettivamente dai d.m. 19
febbraio 2007 e d.m. 6 agosto 2020 (“Requisiti”); - dei requisiti di miglioramento energetico complessivo, da
dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE
“convenzionale”), prima e dopo l’intervento, rilasciato da un
tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata e
previsto rispettivamente dai d.m. 19 febbraio 2007 e d.m. 6 agosto
2020 (“Requisiti”); - dei requisiti di conformità degli interventi alla normativa
nazionale e locale in tema di sicurezza e di efficienza energetica,
compreso il d.m. 26 giugno 2015 (“Requisiti minimi”).
Per accedere al Superbonus, il doppio passaggio di classe è da
verificare, mediante gli appositi attestati di prestazione
energetica (APE) convenzionali, ante e post intervento, per i soli
fabbricati/condomìni che realizzano l’intervento. Pertanto, ad
esempio, nel caso di sostituzione di un impianto centralizzato che
serve tutti i fabbricati che compongono il condominio o tutti i
condomìni di un “supercondominio”, il doppio passaggio di classe
può essere verificato con riferimento ai singoli fabbricati. Ciò
comporta che, qualora in un condominio costituito da più edifici la
sostituzione dell’impianto termico centralizzato non consenta il
miglioramento di 2 classi energetiche, ma tale risultato è
raggiunto solo per alcuni edifici oggetto di ulteriori interventi
“trainanti” o “trainati”, possono accedere al Superbonus solo i
condòmini che possiedono le unità immobiliari all’interno degli
edifici oggetto dei predetti ulteriori interventi.
È necessario richiedere, sia ai fini dell’utilizzo diretto in
dichiarazione del Superbonus che dell’opzione per la cessione o lo
sconto, per gli interventi antisismici, l’asseverazione redatta dai
professionisti incaricati della progettazione strutturale,
direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le
rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini
o Collegi professionali di appartenenza, che attesta il rispetto
dei requisiti tecnici e la corrispondente congruità delle spese
sostenute in relazione agli interventi agevolati in base alle
disposizioni di cui al d.m. 28 febbraio 2017, n. 58, modificato dai
d.m. n. 65 del 2017, n 24 del 2020 e n. 329 del 2020.
Non va, invece, attestata, ai fini del Superbonus, nonché
dell’opzione di cui all’art. 121, la congruità delle spese
sostenute per l’acquisto delle case antisismiche atteso che, in
tale ipotesi, la detrazione è commisurata al prezzo della singola
unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita e
non alle spese sostenute dall’impresa in relazione agli interventi
agevolati.
Gli acquirenti delle case antisismiche, pertanto, possono
beneficiare del Superbonus anche in presenza di un’asseverazione
predisposta con il modello previgente (ferma restando la
sussistenza degli ulteriori requisiti).
Per gli interventi di riduzione del rischio sismico, i
professionisti incaricati della progettazione strutturale, della
direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico secondo
le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai
collegi professionali di appartenenza:
- asseverano l’efficacia degli interventi al fine della riduzione
del rischio sismico, in base alle disposizioni del d.m. n. 58 del
2017. Più precisamente, asseverano la classe di rischio sismico
dell’edificio prima dell’intervento e quella conseguibile a seguito
dell’esecuzione dell’intervento progettato; - attestano la congruità delle spese sostenute in relazione agli
interventi agevolati (tranne nell’ipotesi di acquisto di case
antisismiche).
Al termine dei lavori, il direttore dei lavori e il collaudatore
statico (ove nominato) attestano, per quanto di rispettiva
competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto
depositato, come asseverato dal progettista.
Le asseverazioni devono essere rilasciate al termine dei lavori
e per ogni stato di avanzamento dei lavori (SAL) e attestano i
requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva
realizzazione.
Per gli interventi di efficientamento energetico,
l’asseverazione è trasmessa esclusivamente per via telematica
all’ENEA. L’asseverazione relativa allo stato finale va trasmessa
entro 90 giorni dalla data di fine lavori.
Per gli interventi antisismici, le asseverazioni e le
attestazioni sono depositate presso lo sportello unico competente
di cui all’art. 5 del TUE.
La non veridicità delle attestazioni e delle asseverazioni
determina la decadenza dal beneficio. Il rilascio di
un’asseverazione da parte di un soggetto non abilitato a farlo non
consente di accedere alla predetta agevolazione.
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