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Dalla prima casa al quinto dello stipendio, al minimo vitale della pensione: tutti i beni che non si possono pignorare.

Spesso ci si chiede quali sono i limiti al pignoramento dei beni di un debitore. Ad esempio, è possibile potrebbe pignorare un immobile, o addirittura la prima casa, in presenza di un debito di poche centinaia di euro? Esiste un limite al di sotto del quale sarebbe impossibile bloccare lo stipendio? Si può mettere all’asta un appartamento all’interno del quale vivono anziani, bambini o disabili?

Non tutti sanno che i limiti al pignoramento sono previsti, quasi esclusivamente, per i debiti maturati nei confronti dell’Agente per la riscossione esattoriale (che, come noto, per i tributi locali è Agenzia Entrate Riscossione mentre per i tributi dovuti a Comuni, Province e Regioni è rappresentato da società private con cui l’ente locale ha stretto un’intesa).

In altri termini si parla di quei debiti che derivano dal mancato pagamento di tasse, imposte o sanzioni e che spesso sono accompagnati dalla notifica di una cartella esattoriale.

I creditori privati incontrano invece pochi vincoli, per lo più dettati in tema di pignoramento mobiliare, dello stipendio, della pensione e degli strumenti necessari all’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale.

In questo breve articolo elencheremo tutti i limiti di pignoramento previsti dall’attuale normativa.

Limiti pignoramento sulla casa

La cosiddetta prima casa non può essere pignorata solo quando il creditore è l’Agente per la riscossione esattoriale (il credito è pertanto rappresentato dalle cartelle di pagamento).

Il creditore privato invece può disporre liberamente il pignoramento immobiliare a prescindere dall’importo per il quale agisce: non esiste infatti un limite minimo al di sotto del quale non sia possibile mettere all’asta l’abitazione del debitore.

Per il divieto di pignoramento della prima casa da parte del fisco è però necessario che sussistano alcuni presupposti:

  • l’abitazione non deve essere di lusso (ossia accatastata nelle categorie A/1, A/8 e A/9);
  • la residenza del debitore deve essere fissata all’interno di tale immobile;
  • la casa sia adibita a civile abitazione (è quindi possibile il pignoramento di un terreno o un magazzino);
  • il debitore non deve possedere altri immobili, di qualsiasi tipo (anche solo per quote).

Se viene meno anche uno solo di tali requisiti il pignoramento immobiliare è possibile. In tal caso sarà pignorabile sia la “prima” che le altre case. Ma ciò solo a condizione che:

  • sulla casa sia stata prima iscritta ipotecata e da tale momento siano decorsi sei mesi;
  • il debito sia superiore a 120.000
  • il valore dell’intero patrimonio immobiliare del debitore sia superiore a 120.000 euro.

Al contrario, i creditori privati non incontrano limiti di questo tipo. Sicché una banca, un fornitore, la controparte che abbia vinto una causa, il condominio o chiunque altro potrà pignorare la prima casa del debitore anche se il credito è di poche centinaia di euro. L’unica valutazione che farà il creditore è di “opportunità economica”: il pignoramento immobiliare è lungo e costoso, ma anche incerto. Sicché è inverosimile (seppure astrattamente possibile) che per un credito di poche centinaia di euro si metta all’asta la casa del debitore (seppure è il metodo migliore per recuperare le somme).

Limiti all’ipoteca

Un creditore privato può iscrivere ipoteca per qualsiasi credito, anche per pochi euro.

Al contrario, l’Agente per la riscossione esattoriale può farlo solo per crediti da 20.000 euro. E, in questo caso, è legittima l’ipoteca anche sulla prima casa (che però, come visto sopra, non potrà essere pignorata).

Ma poiché il pignoramento dell’Esattore è possibile solo a partire da 120.000 euro di debito (come detto nel precedente paragrafo), vorrà dire che nella forbice tra 20.000 e 120.000 euro si inseriscono ipotesi in cui l’Esattore potrà solo iscrivere l’ipoteca ma non procedere poi con la vendita forzata dell’immobile.

Limiti pignoramento stipendio

Il creditore privato può pignorare non più di un quinto dello stipendio netto del debitore. Non si tiene conto di eventuali cessioni del quinto in quanto atti volontari.

Se sussistono altri pignoramenti precedenti, il successivo si accoda e parte solo dopo che il primo creditore si sia soddisfatto. È tuttavia possibile un pignoramento contemporaneo di due quinti dello stipendio se i creditori appartengono a classi diverse.

Le classi di crediti sono tre:

  • crediti alimentari (dovuti per stipendio e alimenti);
  • crediti fiscali;
  • altri crediti.

Ad esempio è possibile il pignoramento contemporaneo del quinto per cartelle esattoriali e per il condominio o per l’assegno di mantenimento all’ex moglie e per l’Imu, ma non è possibile quando si tratta di due diverse cartelle o di due crediti privati.

Se però il pignoramento del conto corrente avviene una volta che questo è stato depositato sul conto corrente (sia esso bancario o postale) valgono ulteriori limiti:

  • le somme già depositate sul conto al momento della notifica dell’atto di pignoramento alla banca possono essere pignorate solo per la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale. Pertanto, posto che l’assegno sociale del 2024 è pari a 534,41 euro, l’importo impignorabile è di 1.603,23 euro. Questo significa che, se sul conto la giacenza è inferiore a tale somma, essa non è pignorabile; se invece è superiore, si pignora l’eccedenza. Ad esempio, se sul conto sono depositati 1.500 euro, non è possibile pignorare nulla. Se invece sono presenti 1.700 euro è possibile si potrà pignorare la differenza tra 1.603,23 e 1.700 euro ossia 96,77 euro;
  • le mensilità successivamente versate dal datore di lavoro vengono pignorate, di volta in volta, nella misura massima di un quinto, fino ad estinzione del debito.

Quando però il creditore è l’

Agente per la Riscossione, oltre ai limiti appena visti ne valgono di ulteriori. In particolare il limite della pensione pignorabile non è sempre del quinto ma varia in base all’importo della pensione stessa. In particolare:

  • stipendi fino a 2.500 euro: il pignoramento è di massimo un decimo;
  • stipendi da 2.500 euro fino a 5.000 euro: il pignoramento è di massimo un settimo;
  • stipendi oltre 5.000 euro: il pignoramento è di massimo un quinto.

Inoltre l’esattore non può pignorare l’ultimo stipendio pervenuto sul conto corrente subito dopo il pignoramento.

Limiti pignoramento della pensione

Per la pensione valgono gli stessi limiti appena visti per lo stipendio ma con un’ulteriore vincolo.

Il “quinto” pignorabile si calcola sottraendo prima il cosiddetto minimo vitale. Il minimo vitale è pari al doppio dell’assegno sociale e non può mai essere inferiore a mille euro. Pertanto, se è vero che oggi l’assegno sociale è di 534,41 euro, il minimo vitale è di 1.068,82 euro.

Ciò vale sia quando il pignoramento della pensione avviene direttamente presso l’Inps che in banca, dopo il versamento sul conto della mensilità.

Inoltre, quando il creditore è l’Agente per la Riscossione esattoriale, il pignoramento non è sempre di un quinto. In particolare:

  • pensioni fino a 2.500 euro: il pignoramento è di massimo un decimo;
  • pensioni da 2.500 euro fino a 5.000 euro: il pignoramento è di massimo un settimo;
  • pensioni oltre 5.000 euro: il pignoramento è di massimo un quinto.

L’ultima pensione successiva al pignoramento non può essere toccata.

I beni mobili non pignorabili

Tra i beni mobili ve ne sono alcuni che non sono pignorabili. L’elenco completo è contenuto all’articolo 514 del codice di procedura civile. Tra questi spiccano le cose sacre, la fede nuziale, il cibo per un mese, gli scritti di famiglia, gli animali da compagnia, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli da pranzo con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato.

Tali vincoli valgono per tutti i creditori.

I beni strumentali

Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore, anche se lo stesso è costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attività risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.

Inoltre, quando il creditore è l’Agente per la Riscossione esattoriale vi è il divieto di iscrizione del fermo amministrativo sui veicoli utilizzati per svolgere l’attività o professione. In ogni caso il creditore privato non può mai attivare il fermo sull’auto, misura questa possibile solo per debiti dovuti a cartelle esattoriali.

Approfondimenti

Cosa non può essere pignorato

Pignoramento prima casa: quando è possibile?

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